Il decreto Sicurezza contro il diritto di difesa

Senato della Repubblica

L’approvazione in Senato del decreto Sicurezza introduce vari aspetti rispetto ai temi di pubblica sicurezza. Tra queste ce ne è una particolarmente discussa, che riguarda il ruolo degli avvocati.

Gli articoli 30 e 30-bis intervengono sul testo unico in materia di immigrazione, includendo il Consiglio nazionale forense tra i soggetti chiamati a collaborare nelle attività connesse ai programmi di rimpatrio volontario assistito e attribuendogli un ruolo nella gestione dei compensi destinati ai legali. In particolare, viene previsto il riconoscimento di un corrispettivo economico, quantificato in 625 euro, in favore dell’avvocato che assista il cittadino straniero nella presentazione della richiesta di accesso a tali programmi, compenso che maturerebbe soltanto nel caso in cui il rimpatrio venga effettivamente realizzato. Parallelamente, la disposizione interviene anche sul versante delle garanzie difensive, escludendo il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti di espulsione, anche in presenza dei requisiti reddituali ordinariamente richiesti.

Sul tema intervengono con durezza gli organismi che rappresentano l’avvocatura. I Consiglio nazionale forense prende le distanze dalla norma che introduce un contribuito agli avvocati per l’assistenza legale sui rimpatri volontari dei migranti e prevede la “collaborazione” del Consiglio nell’assistenza legale e un suo ruolo nei contributi economici ai legali. Il Cnf quindi “chiede che il Parlamento intervenga per eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali.

Dura anche la posizione dell’Unione delle Camere penali, che critica una norma che “trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione”. E aggiunge: “È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza. Questa previsione tradisce un’idea di avvocatura servente, subordinata agli obiettivi del potere e retribuita in funzione del risultato richiesto dall’amministrazione. Un’idea che non può che essere respinta con fermezza, in nome di una funzione difensiva libera, indipendente e rivolta esclusivamente alla tutela dei diritti della persona assistita”.