
Il vicepresidente Anm lancia l’allarme: senza correttivi il limite dei 45 giorni si applica anche a ricerca latitanti.
La nuova legge sulle intercettazioni, entrata in vigore ad aprile, rivela una falla importante che rischia di indebolire la ricerca dei latitanti. Marcello De Chiara, di cosa si tratta?
Il nostro codice di procedura penale prevede che per la ricerca dei latitanti sia possibile procedere ad intercettazioni di conversazioni altrui nei modi e nelle forme previste per le intercettazioni disposte in sede di indagini. Per la ricerca dei latitanti la disciplina è contenuta nell’articolo 295, quindi una norma diversa da quelle che prevedono i presupposti delle intercettazioni, ma rinvia appunto alla disciplina di queste ultime.
La nuova legge entrata in vigore ad aprile prevede, com’è noto, la durata massima delle intercettazioni di 45 giorni, superabile solo laddove emergano elementi specifici e concreti e non prevede alcuna deroga per le intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti. Quindi se si interpretano le nuove regole alla lettera significa che il limite di 45 giorni si applica anche alla ricerca dei latitanti. L’esperienza pratica ci dice però che queste intercettazioni spesso durano anche molti mesi, anni, prima di dare risultati concreti. Quindi limitare in funzione della tutela della riservatezza la durata temporale anche di queste intercettazioni per me è del tutto irrazionale e rischia di pregiudicare un’attività fondamentale nella caccia ai latitanti.
Ma è possibile una diversa interpretazione?
Io penso che si tratti di una svista, perché la nuova legge modifica la disciplina sulle intercettazioni disposte per fini investigativi e non quelle finalizzate alla ricerca dei latitanti. Ciò premesso credo che per effetto delle nuove norme, se si interpretano alla lettera, si dovrà applicare il limite massimo dei 45 giorni, il che evidentemente porterà a concreto indebolimento dell’azione di ricerca.
Ci sono altre strade possibili, come il ricorso alla Consulta?
Credo che serva un intervento correttivo, del resto lo stesso legislatore si è subito reso conto che il limite dei 45 giorni si applicherà anche per reati di grave allarme sociale come la violenza di genere, lo stalking, il femminicidio. E proprio per porre rimedio ed escludere questi reati dai nuovi limiti la Camera, con il parere favorevole del Governo, ha votato un ordine del giorno che impegna l’esecutivo ad adottare le opportune iniziative normative al fine di estendere ai delitti di violenza sessuale e di violenza di genere, stalking, revenge porn, e pedopornografia il regime della proroga prevista dall’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991. Quindi io penso che in questo intervento correttivo debba essere ricompresa anche una previsione che escluda il limite dei 45 giorni da quelle particolari intercettazioni previste dall’articolo 295 per la ricerca dei latitanti. Serve una modifica urgente, questa incongruenza pregiudica la lotta alla criminalità organizzata che evidentemente si combatte anche mediante la ricerca di latitanti.
Queste incongruenze si potevano evitare?
Bisognerebbe considerare tutte le implicazioni di un intervento che incide su una materia estremamente complicata, che non è disciplinata solo dal codice di procedura penale ma anche da norme speciali che introducono deroghe per reati particolarmente gravi. C’è anche un altro problema che è emerso. Non si è tenuto conto che una di queste deroghe riguarda proprio i reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblici servizi ai quali dunque si applica il regime speciale. Di questo i proponenti sembrano non averne tenuto conto, almeno a giudicare da alcuni commenti fatti dopo l’entrata in vigore della legge.



