
Il nuovo quadro dopo la decisione della Corte costituzionale sulla legge regionale della Toscana.
Con la sentenza n. 204 del 2025, la Corte costituzionale è intervenuta in modo puntuale e chiarificatore sulla legge regionale della Toscana in materia di fine vita, respingendo l’impugnazione statale nella sua pretesa demolitoria complessiva, ma dichiarando l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni che travalicavano le competenze regionali.
Il primo dato che merita di essere registrato, senza semplificazioni, è che la Corte non ha ritenuto incostituzionale l’intera legge regionale. Al contrario, essa ha riconosciuto che, nel suo impianto generale, la normativa toscana è riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegue una finalità essenzialmente organizzativa e procedurale: disciplinare in modo uniforme l’assistenza del servizio sanitario regionale alle persone che, ricorrendone i presupposti già individuati dalla giurisprudenza costituzionale, chiedano di essere aiutate a morire.
Al tempo stesso, la sentenza segna un confine netto. Le Regioni non possono farsi carico – nemmeno in via suppletiva o provvisoria – della definizione dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito, né possono cristallizzare in disposizioni legislative regionali principi che attengono all’ordinamento civile e penale. In questo senso si colloca la declaratoria di illegittimità dell’articolo 2 della legge toscana, che individuava direttamente tali requisiti, nonché delle norme che introducevano automatismi procedurali e termini rigidi incompatibili con l’assetto tracciato dalla legge n. 219 del 2017 e con l’esigenza di preservare l’alleanza terapeutica e la necessaria flessibilità del percorso clinico.
La Corte censura, inoltre, le disposizioni che impegnavano le aziende sanitarie a garantire specifiche forme di supporto tecnico e farmacologico, evocando in modo improprio livelli di assistenza riservati alla determinazione statale. Anche qui il messaggio è chiaro: la legislazione regionale non può determinare in via autonoma contenuti che incidono sui livelli essenziali o sugli effetti giuridici del fine vita.
Accanto a questi rilievi, tuttavia, la sentenza offre indicazioni di segno positivo che meritano di essere valorizzate. La Corte riconosce la legittimità di una disciplina regionale che resti sul terreno organizzativo, volta a rendere effettiva – e non meramente teorica – l’assistenza sanitaria nei casi già ammessi dall’ordinamento per effetto della propria giurisprudenza. La legge toscana, in questa parte, non crea nuovi diritti né introduce nuovi livelli di assistenza, ma costruisce le condizioni amministrative perché un diritto già riconosciuto non resti privo di attuazione.
Significativo è anche il riconoscimento del ruolo dei comitati etici territoriali, cui la normativa regionale attribuisce una funzione consultiva distinta e non sovrapponibile a quella delle commissioni multidisciplinari. La Corte esclude confusioni di ruoli e ribadisce che tali funzioni non contrastano con le fonti statali, inserendosi coerentemente nel quadro esistente e rafforzando le garanzie a tutela delle situazioni di maggiore vulnerabilità.
Nel complesso, la decisione restituisce una lettura equilibrata del regionalismo sanitario: quando lo Stato non interviene con una disciplina organica, le Regioni possono – entro limiti rigorosi – organizzare procedure, responsabilità e garanzie. Non possono sostituirsi al Parlamento, ma non sono neppure tenute a restare immobili. È uno spazio stretto, ma reale, che la Corte riconosce come fisiologico in un ordinamento multilivello.
In questo quadro si colloca, infine, il ruolo della magistratura. Un ruolo prezioso e delicato, che non consiste nella creazione della legge, ma nella sua interpretazione e applicazione conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, soprattutto quando il legislatore tarda a intervenire su questioni che incidono direttamente sui diritti fondamentali della persona. È attraverso questa funzione interpretativa, rigorosa e responsabile, che l’ordinamento riesce a mantenere coerenza e tutela effettiva dei diritti, senza alterare l’equilibrio tra i poteri, ma garantendo che il silenzio normativo non si trasformi in una negazione sostanziale delle garanzie riconosciute.



