I precursori delle droghe: un tema globale

Il confronto della terza commissione di studio Iaj a Città del Capo si confronta sul tema del narcotraffico internazionale, con un focus sui precursori di sostanze stupefacenti

 

Specifiche sessioni della riunione annuale dell’Iaj (International Association of Judges), che si sta svolgendo in questi giorni in Sudafrica, sono dedicate ai lavori delle quattro commissioni di studio permanenti.

La Terza commissione, il cui board è costituito dai co-presidenti Lene Sigvardt (Danimarca) e Clayton Conlan (Canada) e dalla vicepresidente Chrissa Loukas Karlsson (Australia), si è riunita per discutere i risultati delle ricerche comparative svolte presso gli Stati membri in materia penale. Il questionario distribuito alle Associazioni di magistrati che aderiscono all’Iaj si articola, quest’anno, in diversi approfondimenti tematici sul tema del narcotraffico internazionale, con un preciso focus sui precursori di sostanze stupefacenti.

Il lavoro delle Nazioni unite

La Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 – alla quale aderiscono ben 191 Stati del mondo – fornisce il quadro giuridico necessario per comprendere le difficoltà legate alla regolamentazione giuridica interna e al raccordo, a fini di cooperazione, con le legislazioni domestiche di altri Paesi.

Ne ha chiarito i contenuti Antonio Mazzitelli, funzionario dell’ufficio delle Nazioni unite contro la droga e il crimine (Unodc).

L’articolo 12 della Convenzione Onu del 1988 introduce una serie di misure di controllo volte a garantire il controllo delle sostanze iscritte nella lista internazionale frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, note anche come “precursori”.

La decisione di porre un precursore chimico sotto controllo internazionale spetta alla Commissione degli stupefacenti delle Nazioni unite (Cnd), un organo politico del sistema delle Nazioni unite che ha la responsabilità primaria delle questioni legate alle droghe. La decisione della Cnd di iscrivere una sostanza è motivata dalla valutazione tecnica dell’Organo Internazionale di Controllo degli Stupefacenti (Oics).

L’articolo 12 della Convenzione del 1988 regola il riparto di competenze: le autorità nazionali competenti designate, con il supporto dell’Oics, monitorano le importazioni e le esportazioni dei precursori iscritti nelle Tabelle I e II della Convenzione del 1988. Le legislazioni nazionali regolamentano, a diversi livelli, la fabbricazione, il commercio e la distribuzione di queste sostanze, così come di qualsiasi altra sostanza che possa essere utilizzata nella fabbricazione di droghe illecite.

L’evoluzione dei mercati e la nascita delle cosiddette droghe di sintesi, comprese le nuove sostanze psicoattive, riflette l’uso crescente, da parte dei produttori, di precursori non iscritti. Per affrontare questa evoluzione, alcuni Stati pongono sotto controllo nazionale intere “famiglie” di sostanze chimiche e incitano gli operatori delle industrie chimiche a esercitare diligenza nella vendita dei loro prodotti.

Alcune giurisdizioni estendono il controllo e l’imposizione del criterio della diligenza ragionevole al mercato delle attrezzature essenziali che potrebbero essere utilizzate nella fabbricazione di sostanze illecite. Allo stesso tempo, come consentito dall’articolo 13 della Convenzione del 1988, taluni Stati estendono il controllo e il dovere di cosiddetta diligenza ragionevole al mercato delle attrezzature essenziali suscettibili di utilizzo nella fabbricazione delle droghe.

Italia ed Europa

L’Italia ha ratificato la Convenzione Onu siglata a Vienna il 20 dicembre 1988 con la legge 5 novembre 1990, n. 328.

A partire dagli anni Novanta, l’ordinamento comunitario ha introdotto una apposita legislazione per i precursori di droghe, mediante l’emanazione di una serie di regolamenti e direttive. La normativa europea è stata, in seguito, integralmente sostituita dall’entrata in vigore di tre nuovi regolamenti, i Reg. CE 273/2004, 111/2005 e 1277/2005.

L’Italia ha recepito con molto ritardo la base legale europea – tanto da essere condannata dalla Corte di Lussemburgo con sentenza del 29 luglio 2010 – introducendo, in particolare, una disciplina organica dei precursori di droghe con il d.lgs. 24 marzo 2011, n. 50, che ha modificato il dpr 309/1990.

Il confronto Iaj

Dal confronto in sede internazionale che si è svolto in seno all’Iaj è stata evidenziata, in primo luogo, l’attualità del tema di studio, vista la crescente evoluzione delle nuove sostanze stupefacenti (si pensi al Fentanyl, che sta causando, com’è noto, numerosi decessi negli Usa).

Non sono emerse significative divergenze nelle legislazioni degli Stati, anche extraeuropei.

È generalizzato, anzitutto, il metodo di incriminazione tramite norme penali in bianco, con rinvio a fonti regolamentari dell’individuazione delle tabelle contenenti le sostanze illecite (stupefacenti o precursori di stupefacenti); tanto al fine di consentire un aggiornamento in tempi rapidi delle tabelle, da parte di soggetti specializzati (autorità sanitarie), senza necessità del lungo iter parlamentare per l’approvazione legislativa.

In Italia, come nella maggior parte degli Stati europei, non sono oggetto di specifica incriminazione le condotte di fabbricazione, trasporto e distribuzione delle attrezzature necessarie alla fabbricazione di sostanze, ma la realizzazione di utensili, apparecchi, macchine, lampade, etc. può essere considerata come condotta illecita rilevante penalmente quale contributo ex art. 110 c.p. nel reato di produzione o traffico di stupefacenti.

Nel Nord America, ha segnalato il presidente Conlan, non trascurabile è l’utilizzo distorto di sostanze il cui commercio è pienamente libero – ammoniaca, fertilizzanti o, più in generale, gli “every day materials” – che non sono classificate come droghe o precursori di droghe e il cui acquisto non può, per ciò solo, essere oggetto di criminalizzazione.

Le problematiche comuni

In molti Stati, poi, appare difficile il coordinamento tra agenzie specializzate, nonché il raccordo tra le due principali Amministrazioni coinvolte nella regolamentazione delle sostanze stupefacenti: i ministeri della Salute, da un lato, quelli della Giustizia, dall’altro.

Il problema di fondo della tutela penale, in materia di precursori di droghe, è costituito, per la maggior parte degli Stati, dalla difficoltà di rintracciare una volontà dolosa in capo a coloro che fabbricano, detengono o smerciano prodotti non vietati ma destinati alla creazione di sostanze stupefacenti.

Quanto alle imprese, si pongono standard sostanzialmente sovrapponibili, nei diversi ordinamenti, di diligenza e precauzione per l’acquisto, lo stoccaggio, il trasporto e tutte le attività analoghe, inquadrate in complessi sistemi amministrativi che prevedono il rilascio di licenze e autorizzazioni alla detenzione e all’uso.

Le prospettive di regolamentazione

I lavori della commissione hanno tracciato, in definitiva, le direttrici di fondo delle regolamentazioni degli Stati, evidenziando la necessità di una riflessione approfondita sulle modalità di incriminazione e sull’indagine dell’elemento soggettivo del reato in caso di anticipazione della tutela penale. La mens rea dell’acquirente di sostanze comunemente aperte al commercio dovrà essere accuratamente indagata, considerando i possibili usi leciti dei prodotti acquistati, ceduti o comunque detenuti: è evidente che si tratta di un terreno scivoloso, che rischia di spostare il baricentro della tutela verso una pericolosa inversione dell’onere della prova.

È di cruciale importanza che i magistrati di tutto il mondo si confrontino su questi temi, mettendo a confronto i diversi mezzi di ricerca e acquisizione della prova, al fine di individuare i punti deboli dei nostri sistemi giuridici e di esplorare possibili evoluzioni capaci di rispondere in modo più efficace alle sfide globali poste dal narcotraffico.