Le leggi sui trust nella Repubblica di San Marino

Le leggi sui trust nella Repubblica di San Marino

Il ruolo fondamentale del giudice ed altre novità normative

di Paolo Gaeta, dottore commercialista tributarista e docente universitario

 

Abstract: La legge sammarinese del trust rappresenta un unicum nel panorama internazionale. Non è solo una legge scritta in italiano, è innovativa e originale per i principi fondanti che la contraddistinguono dal modello di trust internazionale e inglese, nonché per la capacità di individuare soluzioni efficienti che si innestano perfettamente nel sistema di diritto di San Marino. Con i suoi puntuali articoli il legislatore ha voluto dare garanzie di stabilità del rapporto, rispetto della volontà del disponente e bilanciamento degli interessi dei soggetti coinvolti nel trust. Una legge dalle molteplici novità: dalla nomina del guardiano all’istituzione del registro dei trust. Infine, un elemento davvero unico nel panorama internazionale è rappresentato dalla decisione di istituire un tribunale speciale per il trust, la “Corte per il trust e i rapporti fiduciari” chiamata a operare ex ante, con rigore, competenza e celerità su tutti gli aspetti inerenti alla vita di un trust.

 Abstract: The San Marino law of the trust represents a unicum in the international panorama. It is not only a law written in Italian; it is innovative and original, different from the “international” and English trust model, with efficient solutions that fit into the San Marino legal system. The law guarantees:a) stability of the trust;b) respect for the settlor’s will;c) balance of the interests of the subjects involved. In 2012 San Marino introduced “The Court for trusts and fiduciary relations.” The Court is competent for all cases and disputes concerning legal relationships deriving from entrustment or confidence, regulated by whatsoever legal system.

Parole chiave: Trust, San Marino, Corte per il Trust, Agente Residente, Registro dei Trust.

 

Indice: 1. Premessa; 2. La Corte Dei Trust, una fondamentale novità sul piano internazionale; 3. Ulteriore novità: il Registro dei Trust; 4. L’Agente Residente, ruolo previsto solo a San Marino; 5. Fiscalità di vantaggio per i trust residenti a San Marino, ma che non li rende per l’Italia “a fiscalità privilegiata”; 6. Il desiderio di essere realmente innovativi; 7. Il beneficiario cede il passo al disponente?; 8. Qualche riflessione sulla esperienza in Italia in questi ultimi 30 anni; 9. Considerazioni finali sul ruolo del giudice

 

  1. Premessa

La Serenissima Repubblica di San Marino negli ultimi anni si è resa protagonista di innovazioni normative in vari settori del diritto; fra queste l’emanazione della legge sui trust e i rapporti fiduciari numero 42 del 2010.

Una ventata di aria nuova nella tradizione giuridica europea che ha portato a far rivivere l’istituto del trust all’interno di un contesto diverso da quello di diritto di formazione esclusivamente consuetudinario. La legge ha consentito per la prima volta ai trust di svilupparsi all’interno di un contesto normativo di diritto positivo, ben radicato e completo allo scopo di poter competere con le principali giurisdizioni internazionali dotate di leggi regolatrici dell’istituto del trust.

La normativa sammarinese non è solamente una legge sul trust scritta in lingua italiana (il che è già una novità ed un oggettivo vantaggio per un cittadino ed operatore italiano), ma regolamenta un modello di trust diverso rispetto ai modelli di diritto consuetudinario anglosassone, improntato su princìpi di maggior connessione con il civil law, il cittadino italiano ed i suoi interessi.

Con l’introduzione in Italia della legge 16 ottobre 1989 n. 364, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, i trust istituiti in Italia da cittadini italiani sono regolati da diritti stranieri (secondo il principio convenzionale “universale” per il quale il disponente può scegliere qualsiasi legge internazionale sui trust per regolare il rapporto cui egli vuole dar vita).

I diritti stranieri che regolano la materia del trust potranno tuttavia adempiere la funzione loro richiesta soltanto qualora siano espressione di principi affini a quelli fondanti il diritto interno italiano. Solo una volta individuati detti princìpi, le regole (o norme positive) ne rappresenteranno l’estrinsecazione e applicazione concreta.

L’individuazione della legge regolatrice diventa allora una questione fondamentale per la validità e la stabilità di lungo periodo del rapporto di trust, per il rispetto e l’esplicazione delle reali volontà del disponente, il proficuo operato del trustee, la tutela dell’interesse del beneficiario del patrimonio in trust.

La scelta è determinante non solo perché incide sulle possibilità di pianificazione ed il comportamento del disponente italiano, ma anche perché spiega i suoi effetti nei confronti dei beneficiari e costituisce un fattore determinante della stabilità di lungo periodo del rapporto di trust.

Nonostante se ne sia discusso a lungo in questi ultimi trent’anni, l’argomento delle norme di riferimento applicabili al trust che si intende istituire è questione sempre delicata.

Affidare un patrimonio ad un trustee di un rapporto con regole troppo “avanzate” o fantasiose è imprudente e la storia della giurisprudenza italiana sui trust da evidenze limpide sul punto.

  1. La Corte Dei Trust, una fondamentale novità sul piano internazionale[1]

Il controllo e la supervisione di qualsiasi trust regolato dalla legge n. 42 del 2010 competono[2] alla Corte per il trust e i rapporti fiduciari.

Ecco l’elemento che desta forte interesse in San Marino dove per la prima volta uno Stato ha deciso di prevedere un tribunale specializzato, appunto la “Corte per il trust ed i rapporti fiduciari”, al quale compete dirimere le controversie in materia di trust e di affidamenti fiduciari e che svolge un ruolo importante per l’attività dei trustee.

Alla Corte possono ricorrere i trustee ogniqualvolta necessitino di un “parere” sull’interpretazione di un atto istitutivo o anche qualora l’atto istitutivo non abbia considerato il contesto, le circostanze che il trustee si trova a dirimere e per il quale ha necessità di una guida.

La Corte è composta da sette giuristi di chiara fama che restano in carica per cinque anni, e che si sono distinti a livello internazionale in materia di trust.

Un tribunale al quale è semplice accedere, che opera con procedure digitalizzate e dinanzi al quale può presentarsi anche un avvocato italiano, se domiciliato presso un collega di San Marino. Una Corte che, tra l’altro, presenta per gli italiani minori costi di accesso rispetto a quelli di una Corte anglosassone.

La Corte è competente a livello internazionale, per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dalla fiducia o dall’affidamento quali, ad esempio, trust, affidamento fiduciario ed istituti simili. Un aspetto peculiare della Corte sammarinese concerne il fatto che la sua “giurisdizione contenziosa e volontaria si estende ai rapporti giuridici sopra elencati, da qualunque ordinamento regolati[3].

La composizione della Corte è variegata proprio per avere giudici che, di caso in caso, conoscano le varie leggi coinvolte nella fattispecie portate alla sua attenzione. La Corte siede in composizione sia monocratica che collegiale a seconda della tipologia di decisione da adottare.

Avere un giudice che interviene nel controllo e amministrazione del trust durante la vita del trust è ontologicamente collegato alla natura di trust.

È difficile pensare a un atto di trust che preveda e regoli tutte le situazioni e gli eventi che si possano verificare nella lunga esistenza dello stesso e la Corte rappresenta un punto di riferimento per alcune scelte del trustee.

Il trustee, infatti, ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 42/2010, che può rivolgere istanza alla Corte al fine di:
a) essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri;
b) ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto o far apportare dal giudice le modificazioni dell’atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune;
c) ottenere una pronuncia relativa al compimento di un atto inerente all’ufficio, qualora si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di tale atto.

Tra la Corte ed il trustee si viene dunque a creare un rapporto di collaborazione e la Corte, per l’esperienza avuta in questi anni, interviene raramente per gestire il contenzioso con il trustee.

È invertita qui la logica rispetto a quella del diritto dei contratti ove il giudice interviene per curare l’inadempimento. Nel trust il giudice interviene per assicurare l’esatto adempimento (del trustee).

 Ulteriore novità: il Registro dei Trust[4]

Nella Repubblica di San Marino è già da tempo operativo il Registro dei Trust tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nel quale vengono iscritti i trust regolati dalla legge sammarinese; l’accesso al registro dei trust è consentito solo a soggetti qualificati ed indicati dalla normativa.

La Banca Centrale di San Marino[5]  ha emanato propri regolamenti che oltre a stabilire i requisiti, le condizioni e le procedure per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione all’ufficio di trustee professionale in San Marino, disciplina altresì le modalità di tenuta e di consultazione dell’albo dei trustee autorizzati (il trustee in San Marino a differenza che in Italia, anche quando persona fisica iscritta ad un Ordine professionale sammarinese, deve aver frequentato un corso, superato un esame di abilitazione e aggiornarsi annualmente). Inoltre, è la Banca Centrale a stabilire le modalità di esibizione del Libro degli Eventi alla stessa Banca e disciplina gli obblighi suppletivi di vigilanza informativa a cui sono tenute le imprese finanziarie sammarinesi quando trustee.

La Banca Centrale rilascia per ogni trust un “Certificato di iscrizione nel registro dei trust” che riporta[6]:

  1. il numero di iscrizione del trust;
  2. la denominazione;
  3. la revocabilità o irrevocabilità;
  4. le limitazioni ai poteri del trustee;
  5. il guardiano e la natura dei suoi poteri;
  6. il disponente;
  7. i beneficiari;
  8. la data dell’atto istitutivo;
  9. la durata del trust;
  10. la legge regolatrice;
  11. se si tratta di trust di scopo o con beneficiari;
  12. la descrizione dell’eventuale scopo;
  13. l’agente residente;
  14. note aggiuntive.

La possibilità di poter avere queste informazioni certificate dalla Banca Centrale grazie al lavoro di custodia di queste informazioni indicate dal Certificato risponde ad esigenze di trasparenza ed effettività che mancano in altri sistemi e sono state pensate proprio per le conseguenze che ne possono derivare nei paesi di diritto civile.

  1. L’Agente Residente, ruolo previsto solo a San Marino

L’elemento di collegamento tra il trustee e la Banca Centrale di San Marino è rappresentato dall’Agente Residente. La norma prevede che, qualora il trustee di un trust retto dalla legge di San Marino sia un cittadino o una società straniera, lo stesso dovrà dare mandato ad un Agente Residente (un soggetto iscritto all’Albo degli Avvocati e Notai oppure dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino) che dovrà effettuare gli adempimenti presso la Banca Centrale, sotto la propria responsabilità, e compiere gli adempimenti antiriciclaggio[7].

La figura dell’Agente Residente è anche questa una novità per le normative internazionali sui trust, ma testimonia ancora una volta come ogni singolo trust retto dalla legge sammarinese viva con una serie di disposizioni di controllo, trasparenza e governance che costituiscono una sicurezza per i soggetti del trust ed i terzi che entrano in relazione con il trustee[8].

  1. Fiscalità di vantaggio per i trust residenti a San Marino, ma che non li rende per l’Italia “a fiscalità privilegiata”.

Le disposizioni sulla fiscalità e contabilità del trust sono racchiuse in norme specifiche, che attribuiscono al trust autonomia quale soggetto tributario come già avviene in Italia dal 2007; tale scelta di soggettivizzare il trust dal punto di vista fiscale gli consente pienamente di rientrare tra i soggetti cui applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte dirette. Ad oggi San Marino ha sottoscritto numerose convenzione, anche con l’Italia a cui prossimamente si aggiungere anche la convenzione con il Regno Unito.

I tempi in cui il piccolo stato era considerato un paradiso fiscale con un forte segreto bancario sono ormai passati e relegati ad un periodo storico quasi dimenticato.

Le norme fiscali interne di San Marino, in uno alle Convenzioni internazionali fiscali e per lo scambio di informazioni, hanno addirittura reso la Repubblica del Titano uno degli Stati tra quelli maggiormente collaborativi con le autorità fiscali italiane[9].

Le norme del Titano consentono ai trust ivi residenti di non essere considerati per le norme italiane “a regime fiscale privilegiato”[10]; si tratta di una esclusione molto vantaggiosa nel caso in cui quei trust residenti a San Marino abbiano beneficiari residenti in Italia che non si vedono oggetto delle norme “punitive” che il legislatore fiscale italiano ha previsto per i beneficiari italiani di trust residenti in Stati ove i redditi dei beni in trust sono soggetti ad imposte dirette in misura inferiore al cinquanta per cento di quelle previste in Italia.

  1. Il desiderio di essere realmente innovativi.

La legge sammarinese n. 42/2010 è stata scritta in modo sapiente, con grande consapevolezza dei meccanismi di funzionamento del trust e con altrettanta attenzione alle esigenze dei cittadini italiani (e quelli in genere di Stati con sistemi di civil law) e delle giurisdizioni di diritto civile; essa potrebbe essere definita con due aggettivi: innovativa e competitiva.

Innovativa perché, rispetto al paradigma anglosassone, apporta delle variazioni originali a quella che è la struttura tipica dell’istituto.

  1. Consente di definire i diritti dei beneficiari in modo ampio, ma allo stesso tempo attribuisce al disponente la possibilità di impedire agli stessi (beneficiari) di essere titolari di diritti che, come avviene nel modello anglosassone, possono arrivare ad interferire sull’attività del trust e sulla sua struttura, fino a chiederne l’estinzione anticipata.

Il baricentro del trust sammarinese può essere spostato più sui desiderata del disponente consentendo di attribuire al trustee una maggiore autonomia.

  1. Viene enfatizzato il rapporto trustee – giudice. Il trustee può adire la Corte ogniqualvolta sussistano incertezze nella gestione o amministrazione del trust e non vi sia disposizione alcuna nell’atto istitutivo. Nella visione sammarinese il giudice assume, quindi, un ruolo paternalistico[11]: è chiamato ad aiutare, a coadiuvare, a supportare l’operato del trustee al fine di traghettare i beni nell’interesse dei beneficiari.

L’organo giudiziario può interviene qui in via preventiva adiuvando il trustee ad adempiere correttamente ai suoi obblighi. Nella logica dell’ordinamento italiano, invece, il giudice interviene a posteriori, cioè, a dirimere o transigere controversie già insorte tra le parti.

Competitiva per aver portato a termine il processo di patrimonializzazione del trust. Mentre nella struttura del trust di common law il trustee risponde delle obbligazioni ultra vires, con la legge di San Marino abbiamo una patrimonializzazione del trust: il trustee risponde solo col bene in trust e mai ultra vires ed è responsabile fino a concorrenza del fondo. Inoltre, ai sensi dell’art. 47 della legge del trust di San Marino, “qualunque soggetto, diverso dagli altri trustee, dai beneficiari e dal guardiano, che sia titolare di diritti nei confronti del trustee, derivanti da obbligazioni assunte o da atti compiuti manifestando la qualità di trustee o da atti o fatti comunque inerenti tale qualità, può soddisfarsi unicamente sul fondo in trust”.

  1. Il beneficiario cede il passo al disponente?

Nella visione di common law il trust nasce come rapporto obbligatorio, il quale sorge in capo al trustee nei confronti del beneficiario (il trust anglosassone è stato considerato un “gift over time to beneficiaries”)[12]. Per questo il beneficiario può arrivare ad avere un ruolo impattante sulla struttura del trust. Basti pensare che l’esperienza giuridica inglese è giunta al punto di attribuire ai beneficiari (purché titolari di una posizione definita “vested”, esattamente individuati e capaci di agire) il potere di chiedere al trustee l’estinzione anticipata del trust – anche a fronte di una diversa previsione del disponente – facendosi così trasferire immediatamente i beni dal trustee.

È la nota regola inglese di fonte giurisprudenziale ormai consolidata denominata “Saunder v. Vautier[13] che nel diritto inglese e di altri Stati vicini al sistema inglese è inderogabile e non può essere disattivata da una clausola dell’atto istitutivo[14].

È poco frequente che nella pratica i presupposti della regola in commento si presentino, anzi il redattore ravveduto ne sta ben attento, ma il richiamo aiuta a comprendere quale sia il punto di vista di quel tipo di trust in cui la volontà del beneficiario potrebbe primeggiare su quella del disponente anche se ciò fosse esplicitamente vietato nell’atto.

La legge di San Marino ammette sì la cessazione anticipata del trust su iniziativa di tutti i beneficiari, ma fa salva una diversa previsione dell’atto istitutivo.

Il legislatore sammarinese, con l’articolo 50[15], comma 3 della legge n. 42 del 2010, privilegia la volontà del disponente e sancisce la derogabilità di detta regola ogniqualvolta il disponente sia contrario alla cessazione anticipata del trust.

La logica dalla quale nasce la norma focalizzata sui desiderata del disponente ha anche altre conseguenze, la normativa acconsente che vi siano trust senza beneficiari (c.d. trust di scopo), oppure che vi siano trust i cui beneficiari possano essere nominati in un momento successivo anche da parte del guardiano del trust. Cosa che sarebbe impensabile per un trust anglosassone.

  1. Qualche riflessione sulla esperienza in Italia in questi ultimi 30 anni.

Questa analisi focalizzata sulla normativa sammarinese aiuta anche noi italiani a comprendere meglio alcuni fenomeni avvenuti nel nostro Paese in questi decenni.

Se osserviamo ciò che è avvenuto in Italia dal punto di vista di questo sistema di regole, funzioni e uffici del trust, abbiamo la sensazione che la visione del trust diffusasi in questi anni ha subito due principali limiti.

Ribadiamo prima, se ce ne fosse bisogno, che l’Italia ha saputo compiere un processo di consapevolezza nell’utilizzo dell’istituto dei trust negli ultimi 30 anni unico a livello internazionale e questo resterà un elemento storico incontrovertibile.

Un primo limite è derivato dal fatto che alcune volte si è avuta la tendenza a trattare il trust in senso astratto[16].  Nell’applicazione concreta dei trust la trattazione astratta non aiuta, addirittura confonde l’operatore e seduce il neofita a cui appare avere effetti magici di cui aver timore.

La seconda limitazione che abbiamo subito è stata quella di assimilare il trust con l’atto, col documento composto da clausole e formule, o col soggetto fiscalmente autonomo, perdendo la possibilità di cogliere l’essenza del funzionamento del trust che è data da un sistema di regole, persone, comportamenti e dal rapporto tra trustee e giudice, come insegna la secolare storia giuridica anglosassone in cui le Corti sono interlocutrici fisiologiche del trustee.

L’aspetto della centralità del sistema di regole e persone del trust e non solo dell’atto è desumibile anche dalla Convenzione dell’Aia sul riconoscimento degli effetti del trust; infatti, essa definisce i trust come “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – mediante atto inter vivos o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico[17].

Il trust è il rapporto, la relazione instaurata dal disponente che intercorre tra trustee e beneficiari. Di questo rapporto il cuore è il trustee.

Il limite dell’astrazione e del trust identificato nell’atto ha avuto effetti negativi non solo per gli operatori professionali, per i disponenti, i beneficiari, ma anche per la prassi che ha cercato di dare regole interpretative di un fenomeno astratto o non compreso nella sua ampiezza esprimendosi su basi lontane dalla fattispecie; ciò con il risultato di interpretazioni lacunose o addirittura sbagliate come dimostrano sia le contraddizioni emerse dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate in questi anni, sia l’atteggiamento ostinato e dogmatico delle Agenzie delle Entrate[18].

  1. Considerazioni finali sul ruolo del giudice

Secondo i giudici britannici il trust non si identifica con l’obbligazione in sé ma ha un quid pluris: “è l’obbligazione il cui adempimento è posto sotto il controllo di un giudice[19]. In altri termini, il trustee deve rivolgersi al giudice per essere indirizzato, autorizzato, controllato.

Da questo corollario i giudici hanno affermato che tutte le volte in cui l’atto istitutivo cerca di sradicare la relazione giudice-trustee, di rimuovere quel legame che è essenziale all’istituto, le relative clausole sono nulle in quanto contrarie a norme imperative.

L’articolo 53 della legge sammarinese attribuisce alla Corte un generale potere di supervisione e controllo dei trust da essa regolati. Trattandosi di provvedimenti giudiziali che, avendo la finalità di rendere possibile la continua e regolare gestione del trust, rientrano nell’ambito della volontaria giurisdizione.

Esiste giurisprudenza italiana sul punto per la quale “la previsione dell’atto istitutivo del trust che rimetta tale provvedimento di volontaria giurisdizione al Presidente del Tribunale viola i principi inderogabili e di ordine pubblico dell’ordinamento italiano in punto di tipicità dei provvedimenti amministrativi di volontaria giurisdizione. (Tribunale di Crotone, 29 settembre 2008).

Inoltre, l’articolo 12 della legge che regola il sistema di diritto internazionale privato, Legge n. 31 maggio 1995, n. 218, rubricato “Legge regolatrice del processo” ci ricorda che “il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana”.

L’articolo 8 della Convenzione dell’Aia sugli effetti del trust[20] fornisce un elenco di materie la cui disciplina è demandata alla legge regolatrice del trust individuata nell’atto introduttivo. In tale elenco non troviamo riferimenti agli aspetti processuali. La ratio è rinvenibile nel fatto che la Convenzione è una norma di diritto internazionale privato sostanziale e quindi non regola gli aspetti del processo. La Convenzione dell’Aja non è, pertanto, legittimata ad attribuire al trustee il potere di adire il giudice.

Tuttavia, secondo una tesi[21] (ormai prevalente), in base all’articolo 8, comma 2, lett. a) della Convenzione – il quale demanda alla legge regolatrice del trust il compito di disciplinare la nomina e la revoca del trustee[22] – è la legge regolatrice a prevedere provvedimenti del genere, con la conseguenza che, per effetto della ratifica di essa sono state introdotte in Italia nuove ipotesi extracodicistiche di provvedimenti di volontaria giurisdizione. Secondo tale filone dottrinale, optare per l’inammissibilità di tali provvedimenti, significa, in definitiva, rischiare di vanificare l’avvenuta ratifica della Convenzione[23].

Ma la legge regolatrice, cui la Convenzione citata rinvia, avrebbe davvero il potere di farlo?

Se leggiamo l’articolo 51 della Jersey Trust Law (1984) si comprende che “un trustee può adire la Corte per ricevere direttive riguardanti il modo in cui debba o possa agire in relazione qualunque fatto riguardante il trust e la Corte può emettere, se lo ritiene, qualsiasi provvedimento necessario per impedire tali direttive”, ma non vuol dire che qualsiasi giudice abbia il potere di impartire direttive. A ben guardare all’articolo 1 della già menzionata normativa, il legislatore precisa che ogni riferimento alla “Court”, debba intendersi alla Corte di Jersey[24]. Pertanto, i poteri giudiziari attribuiti dalla legge di Jersey sembra siano attribuiti solo alla Corte di Jersey e non attribuibili a un qualsiasi giudice.

Lo stesso vale per la legge della Serenissima.

Prima di statuire che “L’Autorità Giudiziaria è titolare di un generale potere giurisdizionale di controllo e supervisione di qualsiasi trust regolato dalla Legge” precisa che per Autorità Giudiziaria debba intendersi la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino (art 1, comma 1, lett. b, L. 42/2010).

Quando la legge regolatrice attribuisce al trustee il potere di rivolgersi al giudice, e al giudice il potere di adottare il provvedimento, quella legge allude sempre e soltanto al giudice della legge regolatrice e non a un altro giudice.

In conclusione, pur a voler ammettere che la Convenzione dell’Aja rinvii alla competenza del giudice straniero (anche) in ambito processuale, è la legge straniera regolatrice a statuire che il potere appartiene esclusivamente all’organo giudiziario cui tale legge appartiene.

 

Note

[1] La Corte per i trust ed i rapporti fiduciari ha un sito internet all’indirizzo: https://www.cortetrust.sm/on-line/home.html.

[2] Art. 53, legge 1° marzo 2010, n. 42.

[3] Art. 1 della Legge Costituzionale di San Marino del 26 gennaio 2012 n. 1.

[4] L’elenco della principale normativa sul trust sammarinese è consultabile gratuitamente sul sito raggiungibile con questo QRcode:  oppure visitando il sito studiogaeta.com area San Marino.

[5] Decreto Delegato n.49 del 16 marzo 2010, art. 2, comma VII.

[6] Art. 7, legge 1° marzo 2010, n. 42.

[7] Artt. 6, 7 e 8, l.1° marzo 2010, n. 42.

[8] Per ulteriori approfondimenti si veda S. Bartoli in Trust e affidamento fiduciario. L’applicazione in Italia della legge di San Marino, Giuffrè, pag. 18.

[9] Come risulta anche dalle dichiarazioni rese alla stampa dal Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Alessandro Lo Bello, Capo Sezione Imposte Dirette e Iva, Ufficio Cooperazione Internazionale che ha riconosciuto San Marino come “miglior partner in termini di cooperazione fiscale con l’Italia”. L’intervista è rinvenibile a questo link: https://www.sanmarinortv.sm/news/attualita-c4/guardia-di-finanza-oggi-san-marino-e-uno-dei-migliori-partner-in-termini-di-cooperazione-a223463.

[10] L’aliquota di imposta diretta applicata ai redditi prodotti dai beni in trust a San Marino è pari al 1,7% oppure opzionalmente al 12,75% che è superiore alla metà di quanto è dovuto in Italia e questo pone i trust residenti a San Marino ad essere tra i pochi a livello internazionale che non ricadono nell’ambito applicativo delle norme tributarie punitive riservate ai trust “paradisiaci”.

[11] D. Hayton, Trusts in Private International Law, Recueil de Cours, 2013, Leiden-Boston, p. 21.

[12]A trust is a equitable obligation, binding a person (called a trustee) to deal with the property owned by him for the benefit of persons…any of whom may enforce the obligations”. Underhill & Hayton, law of Trusts and Trustee, LexisNexis Butterworths, 2002, p. 3.

[13] Statuita con una sentenza inglese del 1841 e rinvenibile in Trust e Attività Fiduciarie, Wolters Kluwer, 2004, pag. 294.

[14] La regola si spiega con la considerazione che, essendo il trust per definizione istituito nell’interesse dei beneficiari, una volta che costoro siano esattamente individuati non vi è ragione per costringerli ad attendere il termine finale del trust fissato dal disponente. Saverio Bartoli in Trust e affidamento fiduciario. L’applicazione in Italia della legge di San Marino, Giuffrè, pag. 25 e pag. 22

[15] 3. “Se l’atto istitutivo non dispone diversamente, tutti i beneficiari con diritti determinati sul fondo in trust o, in loro mancanza, tutti i beneficiari possono pretendere dal trustee la cessazione del trust e il trasferimento dei beni in trust in proprio favore o secondo le loro indicazioni”, L. 42/2010, articolo 50, comma 3.

[16] Al primo Congresso dell’Associazione “Il trust in Italia” nel 1999 a Roma, durante la sua relazione il prof. Raffaello Lupi esordi dicendo: “Parlare della fiscalità del trust è come parlare delle fiscalità del negozio giuridico”. Una frase che se ricordata negli anni avrebbe evitato lunghe discussioni.

[17] Legge 16 ottobre 1984, n. 364 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985, artt. 2 e 3.

[18] In campo tributario hanno portato a confondere il dito con la luna. Basti considerare che l’Agenzia delle Entrate italiana ha emanato oltre un decennio fa una Circolare sul trattamento delle imposte indirette che è stata contrastata da centinaia di sentenze della Corte di Cassazione e che la nuova versione della Circolare, a distanza di un anno, non vede la luce nonostante sia stata pubblicata in bozza l’11 agosto 2021. Questo avviene senza che la norma sulle imposte di donazione e successione sia stata modificata nell’arco temporale in esame.

Ancora più chiaro appare la conseguenza dell’astrazione e del trust/atto se analizziamo cosa è successo con la Circolare 61 del 2010 dell’Agenzia delle Entrate italiana, ove si è cercato di elencare elementi dell’atto di trust la cui presenza potesse portare a considerarlo simulato e quindi interposto (fittiziamente).

La Circolare è ancora “attiva” e pretende di scovare, dalla lettura dell’atto di trust, elementi di simulazione, prescindendo da ogni altro elemento concreto soggettivo e oggettivo, come se si potesse efficacemente indagare un fenomeno simulatorio dalla lettura dello statuto di una società. Seguendo il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate nella circolare del 2010 applicato ad una srl, da una frase dello statuto che riporta la possibilità per il socio di revocare l’amministratore della società, potrebbe derivarne che non sia più, come prevede la legge, la società il soggetto passivo, ma il socio. Al pari l’Agenzia delle Entrate opera delle semplificazioni astratte nell’interpretare alcuni possibili assetti del trust, ribadiamo senza riferimenti a fattispecie concrete, dai quali deriverebbe che il soggetto passivo non sia il trust, ma altri.

[19] So that the administration of it can be reviewed by the court”. Morice v Bishop of Durham, J. (1805) 32 ER 947.

[20] Art. 8, Convenzione dell’Aja, 1° luglio 1985 ratificata in Italia con la legge 364 del 1989 in vigore dal 1° gennaio 1992.
La legge determinata dagli articoli 6 o 7 disciplina la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione del trust.

In particolare tale legge disciplina:
a) la nomina, le dimissioni e la revoca dei trustee, la capacità di esercitare l’ufficio di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;
b) i diritti e obblighi dei trustee tra di loro;
c) il diritto del trustee di delegare in tutto o in parte l’adempimento dei suoi obblighi o l’esercizio dei suoi poteri;
d) il potere del trustee di amministrare e di disporre dei beni in trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;
e) il potere del trustee di effettuare investimenti;
f) i limiti relativi alla durata del trust e ai poteri di accantonare il reddito del trust;
g) i rapporti tra trustee e beneficiari, compresa la responsabilità personale del trustee nei confronti di questi ultimi;
h) la modifica o la cessazione del trust;
i) la distribuzione dei beni in trust;
j) l’obbligo del trustee di rendere conto della sua gestione.

[21] M. A. Lupoi “Mamma, ho sostituito il trustee!” in Trusts e att. fid. Wolters Kluwer, 2010 585-587.

Tribunale di Ancona, 29 gennaio 2018, in Trusts e att. fid. 2018, 288.

[22] Trust Jersey Law, art. 51 “un trustee può adire la Corte per ricevere direttive riguardanti il modo in cui debba o possa agire in relazione qualunque fatto riguardante il trust e la corte può emettere, se lo ritiene, qualsiasi provvedimento necessario per impedire tali direttive”. Sulla base di tale norma il giudice italiano può impartire tali direttive.

[23] In tal senso, Saverio Bartoli in Trust e affidamento fiduciario. L’applicazione in Italia della legge di San Marino, Giuffrè, pag. 25.

[24] Trust Jersey Law, art. 1 “in this Law (…) “court” means the Inferior Number of the Royal Court”.

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Paolo Gaeta è dottore commercialista tributarista in Napoli e Milano; autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto dei trust e fiscalità, è docente universitario in materia di trust a master universitari di secondo livello, tra cui quello organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università Suor Orsola Benincasa e UniParthenope di Napoli; è membro dell’International Academy of Trust and Estate Law, della Society of Trust and Estate Practitioner e dal 2021 Comitato Scientifico dell’Accademia del Trust di San Marino.