
Le Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali riunite del Senato della Repubblica stanno procedendo all’esame dell’Atto n. 418 del Governo (“Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che formula regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità penale e civile”).
In data 22 luglio 2006 il Senato della Repubblica ha richiesto all’Associazione Nazionale Magistrati di fare pervenire, entro le ore 10 del 27 luglio 2026, una nota scritta, onde poterne tenere conto nella discussione del provvedimento.
La Commissione “Innovazione Tecnologica e Organizzativa, Transizione Digitale, Informatica e Intelligenza Artificiale” istituita in seno all’ANM, anche in considerazione della ristrettezza del termine avuto a disposizione, ha redatto un proprio sintetico documento, incentrandosi sulle parti maggiormente significative del dettato, sottolineandone la natura per lo più attuativa rispetto alle previsioni della delega di cui alla legge 23 settembre 2025, n. 132, pur tuttavia non mancando di evidenziare, in caso di approvazione definitiva del testo, taluni aporie e profili problematici.
COMMISSIONE “Innovazione Tecnologica e Organizzativa, Transizione Digitale, Informatica e Intelligenza Artificiale”
Presidente: Domenico Canosa
Coordinatori: Paola Ciriaco, Domenico Pellegrini, Sergio Rossetti
Memoria scritta su Atto del Governo n. 418 (Schema decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità penale e civile”).
L’Atto del Governo n. 418 riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività di polizia e le responsabilità penali e civili.
Esso si suddivide in tre Titoli e si compone di ventidue articoli.
Il Titolo I (Utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia) si suddivide in 3 Capi e si compone di 10 articoli (da 1 a 10) e reca, siccome previsto dall’art. 1 comma primo, “disposizioni in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di Polizia, in relazione alle specifiche funzioni esercitate, coerentemente con le norme e i principi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e della legge 23 settembre 2025, n. 132”.
Al secondo comma si stabilisce che “Le disposizioni del presente titolo si applicano nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà garantite dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di sorveglianza umana e di trasparenza di cui all’articolo 3 della legge n. 132 del 2025”.
Il Titolo II (Disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiali e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo dei medesimi sistemi) si suddivide in 2 Capi e parimenti si compone di 10 articoli (da 11 a 20), i quali stabiliscono, al Capo 1, “Disposizioni sanzionatorie e in materia di procedimento penale”, laddove, al Capo 2, “Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale”.
Da ultimo, il Titolo III (Disposizioni finali), si compone di un unico Capo (Disposizioni Transitorie e finali) e di due soli articoli (dall’art. 21 all’art. 22).
Il titolo I è dedicato all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia, in attuazione alla delega di cui alla legge 23 settembre 2025, n. 132, in particolare all’articolo 24, comma 2, lettera h).
Si colloca nel quadro di adeguamento nazionale alla normativa europea sull’intelligenza artificiale, di cui al regolamento (UE) 2024/1689 (da qui, anche AI Act), con specifico riferimento all’impiego di sistemi di IA nelle attività e per le finalità di polizia, e persegue l’obiettivo di coniugare l’efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati con la piena tutela dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali.
Nel suo complesso, si realizza una prima disciplina organica e settoriale dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, in attuazione della legge IA e in armonia con l’AI Act.
Non v’è dubbio che la prima questione da affrontare è quella relativa al bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento ai dati biometrici.
Sul punto, di rilievo è la disciplina relativa ai sistemi di IA per la categorizzazione, l’etichettatura e il filtraggio di dati biometrici, l’identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici per finalità di polizia ed il riconoscimento facciale a posteriori, integrato con componenti di IA nei sistemi di videosorveglianza, per il contrasto dei reati in luoghi o in occasione di eventi particolari, ove sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
La novità principale consiste nell’introduzione di una disciplina organica e specifica per l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale; dalla ricerca e sperimentazione fino all’utilizzo operativo, come strumento di supporto e mai sostitutivo della decisione umana.
Si stabilisce che gli output prodotti dai sistemi devono essere sottoposti a revisione umana qualificata e la responsabilità finale continua a ricadere sugli operatori di polizia.
Questa precisazione è fondamentale anche per evitare una lettura meramente formalistica del divieto. Non sarebbe sufficiente affermare che l’operatore conserva la responsabilità finale dell’atto se, nella sostanza, l’output generativo orientasse in modo opaco l’individuazione della soluzione; la supervisione umana deve essere effettiva, critica e, nei flussi strutturati, bloccante.
Il nucleo essenziale è costituito dagli articoli da 7 a 10, che hanno ad oggetto la disciplina relativa ai sistemi di IA per la categorizzazione, l’etichettatura e il filtraggio di dati biometrici, l’identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici per finalità di polizia e il riconoscimento facciale a posteriori, integrato con componenti di IA nei sistemi di videosorveglianza, per il contrasto dei reati in luoghi o in occasione di eventi particolari, ove sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Di rilievo è l’articolo 8, che disciplina in via innovativa, in linea con quanto ammesso dall’art. 5 del ripetuto regolamento UE n. 1689/2024, l’uso eccezionale di sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale di persone fisiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle Forze di polizia.
Si stabilisce che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale è ammesso esclusivamente per: la prevenzione di specifiche e gravi minacce gravi, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto ii), dell’AI Act, relative ad un attacco terroristico ovvero alla vita o all’incolumità delle persone; la ricerca di persone scomparse o di vittime dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto i), dell’AI Act.
L’impiego dei sistemi in parola, ai sensi del comma 2, deve essere limitato alla conferma dell’identità di persone specificamente interessate ovvero alla ricerca mirata ed alla localizzazione di persone specificamente individuate o individuabili in relazione alla minaccia o alla ricerca in corso.
Va, però, considerato che potrebbe realizzarsi un trattamento automatizzato su larga scala, che può riguardare anche persone presenti in luoghi pubblici che non sono oggetto di ricerca da parte delle forze di Polizia.
È infatti inevitabile che l’identificazione di una persona sarebbe realizzata attraverso il trattamento dei dati biometrici di tutti coloro che sono presenti in un determinato spazio, allo scopo di generare modelli confrontabili con quelli dei soggetti inclusi nella “watch-list”.
Si determinerebbe così un passaggio dalla sorveglianza mirata di alcuni individui alla possibilità di sorveglianza diffusa.
Vanno infatti curati aspetti fondamentali dell’impiego della tecnica di riconoscimento facciale, come i criteri di individuazione dei soggetti che possono essere inseriti nella watchlist, le conseguenze in caso di falsi positivi o la piena adeguatezza del sistema nei confronti di persone appartenenti a minoranze etniche.
Perplessità suscita l’art. 10, che disciplina l’integrazione, ove ricorrano esigenze di ordine e sicurezza pubblica, nei sistemi di videosorveglianza la cui installazione sia già consentita da specifiche disposizioni di legge, di componenti di IA che consentano l’attivazione successiva di tecnologie di riconoscimento facciale, in modo da non configurare un’ipotesi di identificazione biometrica remota in tempo reale.
Se da un lato tale previsione rispecchia quella di cui all’art. 5, par. 2, lett. h), dell’AI Act, distinguendo l’uso “a posteriori” del riconoscimento facciale da quello in tempo reale, dall’altro si prevede che l’utilizzo di tali tecnologie è ammesso esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, nonché al solo fine di identificare persone già indiziate sulla base di documentazione videofotografica e di ulteriori elementi oggettivi e verificabili, sotto la responsabilità diretta ed esclusiva di un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal Questore per la gestione dell’ordine e la sicurezza pubblica.
In caso di reato, l’attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale comporta il confronto a posteriori tra i dati delle persone da identificare e quelli biometrici ed anagrafici presenti nella base dati di riferimento.
Desta pur tuttavia perplessità la formulazione estremamente ampia e vaga, che potrebbe lasciare lo spazio ad applicazioni distorte, consentendo una generale possibilità di sottoporre a riconoscimento biometrico a posteriori tutte le persone che accedono a luoghi o eventi per i quali si invocano esigenze di sicurezza pubblica.
Espressioni eccessivamente generiche come “luoghi o eventi” ed “esigenze di ordine e sicurezza pubblica” lasciano un eccessivo margine di interpretazione sui tempi e modi di utilizzo della tecnologia in questione.
Il rischio è l’introduzione di una forma di sorveglianza di massa durante eventi pubblici, con un effetto dissuasivo sulle libertà di espressione, nei diversi ambiti, oggetto di tutela costituzionale, nei quali esse si esprimono.
Di estremo rilievo è la questione relativa agli algoritmi utilizzati per i sistemi di riconoscimento facciale, nonché degli errori che statisticamente possono essere commessi, soprattutto in caso di riconoscimento di persone di colore, volti di donne, ovvero in relazione all’età della persona da riconoscere.
L’operazione di interpretazione e classificazione di un’immagine da parte di un sistema di riconoscimento facciale apre così la questione dei bias algoritmici, uno dei principali problemi sollevati da questa tecnologia.
Nel caso dei sistemi di riconoscimento facciale possono infatti verificarsi errori derivanti da gender bias e racial bias: sono state, infatti, riscontrate difficoltà nel riconoscere individui aventi pelle più scura e, soprattutto, di sesso femminile.
Va infatti posta maggiore attenzione ai dati in entrata ed alla loro qualità; se gli algoritmi vengono addestrati sulla base di dati inquinati, parziali o erronei saranno prodotte previsioni parziali e inesatte.
Inoltre, non sembra essere ininfluente il numero di immagini usate nel database per i test: come sottolineato nei report riguardanti l’uso del SARI da parte delle Forze di Polizia, nel cui archivio sono registrate circa nove milioni di immagini, “più identità sono registrate in un sistema biometrico e più alta è la possibilità di un falso positivo.”
Rimane fermo il divieto – di cui al disposto dell’articolo 26, par.10, terzo comma, secondo periodo, del regolamento UE sull’IA – di basare decisioni che producano effetti giuridici negativi sulla persona unicamente sui risultati del riconoscimento facciale.
Allo stesso modo, si vieta di utilizzare sistemi di IA per finalità di identificazione biometrica generalizzata, non mirata e priva di collegamento con uno specifico reato o procedimento penale.
Passando al Titolo II (Disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiali e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo dei medesimi sistemi), l’intervento delineato al Capo I si articola su tre direttrici, due di natura sostanziale ed una processuale, tutte accomunate dall’obiettivo di approntare rimedi sanzionatori rispetto alla realizzazione, alterazione o impiego illecito dei sistemi di intelligenza artificiale. Lo schema valorizza, in particolare, il rischio che tali sistemi possano incidere su beni giuridici di rango primario — sicurezza pubblica, fede pubblica, patrimonio, riservatezza, corretto funzionamento delle attività istituzionali -.
Tra le novità di carattere sostanziale, degna di nota, anzitutto, è la previsione di un nuovo delitto in materia di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e di alterazione illecita dei medesimi sistemi, destinato a sanzionare condotte che espongano a pericolo o compromettano l’affidabilità, l’integrità e la sicurezza degli stessi.
Trattasi della previsione di cui all’art. 437-bis c.p. (Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi), che si colloca subito dopo quella di cui all’art. 437 c.p., che sanziona la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, all’interno del Titolo VI Libro II, relativo ai delitti contro l’incolumità pubblica.
La nuova fattispecie costituisce attuazione della delega contenuta nell’art. 24, co. 3, l. 132/2025, che chiedeva al Governo di introdurre uno o più decreti legislativi “per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale”. In particolare, il delitto sembrerebbe rispondere al criterio direttivo delineato dalla lett. b) dell’art. 24, co. 5, l. 132/2025 (“introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato”).
Sostanzialmente vengono introdotte due diverse fattispecie penali aventi ad oggetto i sistemi di intelligenza artificiale: la prima, relativa all’omessa adozione di misure di sicurezza nella loro progettazione o nel loro utilizzo (commi primo e terzo); la seconda, inerente la loro alterazione illecita (comma secondo).
La prima si caratterizza da una condotta di carattere omissivo che può concretizzarsi: a) nella mancata adozione delle misure tecniche di sicurezza che investono tutto il ciclo di vita del sistema di IA classificato come ad alto rischio (dalla fase iniziale, che comprende progettazione, produzione ed addestramento del sistema, al suo collocamento sul mercato fino alla fase di utilizzo professionale vero e proprio) e che sono considerate idonee a prevenire difetti di funzionamento del sistema medesimo; b) nella mancata adozione di misure di sorveglianza umana.
La cornice edittale è diversamente graduata a seconda che l’omissione ponga un concreto pericolo: alla vita o all’incolumità pubblica o individuale, nel qual caso il colpevole è punito con la reclusione da 1 a 5 anni; all’incolumità pubblica o alla sicurezza dello Stato, nel qual caso il colpevole è punito con la reclusione da 2 a 8 anni.
Il delitto è punibile, ai sensi del terzo comma, ma solo a titolo di colpa grave: in tal caso si applicherà una riduzione di pena da un terzo ad un sesto.
L’introduzione di tale disposizione va positivamente valutata, nella parte in cui estende l’intervento penale ad omissioni inerenti misure tecniche di sicurezza relative ad un sistema IA classificato come ad alto rischio. Il potenziale assai esteso ambito di operatività della previsione, per come sopra delineato, è contemperato proprio dalla previsione, quale elemento costitutivo della fattispecie, della necessità circa la verificazione di un pericolo concreto, tenuto conto della natura dei beni tutelati, quali vita, l’incolumità individuale o la sicurezza dello Stato.
Pur tuttavia, può ipotizzarsi che la fattispecie, per come prevista, porterà a difficoltà di accertamento, in considerazione del nesso richiesto, ma sostanzialmente indeterminato, tra le omissioni tipizzate id il pericolo concreto dei beni oggetto di tutela.
Inoltre, merita di essere sottolineata una evidente aporia del dettato.
La messa in pericolo dell’incolumità pubblica risulterebbe punibile, ai sensi del primo comma dell’art. 437-bis, tanto con la reclusione da 1 a 5 anni quanto con la reclusione da 2 a 8 anni.
Il reato di alterazione illecita dei sistemi, di cui al secondo comma dell’art. 437-bis, è volto invece a punire chiunque, non essendo coinvolto nelle attività indicate al primo comma (progettazione, produzione, addestramento, immissione sul mercato utilizzo professionale) altera, cagionando un pericolo concreto: alla vita o all’incolumità individuale, nel qual caso è punito con la reclusione da 2 a 6 anni; all’incolumità pubblica o alla sicurezza dello Stato, nel qual caso il colpevole è punito con la reclusione da 3 a 10 anni. La condotta tipica del reato in esame è, a differenza di quello di cui al primo comma, di tipo commissivo, che sostanzialmente si raccorda alla matrice omissiva del primo comma, sanzionando entrambe le forme di manifestazione lesive del bene tutelato.
Il comma terzo sanziona, con pena ridotta, entrambe le previsioni di cui ai commi precedenti, soltanto se commessi “con colpa grave”, con ciò restringendo il criterio di delega di cui all’art. 24, comma 5, lett. b), la quale effettua riferimento alla colpa, siccome comprensiva anche della ipotesi c.d. lieve.
L’articolo 13 reca modifiche al codice di procedura penale, introducendo la disciplina volta a regolare l’utilizzo di sistemi intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale nei procedimenti penali, mediante previsione, all’interno del codice di procedura penale, del nuovo art. 359-ter c.p.p. rubricato “Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale”, così dandosi attuazione al criterio di delega contenuto all’art. 24, comma 5, lett. e) della L. n. 132 del 2025 (“Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”).
Anche l’introduzione di tale articolata previsione merita di essere segnalata positivamente, soprattutto nella parte in cui, dopo avere definito gli ambiti di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale, ai commi 5, 6 e 7 delinea il procedimento attraverso cui vengono autorizzate le operazioni investigative che ne permettono l’impiego, mediante la previsione di una procedura che ricalca, tra le altre, quelle autorizzatorie tipizzate dall’art. 359 bis c.p.p. in tema di prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi e dagli artt. 266 ss. c.p.p., anche mediante la previsioni della sanzione della inutilizzabilità qualora i sistemi di intelligenza artificiale siano stati impiegati fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni procedurali prescritte dai commi 6 e 7 (v. sopra).
Sul punto si intende formulare il seguente unico rilievo.
Tenuto conto che il comma 2 consente l’impiego di sistemi IA di rilevazione biometrica per ricercare un latitante nei confronti del quale bisogna eseguire una misura cautelare coercitiva ovvero un ordine di esecuzione della pena della reclusione e che la misura cautelare può essere applicata anche al di fuori delle indagini preliminari, problemi possono ravvisarsi nella parte in cui viene stabilita la competenza all’autorizzazione all’impiego di sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale unicamente in capo al GIP, anche nella parte in cui egli non è più competente con riferimento al procedimento al quale la misura coercitiva o l’ordine di esecuzione si riferiscono.
L’articolo 14, intervenendo sull’art. 104, comma 1, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, è volto a consentire il sequestro preventivo dei contenuti online generati con sistemi di intelligenza artificiale. La modifica interviene opportunamente su una disposizione recentemente introdotta ad opera del decreto-legge 23/2026 (art. 2, comma 2-bis), ovvero la lettera e bis) dell’art. 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 271/1989. La lettera citata ha inserito, tra le cose sottoponibili a sequestro preventivo, i contenuti online del profilo personale e i relativi dati. L’intervento recato dall’articolo in commento, volto a dare attuazione al criterio di delega contenuto all’art. 24, comma 5, lett. a), della legge 132/2025 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale), precisa che tali contenuti online, non più necessariamente afferenti al profilo personale, sono sottoponibili a sequestro anche se generati attraverso l’utilizzo di sistemi di IA, senza pur tuttavia specificare, come previsto dal criterio di delega, che tali contenuti devono essere stati generati illecitamente.
Da ultimo, si prende atto del fatto che, mediante l’articolo 15 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) si estende l’ambito di operatività della responsabilità amministrativa degli enti, ricomprendendo tra i cd. reati presupposto le fattispecie di “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi” (art. 437 bis c.p.) e di “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” (art. 612-quater c.p.). La norma, inoltre, regola le sanzioni applicabili agli enti nel caso di commissione dei suddetti reati. In particolare, si introduce il nuovo art. 25-vicies all’interno del D.lgs. n. 231 del 2001, che prevede quali nuovi reati presupposto per la configurazione della responsabilità amministrativa degli enti i “reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”, con ciò dando attuazione al criterio di delega contenuto all’art. 24, comma 5, lett. c) della L. n. 132 del 2025 (“Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”).
Trattasi, come segnalato da alcuni, di scelta rilevante perché trasferisce sul piano dell’organizzazione d’impresa il dovere di governo del rischio algoritmico, imponendo l’adeguamento dei modelli organizzativi, dei presidi di controllo interno e delle procedure di audit rispetto all’uso di sistemi di IA.
La particolare attenzione rivolta dal legislatore al tema è apprezzabile anche per la previsione, all’interno del disposto di nuovo conio, di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della persona giuridica compresa da 600 a 1000 quote, simile a quella tipizzata dall’art. 25-septies del D.lgs. n. 231 del 2001, inerente al reato presupposto dell’omicidio colposo o delle lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ove si stabilisce l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote.
Il comma 2, invece, stabilisce che nel caso di commissione del delitto di “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” di cui all’art. 612-quater c.p., nell’interesse o a vantaggio dell’ente, quest’ultimo sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 700 quote.
Infine, parimenti favorevole è il giudizio in ordine al comma 3, che regola le sanzioni amministrative interdittive applicabili alla persona giuridica nelle ipotesi di commissione dei reati ex artt. 437-bis c.p. e 612-quater c.p. In particolare, è prescritta l’applicazione delle seguenti sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito (art. 9, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 231 de 2001); divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 231 de 2001); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 231 de 2001); divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 231 de 2001).
Infine, il titolo II, capo II, introduce una disciplina processuale civile speciale, applicabile alle azioni risarcitorie relative ai danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
Le norme appaiono coordinate col regime civilistico attualmente in vigore nel sistema italiano.
Di fatto vengono introdotte alcune regole speciali in materia di accesso alle prove, riequilibrio dell’asimmetria informativa e probatoria tra le parti, presunzione del nesso causale, rilevanza della conformità al regolamento europeo dei sistemi di intelligenza artificiale e azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione. Vengono poi valorizzati, ai fini probatori, anche gli obblighi documentali e organizzativi già previsti dagli articoli 9, 11, 12 e 14 del regolamento (UE) 2024/1689.
Nella sostanza, l’intervento legislativo introduce una disciplina speciale coordinata con il diritto civile e processuale comune che serve a tutelare, rectius a rafforzare la tutela del soggetto danneggiato dall’uso improprio o illecito dell’IA rispetto al diritto comune: tale rafforzamento si giustifica per la opacità tecnica dei sistemi di IA, per la conseguenze difficoltà del soggetto danneggiato di accedere alle fonti di prova, per la semplificazione degli oneri probatori sottraendolo all’obbligo di provare il nesso causale, per cui il soggetto danneggiato dovrà solo provare il fatto storico (cioè la fonte del danno) e le conseguenze dello stesso (cioè il danno subito). Ampi poteri istruttori sono poi delegati al giudice che può accedere alla documentazione di progetto dell’IA coinvolta.
Le norme peraltro garantiscono adeguata tutela ai segreti industriali connessi allo sviluppo dell’IA, permettendo al giudice di accedere a tutte le fonti probatorie necessarie senza esporre il convenuto al rischio della loro divulgazione.
Si tratta quindi di norme complementari rispetto all’attuale sistema civilistico, processuale e sostanziale, che, a fronte delle peculiarità derivanti dall’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, garantisce una maggiore tutela del soggetto danneggiato rispetto al sistema in vigore, intervento necessario considerata l’invasività di tale evoluzione tecnologica.
Roma, 27 luglio 2026



