Il vicesegretario generale Stefano Celli in Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge n. 1990. Nel parere della Commissione Diritto e procedura penale i rilievi su risarcimento del danno, fermo di polizia, avviso orale e aggravanti di categoria
L’Associazione nazionale magistrati è stata audita oggi in Commissione Affari costituzionali del Senato sul disegno di legge n. 1990, il cosiddetto nuovo ddl Sicurezza, recante “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno”. Per l’ANM è intervenuto il vicesegretario generale Stefano Celli, depositando poi un parere della Commissione ANM Diritto e procedura penale, trasmesso alla Commissione.
L’esclusione del risarcimento. Il primo rilievo riguarda l’articolo 6, che modifica l’articolo 185 del codice penale ed esclude restituzioni e risarcimenti quando la persona offesa commetta un reato «in occasione» di violenza sessuale, furto in abitazione, rapina o sequestro di persona a scopo di estorsione. «Il criterio che fa scattare l’esenzione è quello dell’occasione. È un criterio labile e rischia di essere davvero troppo esteso», ha detto Celli. Il reato commesso “in occasione” di un altro, ha aggiunto, «potrebbe essere anche quello commesso ai danni di persona estranea. Quindi non solo il reato commesso contro l’autore della rapina, ma anche contro un passante». Il parere ricorda che la stessa formula connotava la connessione occasionale dell’articolo 12 del codice di procedura penale, soppressa nel 2001 perché troppo indeterminata. Secondo la Commissione è singolare che oggi venga usata per escludere diritti di rango costituzionale.
Celli ha richiamato anche le lacune del catalogo, che comprende la rapina ma non l’estorsione, più grave per pena, e non include il tentato omicidio, il femminicidio o le lesioni gravi e gravissime. Ha poi ricordato i diritti propri dei familiari dell’autore del reato. «Lo stato di necessità, anche solo putativo, come pure la legittima difesa, anche solo putativa, operano già», ha osservato. «Come si può pensare che un reato doloso, sia pure commesso da soggetto aggredito, non generi alcuna responsabilità? Mi sembra una valutazione che non è di buon senso, ma di senso comune. In questo modo, però, il diritto rinuncia alla sua missione fondamentale, quella di risolvere le controversie secondo equità».
Il vicesegretario ha segnalato infine il mancato coordinamento con l’articolo 2044 del codice civile, novellato nel 2019. «Se la persona offesa “si limita” a difendersi ed eccede colposamente, tenendo quindi una condotta meno grave, sia perché colposa sia perché comunque difensiva, sarà tenuta a un indennizzo», ha detto. Chi commette un reato doloso senza causa di giustificazione, invece, non dovrebbe alcun risarcimento. «Mi sembra francamente irragionevole». Il parere segnala anche possibili contrasti con gli articoli 2, 3, 24 e 32 della Costituzione e con l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il fermo per accertamenti. L’articolo 2 estende il fermo di polizia previsto dall’articolo 11-bis del decreto-legge n. 59 del 1978. Si tratta, per Celli, di «un trattenimento che, per modalità e possibile durata, costituisce obiettiva limitazione della libertà personale». Il vicesegretario ha osservato che «non c’è un controllo di legalità affidato al giudice». Il pubblico ministero, inoltre, non convalida il fermo e può soltanto interromperlo. Il presupposto del «fondato motivo di ritenere che i soggetti pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza» impone, per Celli, «un obbligo di motivazione, ma non di contenuto». Diverso è il caso dell’articolo 349 del codice di procedura penale, dove i presupposti sono facilmente individuabili: il soggetto non ha documenti, si rifiuta di dare le generalità, oppure i documenti sembrano falsi a prima vista. Il parere parla di indici vaghi e presuntivi, ricavati anche da semplici segnalazioni di polizia, in contrasto con gli articoli 13 e 27 della Costituzione. Rileva inoltre l’assenza dell’avviso al difensore.
L’avviso orale e il divieto di radunarsi. Sull’articolo 1 Celli ha ricordato che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il divieto di partecipare a riunioni imposto al sorvegliato speciale. «Tuttavia il sorvegliato diviene tale all’esito di un procedimento giurisdizionale, mentre in questo caso la limitazione del diritto costituzionale discende direttamente da un provvedimento del questore». Ha poi sottolineato che «il concetto di “radunarsi” è molto più ampio di quello di “partecipazione a pubblica riunione”. Si radunano anche dieci persone che si trovano al parco per fare un picnic». La violazione del divieto è punita da uno a tre anni di reclusione.
Occupazioni e aggravanti. Sull’articolo 5, che estende l’articolo 321-bis del codice di procedura penale anche agli immobili diversi dall’abitazione principale, Celli ha suggerito di «verificare la concreta applicazione dell’istituto, prima di estenderlo. La nuova norma introduce invece una tutela speciale «anche per la casa delle vacanze, fosse anche la terza o la quarta». Se prima la norma, nel contrasto fra due persone che cercano di fruire di una cosa quale abitazione principale, privilegiava il proprietario che altrimenti restava senza casa, ora privilegia il proprietario in quanto tale, e non è previsto un temperamento che tenga conto delle concrete situazioni che possono esserci dietro l’occupazione. Il parere fa poi cenno alla sovrapposizione con il disegno di legge n. 1896 e il possibile contrasto con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Le due nuove aggravanti. Quanto ai reati commessi ai danni di giornalisti è sicuramente un fatto positivo tutelare la stampa, ma, si chiede Celli, l’inserimento di un’altra categoria “privilegiata”, anche se di questo privilegio non vorrebbe godere nessuno, corrisponde ai criteri di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione? “Il rischio è quello di aumentare la frammentazione, con una compresenza di numerosi regimi e discipline, che fa scricchiolare la tenuta del sistema. Sistema che tanto più funziona quanto più è omogeneo, secondo criteri, appunto, di ragionevolezza. E più in generale c’è da chiedersi se la tutela dei giornalisti passi da un aggravamento di pena, che ha sicuramente un valore simbolico, ma un effetto pratico difficilmente percepibile. Anche sull’aggravante relativa ai cittadini stranieri irregolari si possono muovere esattamente le stesse critiche relative all’altra aggravante prevista per chi commette il reato mentre si sottrae a una decisione di rimpatrio. La costruzione della norma è complicata e fa riferimento a categorie molto variegate, accomunate però dal fatto che la valutazione in ordine alla pericolosità può essere ricavata anche da fonti di polizia, senza alcun accertamento giurisdizionale”, spiega Celli. Ne discende quindi “un’incompatibilità con il diritto costituzionale di difesa”.
Valutazione positiva, infine, per l’articolo 13 sulla procedibilità d’ufficio delle lesioni a pubblico ufficiale, che per Celli «aiuta la chiarezza e la speditezza dei procedimenti».
