In queste ore di discute del decreto Sicurezza approvato al Senato. In particolare articoli 30 e 30-bis. Si tratta di una scelta normativa che, collocandosi nell’ambito delle politiche pubbliche di gestione dei flussi migratori, introduce un meccanismo che lega in modo diretto l’attività difensiva al conseguimento di un determinato esito. Ed è proprio questo profilo a porre un tema di fondo.
La funzione dell’avvocato, nell’assetto costituzionale, è orientata esclusivamente alla tutela dell’assistito e non può essere piegata al conseguimento di obiettivi di politica pubblica. Un sistema che incentivi economicamente una determinata scelta e, al contempo, limiti l’accesso alla tutela giurisdizionale rischia di alterare questo equilibrio, introducendo nella difesa logiche estranee alla sua natura.
In questa prospettiva assumono rilievo le posizioni espresse dall’Organismo Congressuale Forense, che ha evidenziato come tali previsioni incidano non solo sulle modalità di esercizio della difesa, ma sul ruolo stesso dell’avvocato nell’ordinamento, deliberando lo stato di agitazione dell’avvocatura. Il nodo non riguarda soltanto la singola misura, ma il significato che essa esprime: il rischio di una funzione difensiva ricondotta a logiche di risultato, con possibile compressione di autonomia e indipendenza.
Una simile prospettiva sollecita, dunque, una riflessione: la tenuta del sistema delle garanzie passa anche attraverso il riconoscimento pieno della centralità della difesa tecnica, che non può essere compressa né orientata da meccanismi premiali legati agli obiettivi delle politiche pubbliche.
Un sistema che incentivi economicamente una specifica opzione gradita o comunque auspicata dalla politica e che, al contempo, restringa gli strumenti di accesso alla tutela giurisdizionale, rischia di alterare questa linea di equilibrio, proiettando sull’attività forense una logica estranea alla sua natura.
In questo senso, non può essere trascurato il rilievo istituzionale delle osservazioni provenienti dall’avvocatura organizzata e in particolare dall’Organismo Congressuale Forense, che ha sottolineato come disposizioni di questo tipo incidano non solo sulle condizioni di esercizio della difesa, ma anche sulla stessa configurazione del ruolo del difensore nell’ordinamento e ha deliberato lo stato di agitazione dell’intera avvocatura. Il punto non è soltanto la congruità del singolo intervento normativo, quanto il segnale che esso trasmette: quello di una possibile riconduzione della funzione forense entro dinamiche di risultato, con il rischio di attenuarne l’autonomia e l’indipendenza.
Una simile prospettiva sollecita, dunque, una riflessione: la tenuta del sistema delle garanzie passa anche attraverso il riconoscimento pieno della centralità della difesa tecnica, che non può essere compressa né orientata da meccanismi premiali legati agli obiettivi delle politiche pubbliche. È su questo terreno che il successivo passaggio parlamentare potrà rappresentare un’occasione utile per una più attenta ponderazione degli interessi in gioco, nella consapevolezza che l’efficacia delle politiche non può prescindere dal rispetto dei principi che definiscono il ruolo delle professioni giuridiche nello Stato di diritto.
