Di seguito gli interventi dell’iniziativa Talk About Mafia, svoltosi a Reggio Calabria lo scorso 5 giugno.
I saluti di Stefano Ammendola
Buongiorno a tutti, saluto tutti i presenti, in particolare i colleghi magistrati, le forze dell’ordine ed in special modo i cittadini.
Diamo l’avvio al progetto T.A.M. Talk About Mafia, un progetto che da quando un anno e passo fa ho avuto l’incarico di presiedere la commissione studio della ANM sulla criminalità organizzata, l’ho creato ispirandomi allo sprono di Paolo Borsellino, quando ci disse -parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene-, e noi ne parliamo e ne parleremo sempre.
Sin da subito ci tengo a inaugurare questo progetto e a dedicarlo ai colleghi di Milano, al Procuratore Marcello Viola, ai sostituti Alessandra Cerreti e Rosario Ferragamo, colleghi della D.D.A. di Milano, dove lavoro anche io nella porta accanto alla loro, e che qualche giorno fa, come abbiamo saputo, sono stati oggetto di minacce di un attentato nei loro riguardi: in questo caso mi rivolgo alle mafie ovvero che se pensano di far saltare in aria 3 magistrati, ce ne saranno almeno altri 300 che continueranno quel lavoro con la stessa energia e con la stessa determinazione.
Questo mi da la misura per spiegare perchè nasce questo progetto.
La Commissione studio ANM sulla criminalità organizzata vuole allontanarsi da Roma e andare direttamente sui territori, per essere vicino ai colleghi che lavorano in queste zone dove anche io personalmente ho lavorato e Reggio Calabria mi è particolarmente cara, cosi come Messina dall’altra parte dello Stretto.
Essere vicini ai colleghi e prossimi ai cittadini.
L’ulteriore caratteristica è stata anche quella di non parlare nel palazzo di giustizia, ma di prevedere questi incontri fuori dal Palazzo di Giustizia: infatti oggi ci troviamo al Palazzo della Provincia di Reggio Calabria sul corso di Reggio Calabria in pieno centro, perchè vogliamo entrare su quello stesso terreno dove le associazioni mafiose acquisiscono il capitale umano.
Quel terreno di prossimità, quel terreno fatto di mancanza di alternative, specie per i piu giovani, per i ragazzi.
Ci teniamo ad essere interlocutori riconoscibili, di essere qui e a trasmettere a chi sta dall’altra parte, specie ai cittadini e ai piu giovani, e lo chiedo anche alle autorità che dopo di me faranno i saluti, di fare arrivare quel fuoco, quell‘entusiasmo che accomuna noi magistrati e voi cittadini e che lo conserviamo nella parte più bella del nostro cuore.
Il terreno di prossimità è talmente importante per le associazioni mafiose che, notizia di qualche giorno fa, ad Ardore, vicino Reggio Calabria, è stato trovato l’ennesimo covo dove i mafiosi ambiscono a nascondersi anche durante la latitanza, grazie all’eccellente lavoro operato delle forze dell’ordine e che mi da l’opportunità di ringraziare, in questo contesto, perchè la riconoscenza verso di loro non è mai abbastanza… e personalmente ogni volta che mi chiedono di parlare delle mie indagini, di cd. „successi istruttori o processuali“, io non posso far altro che riconoscere come l’80/90 per cento di quei meriti è frutto del loro operato, che, con instancabile impegno, si dedicano quotidianamente alla lotta alle mafie.
Colgo l’occasione, come è doveroso, di ringraziare i relatori che hanno accettato l’invito e gli altri relatori che non sono riusciti ad essere qui, ma già si sono proposti per partecipare ai prossimi incontri.
Ringrazio il Presidente Di Bella che ci potrà illustrare il suo progetto “liberi di scegliere” a cui posso dire solo una cosa: è stato deliberatamente scelto di mettere la sua relazione al primo punto, perchè, per quel che mi riguarda, i giovani sono al primo punto, sono il futuro e quando mi chiedono del mio lavoro, anche in contesti ufficiali, su cose importanti che ho fatto a Milano, glisso subito…e sposto il tema su la cosa importante che ho fatto a Milano: è quella di aver creato, come attività di volontariato, una squadra di rugby per bambini a Buccinasco, nella cd. Plati del nord, per i ragazzini dai 4 ai 14 anni, perchè bisogna dare loro delle alternative, quindi rinnovo il ringraziamento al Presidente Di Bella per la sua presenza.
Ringrazio Celeste Carrano, magistrato della D.D.A. di Napoli che ha tantissimi meriti e ha un neo nella sua carriera: di essere stato il mio magistrato affidatario e che quindi…mi ha introdotto nella magistratura e mi ha insegnato il rigore della investigazione e la riservatezza del pubblico ministero.
Ringrazio Peppe Lombardo che è stato il mio maestro e mentore durante l’investigazione sul clan Tegamo, nutrita da interminabili conversazioni su quella famiglia criminale e che ci ha portato a concludere con efficacia l’operazione “Il Padrino”.
Ringrazio il Presidente Balsamo che ci lega i ricordi affettuosi del tempo della Scuola Superiore della Magistratura, che è stato il primo relatore che abbiamo contattato e che ha risposto con grande entusiasmo e si è proposto di fare il prossimo incontro di T.A.M. a Palermo.
Ringrazio i giovani colleghi Candito e Guarriello che sono il motore della commissione, facendo parte della commissione studio sulla criminalità organizzata e che hanno risposto subito all’invito, proponendosi con grande entusiasmo per esporre le loro approfondite relazioni.
Mi consente questo di introdurre un ulteriore tema fondante della struttura di questa commissione che è quello di creare una sinergia tra magistrati meno giovani e magistrati più giovani, per una esperienza di reciproco arricchimento per entrambi: un magistrato raggiunge l’acme della sua preparazione dogmatica quando supera gli orali del concorso in magistratura ed è giusto che si confronti con i meno anziani che hanno tutta l’esperienza pratica dalla loro, al fine di creare questa osmosi, per creare questa rete, perchè quando si fanno indagini assieme sul territorio nazionale e all’estero, avere delle consolidate relazioni umane, le rende piu agevoli.
Da ultimo chiudo, considerando che il programma che è fitto di relazioni e il tempo scorre, perchè poi alla fine il senso di questo convegno l’ho trovato nelle parole di un testo di un video musicale di una ragazza di 17 anni, Giulia Battaglia, che ha vinto una borsa di studio, intitolata a Dodò Gabriele, vittima a 11 anni della mafia…perchè la mafia è brutale e non dobbiamo mai dimenticarcelo.
Giulia ha avuto il merito di scrivere un testo e vincere un video musicale he proietteremo alla fine di questo intervento; mi permetto di rubare le sue parole che recitano:
Possibile cambiare direzione
possibile riscrivere il nome
anche se il mondo ti ha detto no,
lei ti insegna a dire io ce la farò.
Possibile anche quando fa male
possibile tornare a respirare
e tra le crepe di una vita fragile nasce qualcosa di possibile
e se cadi ancora non è la fine
c’è sempre una strada oltre le spine,
una voce resta invisibile e ti ricorda che è Possibile.
Possibile non è una parola è un mix di coraggio, di apertura, è la fine di un tunnel e l’inizio di un progetto orientato verso un futuro possibile, dove ognuno può scegliere la propria strada senza il giudizio di chi lo circonda.
Grazie Giulia.
Stefano Ammendola
Le infiltrazioni delle mafie nelle attività imprenditoriali
di Celeste Carrano
Innanzi tutto, voglio ringraziare Stefano e gli altri organizzatori per questa iniziativa che ci consente di confrontarci su temi di interesse comune da punti di osservazione e realtà criminali diversi.
Il tema dei rapporti tra mafia e impresa è stato ed è tuttora oggetto di plurime analisi socioeconomiche in quanto sebbene il fenomeno dell’infiltrazione delle mafie nella economia legale sia noto e radicato nel nostro Paese, si manifesta attraverso metodiche sempre più innovative, in ragione delle trasformazioni delle organizzazioni criminali italiane che, nel corso degli anni, hanno assunto forme organizzative e modelli di azione sempre più complessi e sofisticati. Ciò comporta la conseguente necessità di verificare se gli strumenti penali di contrasto siano adeguati a far fronte a tali trasformazioni, che presentano notevoli problematiche sia a livello teorico che in sede applicativa.
In questo sintetico intervento cercherò di fornire un breve excursus sui rapporti tra camorra e impresa, facendo anche riferimento a qualche esperienza processuale riguardante la multiforme realtà della criminalità organizzata napoletana che, lungi dall’essere ferma a schemi tradizionali ed arcaici, è divenuta sempre più capace di intessere relazioni funzionali alla sua espansione economica nel tessuto legale.
Un quadro generale sulle relazioni tra mafie, imprese e mercati nell’attuale scenario economico criminale è fornito nella relazione della Commissione Parlamentare antimafia approvata nella seduta del 7.2.2018 da cui si trae la conferma di tali profonde trasformazioni del crimine organizzato, i cui aspetti sono stati individuati principalmente:
- In una più accentuata vocazione imprenditoriale espressa nell’economia legale
- Un ridimensionamento della intimidazione violenta cui si affianca la promozione di rapporti di collusione e complicità con soggetti appartenenti a quella cd. “zona grigia” costituita da imprese, professionisti, pubblici amministratori, politici locali il cui sostegno, in un’ottica di reciproci vantaggi, è funzionale al raggiungimento del successo economico delle mafie.
Un ruolo fondamentale nella sempre crescente propensione imprenditoriale delle mafie è attribuito proprio alle relazioni di collusione e complicità con esponenti di quell’area grigia che per ruoli e competenze consentono ai cartelli camorristici l’infiltrazione nei settori legali o formalmente legali dell’economia e dunque di raggiungere modelli moderni di espansione affaristica attraverso i quali il crimine organizzato realizza forme di controllo del territorio molto più sofisticate di quelle affidate alla violenza.
In questo contesto ed in stretta correlazione con la vocazione affaristica vi è un altro aspetto rilevante nella evoluzione della camorra che attiene alle modalità di gestione dei conflitti e delle tensioni tra cartelli camorristici.
Riscontriamo infatti, una sempre maggiore tendenza, diversamente dal passato, da parte dei cartelli camorristici a ricorrere a forme di mediazione dei contrasti per la tutela di affari comuni; ciò non significa che non esistono più i conflitti armati tra gruppi che si contendono l’egemonia anche su aree piuttosto ristrette di territorio, ma constatiamo che i cartelli camorristici vigilano a che gli scontri restino contenuti e confinati, nella prospettiva di non alterare equilibri che potrebbero rivelarsi dannosi per gli affari di tutti.
La nozione di imprenditoria mafiosa comprende una variegata tipologia di modelli e di assetti che risentono dei cambiamenti del tessuto sociale e delle dinamiche di mercato cui la criminalità organizzata si adegua alla ricerca continua di nuove occasioni di profitto e zone protette in cui convivere con l’ordinamento costituito ed evitare il più possibile l’azione repressiva dello Stato.
La dottrina socioeconomica ha cercato di fornirne una definizione di impresa mafiosa utilizzando criteri non sempre coincidenti tra loro, ma più che soffermarsi sugli studi volti a definire l’impresa mafiosa interessa conoscere gli aspetti dinamici e funzionali del rapporto mafia-impresa assunti durante il processo di trasformazione che ha caratterizzato l’agire mafioso nel sistema della economia legale.
La modalità tradizionale usata dalle organizzazioni criminali per gestire le attività economiche sul territorio è caratterizzata da forme di prevaricazione violenta o tipicamente estorsiva. Seguendo questo schema il rapporto tra criminalità organizzata e impresa è quello classico: da un lato la criminalità organizzata si limita a controllare settori economici o quote di mercato attraverso l’imposizione violenta, dall’altro l’impresa è vittima di azioni intimidatorie violente. L’impresa mafiosa si afferma attraverso lo scoraggiamento della concorrenza, l’estromissione dal mercato di quelle imprese che non vengono a patti con il c.d. “sistema” e nello stesso tempo l’impresa mafiosa acquisisce una posizione di monopolio nel settore economico prescelto.
In questo modo l’organizzazione criminale che agisce su un territorio permette alle proprie aziende di godere di un profitto monopolistico, precluso ad altre aziende, mentre l’imprenditore ottiene una sorta di protezione meramente passiva potendo continuare a svolgere la propria attività.
È un fenomeno molto diffuso nelle nostre zone in cui la criminalità organizzata è un interlocutore necessario tant’è che in alcuni casi sono le stesse aziende ad anticipare la richiesta estorsiva, proponendosi come vittima, per pianificare i costi e distribuire le risorse ma soprattutto per non subire danneggiamenti e rischi per la incolumità.
L’inquadramento giuridico di tali situazioni non comporta particolari difficoltà, trattandosi di rapporti tipicamente estorsivi.
Nel corso degli anni, questo modello tradizionale si è evoluto e l’attività imprenditoriale mafiosa ha assunto connotazioni diverse, funzionali alle nuove strategie di espansione economica dettate da due fattori principali:
- La conquista di posizioni di monopolio nel traffico di stupefacenti con la conseguente necessità di riciclare i proventi delle attività illecite e diversificare gli investimenti in attività imprenditoriali in grado di mascherare l’origine illecita dei capitali e la riconducibilità alla c.o.
- Le prospettive di importanti guadagni attraverso i primi stanziamenti pubblici, i grandi appalti come la ricostruzione post-terremoto, la costruzione dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, Porto di Gioia Tauro etc.).
In tale contesto, si è assistito con sempre maggiore frequenza alla costituzione o alla acquisizione di aziende il cui controllo veniva affidato dalla organizzazione ai propri affiliati, in genere attraverso prestanome con l’obiettivo di:
- Riciclare proventi illeciti
- Creare organismi in grado di instaurare rapporti privilegiati con la pubblica amministrazione per la gestione degli appalti
- Svolgere ulteriori attività illecite (truffe nel settore dei finanziamenti statali, frodi fiscali, false fatturazioni).
L’attività di impresa dell’associazione mafiosa è quindi diventata più strutturata e accanto alle imprese produttive create per svolgere effettivamente attività in settori della economia legale, o di quelle costituite per la realizzazione di estorsioni e per mantenere il controllo del territorio, vengono costituite imprese paravento per attività di riciclaggio, imprese cartiera, con la funzione di produrre l’emissione di fatture per lavori inesistenti funzionali alle attività illecite dei clan ( riciclaggio, frodi fiscali, creazione i fondi neri per le tangenti o ancora per coprire flussi di denaro in uscita verso membri del gruppo criminale).
Tale assetto comporta comunque il ricorso alla violenza o alla intimidazione necessario ad espellere le concorrenti dal mercato; quindi, lo schema giuridico è ancora tipicamente estorsivo.
Il metodo mafioso è lo strumento per realizzare un mercato protetto in cui le imprese mafiose si assicurano il controllo monopolistico di interi settori produttivi potendo contare su una serie di vantaggi rispetto alle imprese legali concorrenti:
Liquidità illimitata: Il riciclaggio del denaro sporco derivante dal narcotraffico e da altre attività illecite garantisce flussi continui di capitale
Abbattimento dei costi: Le imprese di camorra evitano spesso di pagare le tasse, sfruttano il lavoro nero e violano sistematicamente le norme di sicurezza e ambientali.
Monopolio della violenza: La forza di intimidazione del clan viene usata come strumento commerciale per imporre forniture, scoraggiare i concorrenti o vincere appalti.
Il controllo delle attività imprenditoriali sul territorio con intimidazione violenta da parte della camorra riguarda sostanzialmente tutti i settori di attività economiche – produttive, in alcuni dei quali si verificano risvolti immediatamente percepibili anche da parte della collettività e dell’utenza; ad esempio, nelle nostre aree, nel settore del trasporto infermi con ambulanze private le associazioni che se ne occupano sono soggette ad una fortissima pressione intimidatoria che consente alle imprese riferibili ai gruppi criminali un vero e proprio regime monopolistico con quasi azzeramento della libera concorrenza e con conseguenti forti limitazioni nella scelta del contraente anche per il libero cittadino, di fatto costretto a servirsi solo delle associazioni favorite dalla criminalità organizzata e spesso colluse che presidiano le strutture ospedaliere.
Accade non di rado, infatti, che in tale settore di attività, come in altri, il rapporto estorsivo si traduce in collusione di quelle imprese che per ottenere e continuare a mantenere il monopolio nel settore stringono accordi con la camorra passando da vittime a concorrenti esterni.
Rispetto al modello tradizionale descritto, il sistema dei rapporti e collusioni tra la criminalità organizzata e le imprese che nascono originariamente come legali e che progressivamente diventano a partecipazione mafiosa dando luogo ad imprese a partecipazione congiunta è molto più complesso e moderno.
Ovviamente, possono verificarsi situazioni diverse che risentono di fattori diversi (genesi e dinamica evolutiva del rapporto, tipo e grado di condizionamento della organizzazione mafiosa sul soggetto economico interessato, ruolo di subordinazione o pariteticità tra le parti, esistenza o meno di cooperazione o vantaggi reciproci).
Il caso più classico è rappresentato dalla trasformazione dell’imprenditore da estorto a colluso.
Come si è visto parlando del modello tradizionale in cui l’imprenditore è vittima, accade di frequente che imprenditori che per anni hanno subito ricatti, pressioni, hanno pagato il pizzo o sono state estromesse dalle attività economiche, si rivolgano alla criminalità organizzata per ottenere favori di varia natura per guadagnare più ampi spazi negoziali e il rapporto si trasforma in vera e propria collusione quando i soggetti coinvolti nel rapporto si assicurano reciproci vantaggi.
Questo mutamento del rapporto, che da vincolo di subordinazione diventa accordo collusivo, passa attraverso stadi evolutivi diversi che possono comportare anche difficoltà interpretative e di inquadramento giuridico. In una prima fase della relazione la condizione di vittima può confondersi o coesistere con quella di imprenditore colluso in quanto l’imprenditore pur versando in una condizione di soggezione e dipendenza, gode di vantaggi economici conseguenti all’appoggio del clan di riferimento; in tali casi pur in presenza di fattispecie estorsive si assottiglia la linea di demarcazione tra l’estorsione e il concorso esterno. Successivamente, quando il rapporto si evolve l’attività estorsiva e l’asservimento cedono il posto ad un contesto di reciproci vantaggi e, man mano che il rapporto cambia, l’imprenditore non è più in una condizione di sottomissione bensì di mutua assistenza, consolidando la propria posizione economica nel mercato di riferimento fino a che, grazie al sostegno della criminalità organizzata, assume una condizione di predominio o di vero e proprio monopolio a discapito dei concorrenti.
Ciò può accadere per svariati motivi, ad esempio perché l’imprenditore ha difficoltà ad accedere al credito bancario a ad altre forme di finanziamento legale, perché vuole inserirsi stabilmente in un sistema di controllo di appalti pubblici o per altre ragioni.
D’altra parte, la criminalità organizzata ha i suoi vantaggi quali ad esempio: rendere ancora più occulti i canali di riciclaggio, assicurarsi un maggiore controllo in settori di attività economiche ritenute nevralgiche per il controllo del territorio, estendere l’area della imprenditoria legale compromessa con la camorra e così via.
Come si è detto, il rapporto che l’imprenditore colluso che, utilizzando la propria attività e capacità imprenditoriale, stabilisce con il clan di riferimento, su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta, è un rapporto sinallagmatico volto a conseguire reciproci vantaggi. Tale relazione spesso implica un collegamento con il mondo dei liberi professionisti, della politica e della pubblica amministrazione, i cd. “colletti bianchi”, i cui ruoli e competenze facilitano e agevolano la realizzazione degli scopi imprenditoriali mafiosi.
Nella mia esperienza ciò è accaduto per esempio, con riferimento al settore degli appalti presso le grandi strutture ospedaliere della città di Napoli.
In diversi processi riguardanti sodalizi criminali attivi in aree geografiche e quartieri in cui insistono le più grandi strutture ospedaliere della città e del sud Italia, è stato accertato un rapporto di cointeressenza tra camorra, imprese e pubblici funzionari grazie al quale alcune imprese, attraverso un rodato meccanismo operativo tradottosi da un lato nella sistematica corruzione di pubblici funzionari addetti alle gare di appalto, dall’altro in intimidazioni camorristiche rivolte dal clan di riferimento agli altri partecipanti alla gara, si aggiudicavano sistematicamente le gare bandite dalle grandi strutture ospedaliere nel settore della distribuzione di cibi e bevande, garantendo in cambio al sodalizio camorristico dazioni periodiche di denaro, accrescendone la vitalità e rafforzandone il potere egemonico sul territorio anche nel contesto degli equilibri con altri sodalizi camorristici attivi in aree geografiche limitrofe.
In questo caso, alcuni imprenditori che partecipavano in ATI alle gare di appalto, per guadagnare fette di mercato sempre più ampie ed assumere un regime monopolistico nel settore, ricorrevano da un lato alla corruzione dei pubblici funzionari dall’altro al sostegno della criminalità organizzata per scoraggiare i contendenti.
Gli imprenditori collusi con la criminalità organizzata sono stati condannati in via definitiva per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Nel contesto delle relazioni tra criminalità, impresa, mondo dei liberi professionisti, della politica e della pubblica amministrazione, spesso assume significativa rilevanza anche il patto politico-mafioso siglato nelle competizioni elettorali su cui è fondato l’illecito intreccio affaristico tra criminalità organizzata, politica e imprenditoria grazie al quale si agevola la realizzazione degli scopi imprenditoriali mafiosi, ad esempio consentendo ingenti investimenti in campo edile, immobiliare, commerciale, come accertato ad esempio in un’indagine della Procura di Napoli che ha riguardato i clan attivi in un comune campano, il comune di S. Antimo, ove è stato acclarato che il patto politico mafioso è stato costruito sul consolidato accordo tra candidati e uomini politici e fondato sul patto sinallagmatico rispetto al quale i clan mettevano a disposizione dei candidati di volta in volta indicati, il proprio bacino di voti, ricevendone, in cambio, dai diversi politici collusi denaro e altre utilità.
Grazie al ruolo di soggetti politici di riferimento dei clan, che ricoprivano ruoli chiave nell’amministrazione, gli imprenditori collusi con la criminalità organizzata riuscivano a rimuovere ogni ostacolo di carattere amministrativo volto ad ampliare le proprie attività in ogni settore in cui venivano investiti capitali illeciti della criminalità organizzata.
Varie sono, dunque, le modalità attraverso le quali la camorra penetra e si infiltra profondamente nel tessuto economico e sociale, inquinando fortemente l’economia locale.
Ciò avviene in ogni settore, anche in quello turistico e della ristorazione ove la camorra reinveste abitualmente i proventi illeciti, spesso derivanti dalle attività di traffico di stupefacenti, attraverso soggetti prestanome e con modalità più classiche.
Da una recente indagine che ha riguardato le attività illecite dei clan malavitosi attivi nella popolosa zona dei Quartieri spagnoli, area che da diversi anni si è riqualificata facendo registrare una elevatissima presenza di turisti, si è accertato che molti soggetti dediti al traffico di stupefacenti avevano acquistato immobili, intestati a prestanome o anche ai familiari, adibiti a B&B, locali Bar e garage.
In tal modo, riciclando i proventi delle attività illecite la camorra si inserisce nell’economia legale, immettendosi in ogni settore di attività economico-commerciale.
L’ultima frontiera della evoluzione del rapporto tra camorra e impresa, particolarmente subdolo e difficile da inquadrare nello schema dei reati di mafia, riguarda quei servizi offerti dal crimine organizzato alle imprese in ogni comparto economico (commercio dei metalli, importazione e distribuzione degli idrocarburi e altri) per agevolare l’accumulo della ricchezza in capo tanto alle imprese quanto alla criminalità organizzata, che comporta evidentemente l’adozione di schemi che non sono più quelli della intimidazione mafiosa bensì quelli dei reciproci vantaggi.
Esempio classico è il sistema delle false fatturazioni gestito da reti di società cartiere, o anche i servizi di trasporto del contante che serve per il recupero delle frodi carosello ma anche come forma di riciclaggio, servizi illegali totalmente presidiati dalla criminalità organizzata: in plurime attività investigative si registra come la camorra, ed in particolare i principali cartelli camorristici, cui afferiscono molteplici gruppi criminali satelliti, senza necessità di adottare alcuna forma di intimidazione mafiosa offra servizi illegali alle imprese legali che, in tal modo si immettono in circuiti illegali e viceversa.
Tra le altre difficoltà rilevate nell’affrontare tali vicende riscontriamo, inoltre, che con gli attuali strumenti investigativi non sempre è agevole ricondurre alla criminalità organizzata i soggetti titolari delle società che offrono servizi illeciti, come ad esempio la consegna del contante agli imprenditori, emettendo false fatture e, dunque, pur in presenza di accertati movimenti di denaro liquido per svariati milioni di euro, di regola nella disponibilità quasi esclusivamente di gruppi criminali organizzati, è difficile dimostrare la sussistenza dell’aggravante mafiosa anche sotto il profilo dell’agevolazione.
Si tratta di un fenomeno di vastissime dimensioni che consente alla criminalità organizzata, grazie agli imprenditori collusi, di ripulire il denaro illecito con rischi bassissimi e agli imprenditori di realizzare evasioni di imposte per consistenti importi ma anche di accantonare fondi neri per altrettante operazioni illecite non tracciabili.
Siamo di fronte non più alla infiltrazione mafiosa nelle imprese ma a quel processo che il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in sede di audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, ha definito come di “immedesimazione delle strutture di gestione di una parte non secondaria dei circuiti economici e delle componenti più sofisticate delle organizzazioni criminali”, intendendo riferirsi ad un “fenomeno sempre più preoccupante che vede la criminalità organizzata non solo come fattore di oppressione dei mercati legali ma anche una trave portante dei processi di alimentazione finanziaria e di intermediazione relazionale che riguardano l’ordinario sistema d’impresa e non solo il nostro Paese. Nel tempo, infatti, è cresciuto un tessuto di imprese che serve le esigenze di espansione affaristica del crimine organizzato e che, a sua volta, consente di generare profitti e di espandersi, ma di generare anche consenso sociale e nuove forme di rappresentanza e tutela tecnica e non solo tecnica degli interessi criminali sottostanti. Anche la leadership dei gruppi criminali si adegua a queste trasformazioni perché per essere leader di grandi cartelli bisogna essere capace di occupare posizioni di controllo e di regia di estese e ramificate reti di impresa”.
Si tratta, dunque, di sistemi di relazione molto più complessi di quelli tradizionali che presentano non solo maggiori difficoltà investigative e di inquadramento nelle fattispecie giuridiche dei reati di criminalità organizzata ma, a mio avviso, anche questioni di etica sociale ed economica perché l’abbandono (o comunque il limitato uso) dell’intimidazione e della violenza da parte del crimine organizzato rischia di suscitare nei soggetti imprenditori coinvolti e nella collettività un minore senso di disvalore, intravedendo nella criminalità organizzata non più uno strumento di sopraffazione ma di moltiplicazione della ricchezza.
Questo complesso fenomeno richiederà senz’altro nuovi approcci investigativi, più moderne evoluzioni giurisprudenziali e forse anche normative.
Celeste Carrano
Le proiezioni estere del fenomeno mafioso
di Giuseppe LOMBARDO
DDA – Reggio Calabria
La ’Ndrangheta come paradigma della glocalizzazione mafiosa e la risposta multilivello della giurisdizione
1. Il punto di partenza: la domanda sbagliata
Un container salpa da Guayaquil. Un bonifico parte da Dubai. Una villa cambia proprietario nella Foresta Nera. In un paese della Calabria, che non figura sulle guide turistiche, un ragazzo viene battezzato ’ndranghetista. Quattro eventi senza apparente legame. Sono invece la manifestazione criminosa del medesimo sistema.
Nel parlare di mafie all’estero si continua, spesso, a usare un lessico che appartiene ad un tempo passato. Diciamo che la mafia “si sposta”, “emigra”, “esporta” se stessa, come se l’estero fosse un capitolo accessorio, quasi disgiunto, rispetto al cuore del fenomeno. È una rappresentazione che oggi non regge più alla prova dei fatti.
Non perché le radici territoriali siano venute meno: al contrario, non sono mai state più presenti. Ma perché l’organizzazione mafiosa, nella sua manifestazione contemporanea, ha imparato a fare ciò che le imprese globali fanno da decenni, tenere insieme radicamento locale e operatività transnazionale, trasformando lo spazio oltre confine da terra di conquista in dimensione ordinaria del proprio agire.
La domanda corretta, dunque, non è più “dove sono”. È “come funzionano” quando attraversano confini, ordinamenti, mercati.
Quali asimmetrie sfruttano, quali rendite raccolgono dal disallineamento tra le varie giurisdizioni: soprattutto quali strumenti abbiamo noi per contrastarli nella loro dimensione globale.
Tutto questo comporta un cambio di prospettiva che ci riguarda direttamente. Se la mafia opera come rete – logistica, finanziaria, relazionale – la risposta non può restare lineare. Deve diventare, a sua volta, circolare: multilivello, integrata, capace di connettere diritto sostanziale, prova transnazionale, aggressione patrimoniale e prevenzione finanziaria.
Di sistema criminale integrato e circolare abbiamo parlato tante volte.
In tale scenario, la ’Ndrangheta non è soltanto una mafia tra le altre. È il paradigma del sistema, il modello a cui altri guardano con attenzione ed interesse. Non perché Cosa Nostra, Camorra, SCU (o ulteriori nuove mafie aventi similari caratteristiche) siano assenti oltre confine, ma perché la ’Ndrangheta nasce, e si sviluppa sempre più, strutturalmente attrezzata per la gestione piena della sua dimensione globale: coesione interna che altre organizzazioni hanno in parte smarrito, presenza nei mercati criminali transnazionali, capacità di trasformare proventi illeciti in capitale economico normalizzato, liquido, spendibile. È qui, in questo intreccio, che la proiezione estera smette di essere un’appendice e diventa il cuore, la funzione vitale, del potere mafioso del terzo millennio.
2. Tre modelli operativi: imparare a riconoscere ciò che si guarda
Per leggere le proiezioni estere occorre evitare due errori speculari.
Il primo: ridurle a una mera presenza di criminali fuori dall’Italia.
Il secondo: immaginarle come copie carbone del modello territoriale originario.
Né l’uno né l’altro. La proiezione estera è, prima di tutto, adattamento funzionale. Cambia forma a seconda del contesto, dei mercati, della qualità della risposta giudiziaria del Paese ospitante.
Per questa ragione – anche in chiave investigativa e probatoria – è utile distinguere tre modelli principali, tre problemi giuridici diversi, tre strategie di contrasto.
Il primo: l’insediamento stabile
L’organizzazione riproduce strutture associative riconoscibili: articolazioni territoriali, regole, ruoli, gerarchie. Non sempre con la stessa intensità di controllo sociale delle tradizionali aree in territorio italiano, ma con sufficiente stabilità da garantire continuità e coordinamento. Qui la questione giuridica è una sola, ed è centrale: qualificare la struttura come associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416bis c.p. in relazione a tutte le sue proiezioni internazionali.
Il secondo: l’infiltrazione economica
Oggi probabilmente la forma più diffusa e più sottovalutata. Qui la mafia non cerca visibilità, non esercita violenza percepibile. Cerca, invece, settori ad alta circolazione di capitale e alta opacità, in campo immobiliare, ristorazione, logistica, edilizia, servizi, filiere commerciali. La proiezione è pensata per mimetizzarsi nel tessuto sociale, nell’economia legale, per produrre gravi effetti distorsivi sulla concorrenza, alterando dall’interno le regole del mercato. La risposta non può avvenire solo sul piano penale: deve essere anche di tipo patrimoniale, nella cornice di quella “actio in rem” di cui abbiamo tante volte discusso.
Il terzo: la presenza funzionale
Non territori controllati ma hub strategici. Un porto. Un nodo logistico. Una rete di società schermo. Una piattaforma finanziaria o di comunicazione criptata. Si entra per un obiettivo specifico (una spedizione, un trasferimento, una triangolazione, un investimento) e ci si ritrae. In un gioco di specchi. Se ci pensate è il modello più coerente con la logica della rete ed è anche quello che impone l’utilizzo di strumenti agili, rapidissimi: l’acquisizione della prova transnazionale in “tempo reale”, il congelamento immediato degli asset.
Non è un mero esercizio classificatorio. È una griglia operativa. Perché se ricostruisco un insediamento, il problema è la prova del vincolo associativo; se analizzo un’infiltrazione, il problema è il capitale e le sue schermature; se rilevo una presenza funzionale, il problema è il tempo nella risposta investigativa e giudiziaria. E il tempo, soprattutto nelle indagini transnazionali, è la prima vera risorsa (la tempestività e completezza di cui all’art. 371bis c.p.p.).
3. Perché la ’Ndrangheta. Le tre forze che la rendono perfetta per il mondo globale
Assunto questo schema, è agevole comprendere perché discutere di ’Ndrangheta sia oggi un tema centrale: è riuscita a essere simultaneamente organizzazione di coesione e impresa di rete. Tre forze convergenti – coesione, mercato, finanza – costruiscono questa apparente anomalia criminologica.
La prima: la coesione
La ’ndrina/cosca come unità di base familiare funziona da dispositivo identitario di fiducia interna: riduce l’esposizione a fratture, garantisce la lealtà interpersonale, rende replicabile la struttura altrove. Sembra solo un dettaglio antropologico. È invece un asset di mercato: nei mercati illeciti, dove non esistono immediati strumenti di composizione delle controversie, l’affidabilità percepita vale più di qualsiasi capitale. La ’Ndrangheta lo ha capito prima e meglio di altri. Ed è anche per questo che all’estero predilige la coercizione silenziosa: la reputazione e la capacità di intimidazione diventano capitale relazionale, senza che la violenza debba mai rendersi visibile.
La seconda: il mercato globale degli stupefacenti
La traduzione del concetto in ambito giudiziario è precisa: dobbiamo saper leggere la rete non solo come associazione mafiosa, ma anche come struttura stabile finalizzata al narcotraffico, attribuendo una rinnovata rilevanza all’art. 74 del d.P.R. 309/1990. Che non è più soltanto un reato associativo “speciale”: oggi diviene il perno attorno al quale ruotano le contestazioni plurisoggettive in ambito transnazionale, perché ci consente di valorizzare l’organizzazione come strumento permanente di consumazione di delitti, in materia di stupefacenti, che non è più soltanto la somma di molteplici episodi ma la risultante di dinamiche criminali di più alto rilievo, in cui, tramite una lettura evoluta del fenomeno, il reato associativo speciale diventa reato fine del più ampio scenario criminale riferibile al paradigma normativo di cui all’art. 416bis c.p..
La terza: la dimensione finanziaria
L’estero non è solo lo spazio fisico dove si commettono reati. È luogo dove il profitto illecito viene trasformato in capitale riutilizzabile, spendibile. Riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio: tre “concetti” che servono a descrivere la mutazione del denaro sporco in patrimonio invisibile, attraverso società, professionisti, prestanome, stratificazioni. Ben venga un quadro normativo profondamente rinnovato dall’attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673, recepita in Italia dal d.lgs. 195/2021, che ha inciso sul sistema dei reati di riciclaggio e ampliato il catalogo dei reati presupposto.
La conseguenza operativa è netta, e va affermata con chiarezza: la ’Ndrangheta all’estero è meno rumorosa e più efficiente. E’ ricca, molto ricca. Riduce la violenza visibile, aumenta l’uso di strumenti economici, investe nella zona grigia. Nel circuito relazionale. Questo rende più difficile la prova del metodo mafioso ove si commetta l’errore di restare ancorati agli “indicatori di mafiosità tradizionali”. Quella stessa dimensione rende però, e questa è la buona notizia, molto più promettente l’approccio investigativo in cui la dimensione patrimoniale e finanziaria non sono più viste come azioni successive o di completamento rispetto alla condotta associativa ed alle sue tradizionali dinamiche espansionistiche.
4. Glocalizzazione: la formula segreta del potere mafioso contemporaneo
La categoria interpretativa che ritengo decisiva nello scenario attuale va ricercata nella strategia della “glocalizzazione”, che nel linguaggio sociologico, descrive l’interazione tra globale e locale.
Ove traslata in campo criminale, e quindi giudiziario, descrive, invece, qualcosa di molto più preciso, e di molto più inquietante: la mafia non perde il territorio mentre si globalizza. Si globalizza grazie al territorio. E dal territorio, dall’ambito locale, trae l’ossigeno per rigenerarsi, rinnovarsi, continuamente. Dando vita ad una ciclicità criminale spaventosamente moderna ed efficiente.
Solo in apparenza ci troviamo di fronte ad un’organizzazione che attua esclusivamente strategie espansionistiche verso l’esterno. È in realtà un circuito criminale, che attua tendenze evolutive che girano in quattro fasi.
- Accumulazione globale. L’organizzazione entra in mercati transnazionali ad alta redditività, sfruttando la segmentazione delle filiere e le asimmetrie tra ordinamenti. La cornice internazionale che per prima ha riconosciuto questo fenomeno è la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel 2000 proprio per l’esigenza di costruire risposte coordinate contro forme di criminalità operanti in più Stati.
- Trasformazione finanziaria. I proventi devono essere normalizzati, stabilizzati. Qui la mafia smette di essere semplice criminalità e diventa componente economica-finanziaria di un più ampio sistema. Sostituisce, trasferisce, reimpiega, scherma (attraverso società, prestanome, strutture transfrontaliere). Ed è qui che la glocalizzazione produce il suo effetto più temibile: l’invisibilità. L’organizzazione si presenta come investitore, imprenditore, componente politica, operatore di mercato.
- Reinvestimento e infiltrazione. Il capitale ripulito rientra nell’economia legale per ottenere rendita, potere, controllo di filiere pubbliche e private. È in questa fase che gli strumenti antiriciclaggio diventano essenziali: aumentano la tracciabilità e riducono la possibilità di anonimizzazione. Il d.lgs. 231/2007 è la base nazionale degli obblighi e dei presidi di prevenzione.
- Ritorno al locale. Una parte del capitale rifluisce verso il territorio d’origine sotto forma di controllo economico, capacità corruttiva, controllo dei flussi elettorali, influenza sociale, impresa di servizi. È questo passaggio che spiega perché il territorio resti centrale. Non è un residuo del passato: è il luogo della legittimazione e della governance criminale, dove il potere si ricarica, si riconosce, si struttura, prima di rimettersi in viaggio.
La glocalizzazione non è dunque un effetto collaterale della proiezione estera, come distrattamente si potrebbe pensare. È la forma attuale della razionalità strategica del sistema criminale di tipo mafioso. E se il fenomeno assume dinamiche “circolari”, la nostra risposta deve essere capace di interrompere il circuito. Non basta solo conoscerlo, non basta soltanto ricostruirlo: siamo chiamati a eliminarne, per via giudiziaria, anche solo un segmento. Ed è qui che emerge – con una nitidezza che dovremmo rivendicare sempre – la centralità dell’aggressione mai episodica, ma lungimirante, che passa dal ruolo della DNA e dalla individuazione anticipata degli strumenti di contrasto della dimensione patrimoniale e di quella tecnologica. Colpire il capitale, entrare nei flussi di comunicazione e gestione a distanza, significa colpire la capacità di rigenerazione dell’intera struttura, della più ampia filiera criminale. Significa riportare il sistema criminale al via, significa costringerli a ripensare la complessiva architettura di un organismo che deve confrontarsi con la sua “vincibilità”, con le sue vulnerabilità e criticità operative, con le sue lacune strutturali.
5. Il nodo: provare la mafiosità lontano da casa
C’è un tema che nell’ambito di un’indagine transnazionale va affrontato e risolto. Il problema della prova del metodo mafioso fuori dal contesto originario, in quel territorio in cui il notorio giudiziario perde la sua capacità dimostrativa dei profili di inquadramento generale.
Gli ordinamenti stranieri non possiedono un paradigma normativo equivalente a quello codificato nell’art. 416bis c.p.. Anche quando la cooperazione funziona, la qualificazione in termini di “mafiosità” rischia di restare lettera morta, perché manca la norma corrispondente nel Paese richiesto. Questo non blocca la cooperazione, la rende però più complessa: spesso siamo costretti a lavorare su reati funzionali – droga, riciclaggio, frodi finanziarie – e a costruire poi il ponte probatorio che riconduce all’associazione mafiosa.
Questa la ragione per la quale la tipizzazione dell’art. 416bis c.p. resta l’architrave del sistema. E’ l’unica norma che consente di restituire il disvalore della “forza di intimidazione del vincolo associativo” e di rendere investigabili, e quindi astrattamente punibili, anche le condotte non necessariamente finalizzate alla consumazione di reati fine: in altri termini di rendere percepibile le finalità di controllo economico che la struttura criminale persegue nella sua dimensione transnazionale.
C’è poi un secondo aspetto, forse il più sottovalutato e quindi subdolo. All’estero la mafia riduce volutamente la violenza visibile e la sostituisce con forme ambigue di coercizione economica o relazionale. Significa che gli “indicatori di mafiosità” tradizionali – la sopraffazione, l’omertà manifesta, il segno tangibile dell’intimidazione – sono spesso assenti. Siamo costretti, quindi, ad individuare parametri diversi: il controllo delle imprese, il condizionamento delle filiere produttive, l’alterazione delle regole di mercato, l’esclusione sistematica di operatori legittimi, le operazioni finanziarie sospette, l’intimidazione indiretta che spesso lascia tracce sfumate in circuiti relazionali trasversali ed allargati agli operatori esteri.
È una prova più complessa, tendenzialmente di tipo indiziario, che impone un dialogo costante tra manifestazioni tradizionali e tendenze evolutive, soprattutto sul piano economico-finanziario.
L’ostacolo finale, certamente preoccupante, è la frammentazione ricostruttiva. Condotte distribuite su più Stati, prove disperse in vari ambiti giurisdizionali e regimi di utilizzabilità processuale differenziati, tempi di cooperazione spesso incompatibili con le scadenze dell’indagine (oggi ancor più stringenti per effetto delle regole introdotte dalla riforma Cartabia). È esattamente su questo terreno che si gioca la sfida degli strumenti di cooperazione internazionale a “reciprocità rafforzata”: non più rogatorie lente, ma riconoscimento incrociato e squadre investigative comuni capaci di operare in tempo reale, abbattendo le difficoltà tipiche di un approccio tendenzialmente statico.
6. LA RISPOSTA MULTILIVELLO: SETTE LEVE, UNA SOLA ARCHITETTURA
6.1 L’art. 416bis c.p. come norma che ricompone
In presenza di elementi di prova sul vincolo, sul metodo e sulle finalità, l’art. 416bis c.p. costituisce lo strumento che garantisce il risultato che nessun’altra figura può dare: ricomporre l’unitarietà giuridica che la geografia frammenta. È la norma che ci impedisce di leggere la proiezione estera come somma di reati-fine e ci consente di rappresentarla per quello che è: una enorme, ramificata, trasversale e transnazionale struttura di amplificazione e gestione del potere mafioso.
In presenza di condotte riferibili al traffico di sostanze stupefacenti, accanto all’art. 416bis c.p., la contestazione dell’art. 74 d.P.R. 309/1990 diviene spesso la leva decisiva per qualificare la complessa filiera criminale quale stabile organizzazione.
Le due norme, in tale ottica evolutiva, non sono alternative, divengono complementari.
Le contestazioni più solide, da privilegiare sempre in presenza di condotte di narcotraffico, sono quelle che integrano i due livelli, calibrandoli sul materiale probatorio disponibile, che non può mai essere frutto del caso o di una investigazione parziale che tenda a privilegiare le ricostruzioni più rapide o meno complesse.
6.2 La prova transnazionale: OEI, JIT, Eurojust
Se il collo di bottiglia è la prova, lo strumento cardine nell’Unione Europea è l’Ordine Europeo di Indagine (Direttiva 2014/41/UE, attuata in Italia dal d.lgs. 108/2017). La logica è quella del riconoscimento reciproco: non assistiamo lo Stato richiedente, eseguiamo un provvedimento secondo una cornice normativa unitaria e standardizzata. È un cambio di prospettiva profondo, di paradigma rispetto alla rogatoria classica che riduce drasticamente tempi, inquadramento normativo e incertezze operative.
Quando l’indagine richiede di più – indagini simultanee, condivisione immediata, obiettivi comuni – entrano in scena le Squadre Investigative Comuni (previste dalla Decisione quadro 2002/465/GAI e attuate in Italia dal d.lgs. 34/2016) la cui concreta costituzione e successiva operatività deve necessariamente coinvolgere le attribuzioni della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.
È questo lo strumento che porta la cooperazione internazionale ad uno stadio di operatività ulteriore: si lavora come un’unica squadra, nel rispetto delle regole nazionali del territorio in cui si opera.
L’art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo, 2000) che disciplina la figura degli organi investigativi comuni, traccia la strada per andare anche oltre il concetto di “squadra”, per configurare il più evoluto strumento di cooperazione operativa rafforzata tra Stati.
L’organo investigativo comune, previsto dalla Convenzione, va immaginato quale struttura investigativa congiunta e non necessariamente temporanea, istituita mediante accordo tra due o più Stati per generare stabilità investigativa nei confronti di fenomeni criminali allargati e territorialmente insediati.
Quando il fronte investigativo si fa multilaterale – più Stati, più uffici giudiziari, più ambiti criminosi da investigare – il raccordo passa da Eurojust, disciplinato dal Regolamento (UE) 2018/1727, anche quando l’Europa è solo una frazione di scenari criminali più ampi.
Eurojust non coordina le indagini, le armonizza, agevola le richieste, crea le premesse per risolvere i conflitti di giurisdizione, agevola l’integrazione tra la cooperazione giudiziaria e le esigenze operative. In parallelo, Europol (Regolamento (UE) 2016/794) sostiene la dimensione analitica e di intelligence, contribuendo a quella che è la sfida cognitiva di fondo: vedere la rete nel suo insieme, non i suoi singoli frammenti, non solo le molteplici cellule criminali. Per stabilizzare un modello virtuoso che ci consenta di passare dalla cooperazione internazionale alla compenetrazione investigativa globale.
6.3 Il MAE: cancellare la rendita della fuga
Sul versante detentivo, il Mandato d’Arresto Europeo (Decisione quadro 2002/584/GAI, attuata in Italia dalla L. 69/2005 e adeguata significativamente dal d.lgs. 10/2021) ha trasformato la cooperazione in materia di consegna del soggetto interessato da provvedimenti detentivi, provvisori o definitivi.
La consegna, per tale via, non è più un atto politico: diviene atto giudiziario.
E così la mobilità intra UE, che per anni è stata una rendita per i latitanti, è stata definitivamente cancellata. Nonostante vari problemi pratici, lo schema operativo è definitivamente cambiato. Lo spazio esecutivo si allarga, per garantire ulteriore autorevolezza alla risposta giudiziaria transnazionale ed impedire il rinnovarsi di filiazioni oltre confine in grado di allargare, senza soluzione di continuità, gli orizzonti operativi delle organizzazioni mafiose.
6.4 Patrimonio: l’arma anti-glocal per eccellenza
A giudizio degli osservatori più attenti, il contrasto patrimoniale deve diventare, insieme alla dimensione comunicativa, la spina dorsale di qualsiasi progettualità investigativa sulle proiezioni estere.
La mafia si proietta altrove per accumulare e reinvestire.
La risposta più incisiva è quella che colpisce i capitali insieme alle persone. Non si tratta di una preferenza tattica: è la conseguenza logica della natura del fenomeno.
Sul piano interno, la cornice è il codice antimafia (d.lgs. 159/2011) con il sequestro e la confisca – penale, allargata e di prevenzione – come strumenti capaci di interrompere il circuito perverso di accumulazione-reimpiego.
La confisca di prevenzione, in tale ottica, fa esattamente ciò che ci serve: colpisce patrimoni sproporzionati o frutto del reimpiego di proventi delle attività illecite, anche quando la prova del reato è complessa o irraggiungibile.
Sul piano UE, il salto di qualità si chiama Regolamento (UE) 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il principio è cristallino: nessun bene deve trovare rifugio nel mercato unico.
Se la mafia sfrutta le asimmetrie, noi siamo chiamati ad eliminare i disallineamenti normativi, gli equivoci interpretativi e le incertezze applicative.
La circolazione dei provvedimenti, con procedure standard e tempi prevedibili, sottrae alle organizzazioni la possibilità di collocare beni negli Stati normativamente meno attrezzati.
Riduce la lunghezza di vantaggio che il crimine organizzato accumula nella fase iniziale di consumazione del reato. La dimezza. Tende ad annullarla.
In prospettiva, la Direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni rafforza ancor di più l’intero sistema (reperimento, identificazione, congelamento, confisca, gestione dei beni, cooperazione forte tra Stati).
È una cornice normativa che nasce dalla consapevolezza esplicita che la criminalità organizzata reinveste e si infiltra nell’economia legale, imponendo una risposta che considera il problema nella sua dimensione sistemica.
A completarne l’architettura, la Decisione 2007/845/GAI sugli Asset Recovery Offices: uffici dedicati al reperimento dei proventi di reato, con scambi informativi rapidi, che fanno rete per capire cosa c’è dietro la rete.
6.5 Antiriciclaggio: la prevenzione come fase genetica della prova
C’è una verità che la pratica investigativa ci ha insegnato e che vale la pena enunciare con chiarezza: la glocalizzazione mafiosa è, in larga misura, un fenomeno finanziario. Per questo l’azione antiriciclaggio non è mai un capitolo secondario. È uno strumento di tracciabilità e, quindi, in senso evolutivo diviene rilevante nell’ambito di un percorso investigativo orientato alla individuazione degli elementi di prova riferibili alle dinamiche finanziarie tipiche del fenomeno criminale.
A livello UE la base è la Direttiva (UE) 2015/849 (IV Anti Money Laundering Directive), che ha introdotto l’approccio basato sul rischio, gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la trasparenza. La Direttiva (UE) 2018/843 (V AMLD) ha ulteriormente rafforzato l’impianto complessivo, in particolare sulla titolarità effettiva e sui rischi emergenti. A livello interno, il riferimento strutturale è il d.lgs. 231/2007, che disciplina la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il punto operativo è relativamente semplice: nelle indagini sulle proiezioni estere delle mafie, la prova spesso si costruisce proprio seguendo tracce finanziarie e societarie. Senza presidi AML efficaci, quelle tracce semplicemente non esistono, non si vedono o risultano inaccessibili.
6.6 Intercettare il digitale: captatore informatico, e-evidence, deep e dark web
C’è una riflessione, infine, che dovremmo fare con maggior frequenza: i fenomeni mafiosi evoluti utilizzano molto poco i sistemi di comunicazione tradizionale.
Diciamolo meglio: comunicano, ma lo fanno in modo protetto attraverso canali sicuri.
Le conversazioni che contano davvero si sono spostate altrove, su piattaforme cifrate end-to-end, su VoIP criptati, su sistemi proprietari che le organizzazioni più strutturate sviluppano, o acquistano, sul mercato grigio delle tecnologie più evolute.
Le indagini degli ultimi anni, che ci hanno coinvolto in fase molto avanzata, su EncroChat, SkyECC, ANOM, Matrix hanno mostrato un universo parallelo di comunicazioni (miliardi di messaggi) che transitavano su dispositivi di interesse investigativo senza che a noi fosse consentito apprenderne i contenuti in tempo reale: quei dati informativi, una volta letti, hanno contribuito a riscrivere la mappa del sistema criminale europeo e non solo.
In questo scenario, l’intercettazione del flusso di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici non è più una specializzazione settoriale: è la spina dorsale dell’indagine antimafia moderna.
L’art. 266bis c.p.p. ne costituisce la decisiva base normativa, nella collocazione profondamente rivista dal d.lgs. 216/2017 e dai successivi interventi di adeguamento.
Il punto qualificante è soprattutto, ma non esclusivamente, il “captatore informatico” – il cosiddetto trojan – che consente l’intercettazione di flussi comunicativi (non solo le conversazioni “tra presenti”) in transito su dispositivi informatici anche mobili, intercettando il dato direttamente all’endpoint, dove la cifratura non ha più senso perché il messaggio è ancora — o è tornato di nuovo — in chiaro. Tanto in relazione al contenuto captato mentre si forma per la prima volta (in real time) che in relazione a quello giacente (conservato negli storage interni o nei cloud) che interagisce con il sistema anche dopo la fase live per effetto del “dialogo circuitale” necessario a far vivere qualsivoglia sistema informatico o telematico.
È lo strumento che ha permesso di smontare l’illusione dell’irraggiungibilità, dell’impenetrabilità delle comunicazioni cifrate dei più evoluti sistemi criminali di tipo mafioso.
Ma la sfida non finisce qui e non è solo legata al profilo tecnico informatico: è anche e soprattutto da affrontare in ambito giurisdizionale.
Quando i dati informativi si trovano sui server di un provider in Irlanda, in Lussemburgo, in California, la cooperazione tradizionale rischia di non bastare. Per modi operativi e tempi di esecuzione.
Ecco perché il pacchetto e-evidence dell’Unione europea assume un peso enorme: il Regolamento (UE) 2023/1543 e la Direttiva (UE) 2023/1544, che introducono l’Ordine europeo di produzione e di conservazione delle prove elettroniche, sono strumenti normativi tanto indispensabili quanto usati in modo ancora inadeguato.
Sono strumenti che obbligano i fornitori di servizi a rispondere direttamente alle autorità di un altro Stato membro, con tempistiche compatibili con l’urgenza investigativa in ambito informatico o telematico. Che non è la medesima urgenza a cui eravamo abituati in ambito analogico o cartaceo. Per le indagini che travalicano i confini UE resta centrale la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, adottata dal Consiglio d’Europa nel 2001 e ratificata dall’Italia con la L. 48/2008, integrata oggi dal Secondo Protocollo addizionale del 2022, che disciplina proprio la cooperazione rafforzata sulla prova elettronica e l’accesso a dati conservati da fornitori in altre giurisdizioni.
Perché non va mai dimenticato che c’è la rete dietro la rete, ovvero la parte infrastrutturale che le organizzazioni mafiose hanno imparato a usare con disinvoltura: il deep web e, soprattutto, il dark web. I marketplace su Tor, le chat anonime, i forum sotto pseudonimo, i servizi di mixing per le criptovalute, gli exit scam controllati.
Non si tratta solo operazioni criminali riferibili al mercato degli stupefacenti: si compra tutto, dalla documentazione falsa agli accessi bancari rubati, dal malware ai servizi di hacking, dalle infrastrutture logistiche per reati tradizionali al mercato delle informazioni riservate.
È il terreno in cui l’investigazione non può procedere per intuizione: servono operazioni strutturate di OSINT, di SOCMINT, di analisi forense delle blockchain, è necessaria la capacità di lavorare sulle catene di transazioni in criptovaluta per ricostruire flussi che, contrariamente al mito dell’invulnerabilità, sono spesso più tracciabili degli assegni o dei bonifici tradizionali, perché immutabili e “pubblici” per costituzione.
Su questo terreno l’Italia si avvale, da qualche anno, dell’indispensabile azione di coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e delle articolazioni specializzate delle forze di polizia, oltre che dei servizi di informazione.
A livello UE, l’European Cybercrime Centre (EC3) di Europol è il punto di riferimento per le indagini coordinate sul cybercrime e sui crimini commessi tramite la rete. E sul fronte delle criptoattività, il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) e l’aggiornamento delle regole antiriciclaggio applicabili ai prestatori di servizi su cripto-asset estendono progressivamente al mondo delle valute virtuali la logica della tracciabilità: in particolare attraverso la cosiddetta “travel rule”, che obbliga gli operatori a registrare e trasmettere le informazioni sul mittente e sul destinatario di ogni trasferimento di cripto-asset, anche oltre soglie minime.
Il messaggio è semplice e brutale: se non siamo in grado di intercettare il flusso digitale, che va ben oltre la sua nota dimensione comunicativa, perdiamo la possibilità di arricchire la nostra azione investigativa degli indispensabili pacchetti informativi di intelligence ed e-evidence.
Se non sappiamo leggere il deep web e il dark web come parte integrante dei mercati criminali – non come curiosità tecnologica, ma come ambiente operativo – restiamo ciechi su una porzione crescente del macrocosmo che caratterizza le più evolute manifestazioni del fenomeno mafioso. Abbiamo finalmente in mano straordinari strumenti di conoscenza aumentata e non possiamo permetterci di usarli poco e male.
6.7 Intelligenza artificiale: dall’overload informativo all’investigazione aumentata
Quando SkyECC è stato decrittato, gli investigatori si sono trovati davanti ad oltre un miliardo di messaggi. Quelli EncroChat erano centinaia di milioni. Anche un’indagine su proiezioni estere di media complessità genera oggi un volume di dati – intercettazioni, documenti societari, flussi finanziari, tabulati, immagini, video – che nessun analista umano può catalogare ed analizzare appieno nei tempi ristretti dell’investigazione e del processo. È qui che l’intelligenza artificiale smette di essere una promessa tecnologica e diventa una necessità operativa.
Le potenzialità degli applicativi più evoluti ed affidabili sono note e già in parte sperimentate: analisi automatica di flussi comunicativi oggetto di intercettazione con rapidissimo riconoscimento di entità, soggetti e relazioni; analisi di rete per identificare nodi nascosti, broker, intermediari finanziari, che la lettura lineare degli atti non sarebbe in grado di rivelare; traduzione automatica per lavorare in tempo reale su comunicazioni in lingue diverse, che diviene un aspetto cruciale, vista la natura transnazionale degli attuali fenomeni criminali; biometria vocale per il riconoscimento dello speaker; analisi forense di immagini e video; clustering di transazioni in criptovaluta per ricondurre wallet apparentemente diversi a ben individuati soggetti economici.
Strumenti che non sostituiscono l’investigatore, ma che sono in grado di restituirgli ciò che gli serve di più: il tempo per pensare, per elaborare una ricostruzione giuridicamente sostenibile, per valutare il materiale acquisito e valorizzarlo in ottica processuale, anche a favore della persona sottoposta ad indagini.
L’AI nell’investigazione, lo sappiamo bene, non può essere mai una “scatola nera”. Il Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act — ha classificato ad alto rischio molti sistemi di intelligenza artificiale impiegati nel settore della giustizia e dell’attività di law enforcement, imponendo requisiti stringenti di trasparenza, supervisione umana, tracciabilità delle decisioni, gestione dei rischi e qualità dei dataset. Sono presidi essenziali, irrinunciabili, perché nel processo penale ciò che conta non è solo il risultato dell’analisi: è la possibilità di sottoporre quel risultato al contraddittorio, di spiegarlo, di verificarlo nel rispetto delle garanzie difensive. Rendendo disponibili un maggior numero di risposte a favore del giudice, nel percorso di conoscenza interdisciplinare che lo conduce alla decisione.
La sfida è chiara: usare l’IA come amplificatore della capacità analitica degli investigatori, non come suo sostituto. L’algoritmo segnala, il magistrato decide. Il sistema correla, l’inquirente verifica.
Su questa linea si gioca una delle partite più rilevanti, forse decisiva, dei prossimi anni: non la contrapposizione tra tecnologia e diritto, ma l’interazione consapevole tra “strumenti di analisi aumentata” (assistenti proattivi) e garanzie processuali.
7. Oltre l’Unione europea: ONU, Strasburgo, Varsavia
Quando varchiamo i confini dell’UE, il quadro cambia ma non scompare. La cooperazione poggia su strumenti convenzionali, bilaterali o multilaterali che continuano ad essere essenziali.
Come prima detto, la Convenzione ONU di Palermo del 2000 rimane la cornice globale contro la criminalità organizzata transnazionale, con impegni in materia di incriminazioni minime, assistenza giudiziaria, estradizione, sequestro e confisca. In Italia la ratifica è nella L. 146/2006, che introduce all’art. 3 la definizione di reato transnazionale: un ponte concettuale per leggere in ottica unitaria ciò che si distribuisce su più Stati.
Sul versante del Consiglio d’Europa, la Convenzione di Strasburgo del 1990 (ETS 141) in materia di riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi, ratificata dall’Italia con la L. 328/1993, continua a svolgere il ruolo di riferimento per la cooperazione patrimoniale. La Convenzione di Varsavia del 2005 (ETS 198) ne amplia l’orizzonte includendo il finanziamento del terrorismo e disciplinando strumenti di monitoraggio più evoluti: per l’Italia il riferimento è nel pacchetto della L. 153/2016.
Questi strumenti non sostituiscono quelli UE: li affiancano per diventare cruciali quando la proiezione estera ci porta in Paesi terzi, dove tutto si gioca sui tempi, sull’affidabilità e sulla compatibilità degli istituti di contrasto avanzato del crimine organizzato.
8. La “glocalizzazione giudiziaria”: cosa significa interrompere il circuito
Vorrei chiudere, come ho fatto nella fase di avvio della mia riflessione, con un’immagine e con un messaggio.
Quando perseguiamo una proiezione estera in modo frammentato – un reato qui, un sequestro là, un latitante catturato in un continente lontano – facciamo esattamente ciò che il sistema criminale integrato (che va oltre la sua singola componente criminale) si aspetta da noi. Senza volerlo mettiamo in campo l’asimmetria (informativa, investigativa, giudiziaria) su cui quel sistema ha costruito il suo vantaggio competitivo.
Il sistema mafioso vince quando ai suoi flussi globali, in cui la tendenza alla glocalizzazione diventa evidente, come prima abbiamo detto, vengono contrapposte risposte isolate, incomplete, parziali.
La mafia perde quando l’approccio investigativo e giudiziario – dando piena attuazione al quadro normativo che lo sorregge – smettono di essere territoriali e si strutturano per dare risposte planetarie.
Il messaggio è netto: le proiezioni estere non sono un “altrove”. Sono il presente del potere mafioso.
La mafia glocalizzata vive di logiche circolari: accumulazione, trasformazione, reinvestimento e controllo.
Se il fenomeno criminale oggi ha queste caratteristiche, l’azione di contrasto non può colpire solo una parte del fenomeno: deve tendere alla ricostruzione della sua dimensione globale, nel doveroso svolgersi di operazioni strettamente correlate a progetti investigativi di ampio respiro.
La nostra azione, in altri termini, deve essere allineata e coerente con le caratteristiche strutturali del problema:
- puntando sempre a qualificare e ricostruire l’unitarietà del sistema criminale di tipo mafioso: ecco la rilevanza del paradigma normativo di cui all’art. 416bis c.p., anche quando le condotte prevalenti sono riferibili a dinamiche apparentemente di altra natura (narcotraffico, operazioni commerciali inesistenti, riciclaggio, tratta di esseri umani, ecc.);
- privilegiando un approccio reticolare, che passa dalla piena valorizzazione degli strumenti di cooperazione internazionale a nostra disposizione, sempre nell’ottica del coordinamento di competenza della DNA ed Eurojust (OEI, JIT, rogatorie, MAE, estradizioni): tutto condiviso al fine di evitare azioni isolate o ricostruzioni frettolose che non tengano conto della natura sistemica del complessivo fenomeno oggetto dell’investigazione e delle sue indispensabili chiavi di lettura;
- operando con efficacia nel “mercato unico” tramite strumenti giudiziari che siano immediatamente capaci di generare il riconoscimento reciproco di provvedimenti di acquisizione della prova o esecutivi, non solo di congelamento e confisca;
- aggredendo i patrimoni, analizzando i flussi finanziari (attraverso evoluti strumenti di AI) accedendo alle piattaforme operanti in rete soprattutto al fine di intercettare i flussi comunicativi (in atto o giacenti): sono tutti strumenti anti-glocalizzazione per eccellenza, in grado di valorizzare la dimensione integrata degli strumenti forniti dal codice antimafia, dal Regolamento 2018/1805, dalla nuova Direttiva 2024/1260, dal Regolamento (UE) 2023/1543 e dalla Direttiva (UE) 2023/1544.
La sfida che abbiamo davanti, con tutta evidenza, non è soltanto legata alla nostra capacità di ricostruire condotte che possano assumere rilievo in sede penale.
Siamo chiamati a fare molto di più: governare l’azione investigativa per rendere l’azione giudiziaria – e quindi il ruolo del giudice – più efficiente e tempestiva, per renderla ancor più efficace nel contrasto avanzato alla progressiva trasformazione della criminalità organizzata in potere economico-finanziario transnazionale.
Questa sfida si può vincere – oggi più che mai – facendo buon uso di tre pilastri: (1) la cooperazione internazionale, (2) la tracciabilità dei flussi finanziari e le indagini patrimoniali, (3) l’utilizzo di strumenti di AI come amplificatore sensoriale della capacità di analisi e catalogazione umana.
Vogliamo che la nostra azione di contrasto rimanga confinata in un ambito locale che osserva, impotente, fenomeni globali?
La domanda da porre a noi stessi è soltanto questa.
Siamo chiamati ad accettare una sfida che appare enorme: rendere il nostro approccio investigativo (che guarda al processo) sempre più vicino alla struttura glocalizzata dei fenomeni mafiosi che siamo chiamati a contrastare, partendo da ordinamenti nazionali che si armonizzano tra loro nel disciplinare strumenti investigativi evoluti che siano in grado di operare alla stessa velocità di chi, disponendo di risorse tecnologiche ingenti, non consuma delitti isolati all’estero ma opera secondo schemi criminali reticolari a carattere transnazionale.
Tutto questo serve a costruire oggi la nostra dimensione giudiziaria futura. Possiamo riuscirci abbandonando azioni isolate. Siamo chiamati a farlo tutti insieme.
Criptovalute e Criminalità organizzata
di Vittorio Guarriello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso
SOMMARIO: 1. Definizione di Criptovalute. – 2. La tecnologia “blockchain”. – 3. Criptovalute e criminalità organizzata. – 4. Proposte e soluzioni.
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Definizione di Criptovalute.
Con il termine criptovalute si intendono valute virtuali, ossia rappresentazioni digitali di valore, decentralizzate, basate sulla crittografia e su registri condivisi.
Più nel dettaglio, esse non sono emesse da uno Stato o da una Banca Centrale e – nella gran parte dei casi – il loro valore è svincolato da quello di una valuta avente corso legale in uno Stato ed è, invece, basato sulla fiducia tra i soggetti privati e sulle dinamiche relative all’interrelazione tra domanda ed offerta.
In particolare, il loro funzionamento si basa sull’utilizzo di chiavi crittografiche asimmetriche[1]: la chiave pubblica, simile a un codice IBAN, rappresenta l’indirizzo di ricezione delle criptovalute. Invece, la chiave privata funziona come una sorta di password (o PIN di un bancomat) e serve ad autorizzare il trasferimento di fondi.
La gestione delle criptovalute da parte degli utenti avviene, solitamente, mediante portafogli virtuali denominati “e-wallet”.
Giova precisare che le criptovalute possono essere scambiate, qualora i partecipanti alla relativa transazione vi acconsentano, direttamente tra due dispositivi in modalità peer to peer senza necessità di intermediari, al fine dell’acquisto di beni e servizi (come se fossero una vera e propria moneta avente corso legale).
Tuttavia, esse possono essere anche convertite in valute aventi corso legale. Sotto questo profilo, si suole distinguere tra criptovaluta “unidirezionale” (che non può essere scambiata con valute aventi corso legale) e “bidirezionale” (che, invece, può esserlo).
Il Bitcoin, ad esempio, è una moneta virtuale “bidirezionale”, in quanto è suscettibile di essere convertita con facilità in valute aventi corso legale e viceversa.
Alcuni Stati, come l’Uruguay, hanno deciso di sperimentare l’utilizzo di monete virtuali sotto il proprio controllo (e-peso).
La prima criptovaluta ad essere stata creata, e la più diffusa a livello mondiale, è il Bitcoin, implementata nel 2009 da un misterioso inventore (o gruppo di sviluppatori) noto sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.
Altra criptovaluta estremamente diffusa a livello mondiale è “Ethereum”, utilizzata principalmente per la creazione e pubblicazione peer to peer di “smart contract”[2] e “Monero”, nota per l’utilizzo della crittografia al fine di nascondere gli indirizzi di invio, di ricezione e l’ammontare della transazione.
Sotto il profilo della definizione legislativa, inizialmente le criptovalute venivano definite dal decreto legislativo n. 90/2017, in materia di antiriciclaggio, che definiva le criptovalute come “La rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o trasferita e archiviata elettronicamente, e che può essere utilizzata a scopo di investimento”.
Invece, più di recente, è stato approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il regolamento del 16 maggio 2023 in materia di cripto-attività, che vengono definite come “rappresentazioni digitali di valore o di diritti”.
Da tale ultima definizione, si evince come il legislatore sovranazionale abbia inteso prendere in considerazione, a differenza della definizione di cui al citato decreto legislativo, l’attitudine delle criptovalute a poter essere utilizzate non solo come mezzo di scambio, ma anche come rappresentazione di diritti.
In particolare, tale ultimo aspetto appare particolarmente pertinente rispetto al fenomeno dei Non Fungible Token (NFT), ossia una tipologia di token[3], che rappresenta un vero e proprio certificato di proprietà digitale su un’opera d’arte.
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La tecnologia “blockchain”.
Come anticipato, il principio fondamentale su cui è basato il funzionamento delle criptovalute è la c.d. decentralizzazione, ossia l’assenza di un ente centrale che si occupa dell’emissione di valute e della gestione delle transazioni.
Ebbene, ai fini della validazione delle transazioni le criptovalute si basano sulla c.d. tecnologia “blockchain”, la più famosa delle quali è quella del Bitcoin.
Esse appartengono alla più ampia categoria delle D.L.T. (Distributed Ledger Technologies), ossia dei registri elettronici condivisi tra i singoli partecipanti – denominati, in gergo, “nodi” –, su cui possono essere memorizzate transazioni aventi le caratteristiche della verificabilità e dell’immutabilità.
L’inserimento di nuove informazioni non prevede la validazione da parte di un ente centrale di controllo, ma, invece, il raggiungimento di un accordo tra i partecipanti alla rete, tramite i c.d. meccanismi di consenso.
La peculiarità della blockchain consiste in una lista di record, che viene continuamente implementata con ogni nuovo inserimento, a loro volta inseriti in “blocchi”.
Ciascun blocco contiene, oltre ai dati, un hash[4] crittografico del blocco precedente. Pertanto, i dati in un blocco sono per loro natura immutabili (atteso che per alterare retroattivamente uno di essi servirebbe il consenso della maggioranza della rete), poiché tutti i nodi della rete memorizzano tutti i blocchi e quindi tutta la Blockchain.
Tale tecnologia, che serve ad evitare il fenomeno del c.d. “double spending”, ossia che un soggetto spenda due volte la medesima valuta, risulta estremamente utile, come si vedrà, anche dal punto di vista investigativo.
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Criptovalute e criminalità organizzata.
Come è noto, lo scopo di qualsiasi forma di criminalità organizzata di stampo mafioso è l’accumulazione di ricchezza ed il suo reinvestimento nell’economia legale, al fine di aumentare il proprio consenso sociale.
Pertanto, qualsivoglia strumento che consenta di reinvestire le ricchezze illecitamente accumulate nel circuito economico viene sfruttata dai sodalizi criminali.
In particolare, per quanto attiene alle criptovalute, le mafie hanno saputo sfruttare le potenzialità offerte dalle stesse in termini di anonimato e di rapidità dei trasferimenti, anche transnazionali, di denaro.
Giova precisare che le criptovalute sono connotate da caratteristiche di pseudoanonimato, ma non di totale anonimato, nel senso che ogni transazione è registrata in un registro pubblico (la blockchain o le altre forme di D.L.T.) e può essere visualizzata da chiunque.
Le transazioni sono collegate a indirizzi di portafoglio, non a identità personali.
Tuttavia, risulta possibile collegare le transazioni agli effettivi autori, ad esempio mediante servizi di exchange che richiedono agli utenti la verifica dell’identità.
Una tra le tecniche maggiormente utilizzate dai cybercriminali al fine di rendere non rintracciabili le transazioni in criptovalute è il mixing, che funziona mescolando i fondi provenienti da più utenti, al fine di rendere non identificabili gli autori delle transazioni.
Tuttavia, anche tale tecnica non risulta essere totalmente sicura, in quanto i mixer (servizi di mixing) potrebbero detenere registri delle transazioni dai quali è possibile risalire all’identità dei loro autori.
Per tale ragione, è stata elaborata un’ulteriore tecnica maggiormente complessa, nota come “chain-hopping”, finalizzata proprio ad eludere le indagini sulla blockchain.
Segnatamente, essa consiste nel trasferire rapidamente i fondi tra diverse criptovalute su blockchain differenti, utilizzando servizi noti come “blockchain bridges”[5].
Infine, deve rilevarsi che l’utilizzo delle criptovalute risulta essere estremamente diffuso nella darknet, ossia in quella parte di internet nascosta e accessibile unicamente mediante software specifici (come TOR o I2P), per acquistare prodotti e servizi disponibili nei c.d. “hidden service”, ossia in quei portali nei quali viene venduto materiale illegale (sostanze stupefacenti, armi, materiale pedopornografico) o è possibile commissionare delitti[6].
L’importanza delle nuove tecnologie per la criminalità organizzata è attestata anche da varie operazioni di Polizia Giudiziaria, che hanno consentito di intercettare conversazioni telefoniche nell’ambito delle quali gli indagati ne parlavano.
Già nel mese di novembre 2018, nell’ambito dell’operazione denominata “Galassia”, coordinata dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Bari, Catania e Reggio Calabria, uno degli intercettati, ritenuto dagli inquirenti contiguo alla criminalità organizzata di tipo mafioso, diceva esplicitamente: “Io cerco i nuovi adepti nelle migliori università mondiali, tu vai ancora alla ricerca di quattro scemi in mezzo alla strada che vanno a fare così «bam, bam!». Io cerco quelli che fanno così «pin, pin!», che cliccano”, sottolineando, così, l’importanza di avvalersi di soggetti in grado di adoperare le nuove tecnologie.
Successivamente, nel mese di febbraio 2019, nei comuni di Santa Maria Capua Vetere e San Prisco (in provincia di Caserta), i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Napoli, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di cinque persone (tre delle quali sottoposte alla custodia cautelare in carcere e due ristrette agli arresti domiciliari), gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish e detenzione ai fini di spaccio e spaccio di stupefacenti in concorso (artt. 74 e 73 del D.P.R. n. 309/1990, artt. 81 cpv. e 110 c.p.).
L’esecuzione della misura cautelare costituiva l’esito di un’articolata attività investigativa, inizialmente coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, successivamente, attesa la sussistenza di un reato associativo ricompreso tra quelli enumerati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.
Le indagini espletate a monte del provvedimento giudiziario – tra la fine del 2015 e la fine del 2018 – hanno fornito agli inquirenti lo spaccato di una tragica realtà di giovani e giovanissimi pusher, diretti ed organizzati da un “capo”, il quale interagiva con i propri sodali e con gli acquirenti di sostanze stupefacenti anche mediante un sistema informatico di messaggistica criptato – denominato “Surespot”[7]– e provvedeva, in parte, all’approvvigionamento di stupefacenti (in particolare, di marijuana), attraverso il servizio postale, formalizzando via internet[8] gli accordi con i fornitori e pagando gli stessi in moneta virtuale di tipo bitcoin, acquistata preventivamente con carte di credito.
Le suesposte modalità operative del sodalizio criminoso sono emerse da un’intensa attività di riscontro – espletata attraverso intercettazioni telefoniche e assunzione di dichiarazioni dei consumatori di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana –, che ha consentito di appurare l’esistenza e l’operatività di un’associazione a delinquere composta da undici giovani, sei dei quali minorenni all’epoca dei fatti. I membri del gruppo criminale dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti operavano prevalentemente nei pressi dei luoghi di aggregazione dei loro coetanei, in particolare nei pressi delle ville comunali e all’esterno degli istituti scolastici della zona, mentre il loro capo-promotore individuava per sé e per i propri sodali compiti ben precisi nell’approvvigionamento, confezionamento e spaccio delle suddette sostanze, prendendone nota in agende e quaderni.
Tale documentazione dattiloscritta e manoscritta – recante i nominativi dei clienti, l’indicazione delle somme di denaro e dei metodi di pagamento online, rinvenuta nel corso di una perquisizione eseguita presso la sua abitazione – è risultata estremamente utile ai fini della ricostruzione del modus operandi dell’organizzazione criminale e a comprovare l’evidente radicamento sul territorio della stessa.
L’opera degli inquirenti ha così disvelato un articolato scenario criminale, nell’ambito del quale i soggetti poi attinti dalle misure restrittive sfruttavano le chat crittografate e l’anonimato garantito dall’utilizzo delle criptovalute al fine di perpetrare gravissimi reati in danno della salute pubblica e, in particolare, quella delle nuove generazioni[9].
Ancora, nell’ambito dell’operazione denominata “Aspromonte Emiliano”, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, è stata intercettata una conversazione telefonica nella quale un appartenente ad una cosca di ‘ndrangheta si mostrava interessato all’acquisto di una piattaforma di bitcoin localizzata a Panama, al fine di spostare in sicurezza tale criptovaluta.
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Proposte e soluzioni.
Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, appare evidente che al fine di contrastare l’utilizzo delle valute virtuali da parte della criminalità organizzata allo scopo di riciclare i proventi delle attività illecite, l’aspetto su cui è necessario che intervengano sia il legislatore sia le Autorità istituzionalmente deputate al contrasto di tali fenomeni è l’identificazione degli autori delle transazioni e la deanonimizzazione delle blockchain.
Sotto il profilo legislativo, sicuramente appare efficace l’inserimento da parte della normativa antiriciclaggio degli exchanger tra gli intermediari finanziari, con tutti i conseguenti obblighi in materia di trasparenza ed identificazione dei clienti.
Per quanto attiene l’aspetto investigativo, invece, certamente appare utile lo sviluppo di sistemi di blockchain analysis, tesi a rilevare indicatori di anomalie delle transazioni e ad identificare gli utilizzatori della stessa.
Nondimeno, risulta sempre più necessario investire anche nella formazione in materia di Magistrati ed appartenenti alla Polizia Giudiziaria e nell’integrazione dei predetti sistemi con l’intelligenza artificiale.
BIBLIOGRAFIA
[1] Ossia una coppia di chiavi matematicamente collegate, quella pubblica utilizzata per cifrare i dati e quella privata per decifrarli.
[2] Con il termine smart contract vengono definiti i contratti digitali memorizzati su una blockchain, suscettibili di essere eseguiti automaticamente quando vengono soddisfatti termini e condizioni prestabiliti.
[3] Con il termine token vengono definiti una sorta di “gettoni digitali”, che possono essere utilizzati per accedere ad un bene o a un servizio o per acquistarlo o venderlo.
[4] Con il termine hash si definisce una stringa alfanumerica generata da un algoritmo matematico. Esso funziona come un’impronta digitale univoca per qualsiasi file o dato: se viene modificato anche un singolo carattere, il codice hash cambierà.
[5] R. PATALANO, Bit–mafie: criptovalute e riciclaggio in AA.VV. Modelli di cybersecurity e prevenzione dei cyber crimes Aporie della legislazione vigente, problematiche applicative e prospettive de iure condendo, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2025, pp. 165 e ss.
[6] I. GABRIELLI, F. TAVERNA, Criptovalute ed attività investigativa in AA.VV. Investigare 5.0, Piccin Editore, 2024, pp. 419 e ss.
[7] Dall’analisi della documentazione rinvenuta, è emerso che il capo del sodalizio criminale, a mo’ di promemoria, indicava ai propri correi di «installare Surespot», associando al nominativo di ognuno di essi una combinazione alfanumerica (es. M4, M5 ecc.), al fine di evitare la corretta identificazione dell’utilizzatore dell’applicativo
[8] Nelle more dell’attività d’intercettazione telefonica, emergevano contatti intercorrenti tra il capo del sodalizio e un soggetto, presumibilmente residente in Torino.
[9] V. GUARRIELLO, S.M. GUARRIELLO, E. MACRÍ, Cybercrime: una nuova minaccia per la Pubblica Sicurezza in Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review, Agosto 2022, pp.13 e ss.
L’utilizzo delle comunicazioni criptate da parte della criminalità organizzata
di Giuseppina Laura Candito Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria
L’evoluzione tecnologica non ha lasciato indifferente la vita delle organizzazioni criminali che precorrendo i tempi e rendendosene comunque protagoniste hanno ben compreso che il digitale costituisce certamente una nuova frontiere per potenziare il loro business.
La rete spazio non fisico, di per sé più difficilmente perimetrabile, controllabile e aggredibile, diventa, quindi, da una parte luogo in cui commettere reati e dall’altra mezzo per le comunicazioni che ne consentono l’organizzazione. All’interno di quello che in gergo viene definito dark web vengono acquistate armi e esplosivi, viene alimentato e gestito il narcotraffico, avviene la propaganda, l’indottrinamento, il finanziamento di atti terroristici, vengono diffuse e scambiate anche immagini a contenuto pedopornografico.
In questo senso, l’attualità restituisce due costanti l’utilizzo di criptofonini e di piattaforme criptate o di chat segrete. Se, dunque, il lessema comune a questi due poli sta nella radice “cripto” si evince come nella conduzione delle indagini “decifrare” sia uno tra gli obiettivi che si impone agli operatori del diritto.
Difronte alla sofisticazione dei meccanismi di comunicazione tesi sempre di più all’occultamento e all’elusione, dematerializzati e privi di confini, la principale risposta investigativa che funge da contraltare si rinviene nel ricorso alla cooperazione internazionale e nel potenziamento della circolazione degli atti investigativi tra procedimenti transfrontalieri attraverso le JIT, gli OIE e le rogatorie.
Al di là del nomen di questi strumenti i principi di fondo che ne regolano il funzionamento sono quelli di mutuo riconoscimento e di reciproco affidamento sul rispetto dei diritti fondamentali. Così come le mafie travalicano sempre più i confini nazionali, anche le indagini e gli sforzi delle Procure così come i vagli che competono ai G.I.P. coinvolgono spesso più Stati, più forze di Polizia e più Autorità Giudiziarie.
Procedendo per gradi, deve premettersi che i criptofonini sono accomunati dalle garanzie di anonimato e riservatezza dei contenuti comunicativi. Tali obiettivi sono resi possibili attraverso accorgimenti nella fase dell’acquisto e puntuali modifiche sull’hardware e sul software:
- nessuna correlazione immediata tra account del cliente e il dispositivo o una sim card,
- acquisti da speciali rivenditori che non possiedono un punto vendita fisico e che si servono di canali occulti,
- elevato prezzo da pagarsi in contanti o in criptovalute pressoché pari ad un importo non inferiore a 1.600,00 euro,
- sistema operativo con interfaccia criptata, rimozione della telecamera, del microfono, del GPS, della porta USB funzionante solo ai fini del ricarico energetico, autodistruzione dei messaggi scambiati tra gli utenti, meccanismi di alterazione della voce, disattivazione del Bluetooth, l’impiego di Fake App, la possibilità di rilevare IMSI Charter, la possibilità di inserire un panic code per azzerare l’intero contenuto del dispositivo.
Tali apparecchi sono in buona sostanza progettati per eludere le intercettazioni e per essere impiegati nel compimento di attività criminali. Tra i dispositivi maggiormente piegati a queste finalità vi sono cellulari Iphone, Google Pixel, Blackberry e Nokia.
La dotazione e la disponibilità di un criptofonino è essenziale per l’utilizzo delle piattaforme criptate, attraverso messaggi lockati il cui contenuto è decifrabile esclusivamente tramite algoritmo.
Tra le piattaforme criptate, la prima a essere stata disvelata e smantellata è stata Encrochat, piattaforma con server in Francia, attenzionata dalla Gendarmeria sotto la supervisione del giudice istruttore di Lille. All’esito dei primi mesi di indagine le autorità francesi accertavano che circa il 63,7% dei criptofonini erano utilizzati per scopi criminali. L’intercettazione dei messaggi di Encrochat si è conclusa nel giugno del 2020 quando la società si accorgeva che gli investigatori erano riusciti a bucare il sistema e quindi veniva inviato un messaggio a tutti gli utenti della piattaforma sollecitati a disfarsi dei loro cellulari. Nel Luglio del 2020 l’indagine francese conduceva all’arresto di 60 sospettati, al sequestro di oltre 10.000 kg di cocaina, 70 kg di eroina e 12.000 kg di cannabis, allo smantellamento di 19 laboratori di droghe, al sequestro di armi da fuoco e di 20 milioni di euro in contanti.
Nel luglio del 2020 con un comunicato congiunto Europol e Eurojust comunicavano lo sblocco della crittografia e il monitoraggio di un’altra piattaforma denominata SkyEcc. Il flusso di informazioni di circa 70.000 utenti rivelava come molti utenti di Encrochat, dopo la rivelazione della avvenuta decriptazione, erano passati alla nuova piattaforma.
Le operazioni investigative che hanno portato alla luce entrambe le piattaforme si caratterizzano perché si fondano su attività di intercettazione, autorizzata secondo il diritto francese, dei server centrali.
Ebbene, attraverso Eurojust, le Autorità francesi manifestavano la volontà di mettere a disposizione e di trasmettere tali dati ad altre A.G., ciò in quanto i dati acquisiti non riguardavano solo reti criminali operative in Francia o nei Paesi Bassi, ma anche in altri Paesi tra cui l’Italia. Le chat in questione sono state, quindi, acquisite nell’ordinamento interno tramite Ordine Europeo di indagine ai sensi della Direttiva n. 41/2024 UE e del D.lgs. n. 108/2017.
Da qui il riferimento non può che andare, alla luce della recente esperienza del Distretto di Reggio Calabria, al procedimento convenzionalmente denominato “Eureka” che ha funto da apripista ad un intenso susseguirsi di pronunce e di orientamenti da ultimo composti dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle Gjuzi e Giorgi. Il procedimento Eureka avente ad oggetto delle associazioni dedite al narcotraffico, ha quale cifra identitaria l’utilizzo da parte dei sodali, per le loro comunicazioni riservate, di criptofonini di ultima generazione, in quanto ritenuti, per la loro speciale sofisticata tecnologia, non captabili da parte delle forze di polizia. Grazie all’avviata collaborazione internazionale e sulla base di formali Ordini Europei di Indagine, emessi dall’Ufficio Requirente, si è riusciti ad acquisire ritualmente i testi delle chat criptate, intercorse nel biennio 2019-2021, sulla piattaforma SkyEcc, oggetto di sequestro da parte dell’Autorità francese.
Il procedimento Eureka così come altri affini hanno posto agli interpreti una serie di quesiti non solo meramente classificatori, ma anche concretamente operativi. Il tutto ruota sulle chat acquisite e trasmesse in provenienza dai server della piattaforma Skyecc.
Ci si è quindi chiesto quale sia la natura di tali chat, quale la disciplina loro applicabile con immediati riflessi sulla utilizzabilità, quale il vaglio rimesso al giudice dello Stato in cui le chat vengono riversate, quali i margini del diritto di difesa.
La Corte di Cassazione tra il 2022 e il 2023 ha reso numerose pronunce sulla utilizzabilità dei dati estrapolati dalle piattaforme EncroChat e Sky-ecc via OIE dalla Francia, tutte derivanti da procedimenti cautelari.
PRIMO ORIENTAMENTO: richiamo all’art. 234 BIS, trattasi di “dati freddi” per cui non è richiesta l’autorizzazione del giudice interno
Le pronunce precedenti alle sentenze gemelle n. 44154 e 44155 del 26.10.2023, che hanno segnato un momento di discontinuità, avevano univocamente ritenuto che la messaggistica scambiata con i sistemi Sky Ecc ed EncroChat, acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne aveva eseguito la decriptazione, costituisse dato informativo documentale conservato all’estero, utilizzabile ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (ex multis, Sez. I, n. 6363 e 6364 del 13/10/2022 Cc. -dep. 15/2/2023; Sez. IV, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia).
Secondo un primo orientamento le chat SKY ECC andrebbero classificate alla stregua di “documenti informatici”, acquisibili ai sensi dell’art. 234 bis c.p.p. Questa tesi muove dalla distinzione tra flusso comunicativo in atto e i c.d. “dati freddi”, ossia comunicazioni già effettuate, non più in corso ed acquisite dall’A.G. estera. Proprio perché le chat trasmesse previo OIE dalle autorità francesi non attengono a dati in corso e in essere, non può trovare applicazione la disciplina prevista dagli art. 266 e ss. in tema di intercettazioni, con conseguente applicazione dello statuto dell’art. 234 bis c.p.p., che consente sempre l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, «previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare».
A fronte della dizione letterale dell’art. 234bis c.p.p. si è ritenuto che “il legittimo titolare” sia da individuarsi nell’A.G. estera ,che quei dati detiene in forza di un autonomo e valido titolo legittimante.
Pertanto, poiché oggetto dell’OIE non sarebbe la captazione di flussi, ma di documenti l’attività sarebbe perfettamente compatibile non solo con i dettami della Direttiva 2014/41, ma anche con il D. Lgs. 108/2017, senza alcuna necessità di “accertare se l’autorità giudiziaria straniera abbia acquisito i dati ex post o in tempo reale, perché l’aspetto dirimente è costituito dall’essere stata la richiesta italiana di o.e.i. avanzata quando i flussi di comunicazione non erano più in corso”.
Inoltre, non sarebbe necessaria una preventiva autorizzazione del giudice interno, neppure ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 196/2003, considerato che i dati sono stati acquisiti ab origine dietro provvedimento motivato dell’A.G. estera procedente.
In tali pronunce (per tutte, Sez. IV, n. 18514, cc. 04.04.2023, dep. 4.5.2023, Puzella), è stata superata l’eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l’autorità giudiziaria francese per dedotta lesione del diritto di difesa per non essere stati messi a disposizione i provvedimenti della autorità giudiziaria francese né ivi spiegate le modalità di raccolta, rilevando che:
- a) si trattava di dati autonomamente acquisiti dalla autorità giudiziaria francese nell’ambito di procedimenti penali ivi aperti;
- b) e di informazioni che la legislazione di quello Stato consente di tenere segrete, la autorità giudiziaria francese non ha trasmesso la documentazione relativa alle modalità di acquisizione dei dati;
- c) i diritti della difesa devono necessariamente modularsi sulla legge dello Stato che ha eseguito l’OIE, per cui, poiché, nel caso di specie, quello Stato può legittimamente opporre il segreto sul punto, la legittimità delle modalità di acquisizione e decrittazione dei dati deve ritenersi garantita dal controllo che su quella attività è stato compiuto dall’autorità giudiziaria francese;
- d) si è comunque attestata – con processo verbale redatto e sottoscritto dall’ufficiale di polizia giudiziaria francese incaricato dell’adempimento – la regolarità del trasferimento di quei dati su supporto informatico non modificabile e l’acquisizione è avvenuta con regolari O.I.E. messi a disposizione delle parti […].
SECONDO ORIENTAMENTO: inquadramento nell’art. 254 bis c.p.p., non si tratta di documenti preesistenti, ma di documenti acquisiti in forza delle indagini. Il richiamo ai presupposti di cui all’art. 270 c.p.p. non è sufficiente, occorre un vaglio da parte del giudice interno. Comparazione con la disciplina dei tabulati.
Altro orientamento sostenuto dalle sentenze della Sez. VI, n. 44154/23 e 44155/23 del 26/10/2023 ha invece escluso l’operatività dell’art. 234-bis c.p.p., ritenendola giustificata solo per l’acquisizione di documenti e dati informatici “dematerializzati”, cioè preesistenti all’avvio delle indagini da parte dell’autorità giudiziaria francese ovvero che erano stati formati al di fuori di quelle investigazioni. Nei casi in esame, di contro, gli elementi erano stati raccolti attraverso le indagini della autorità straniera e in forma di apprensione occulta del contenuto archiviato in un server. Tale attività acquisitiva, pertanto, andrebbe inquadrata nelle disposizioni su perquisizioni e sequestri, in specie nell’alveo dell’art. 254-bis c.p.p., riguardante il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di comunicazioni.
Quindi, in linea con gli interventi sulla acquisizione dei dati “esterni” al traffico telefonico o telematico (nuovo art. 132 d.lgs. 196/2003, alla luce della sentenza CGUE 2.3.2021 C -746/18), le due pronunce hanno concluso che:
- a) l’acquisizione all’estero di documenti e dati informatici inerenti a corrispondenza o ad altre forme di comunicazione, quali quelle in esame, debba essere sempre autorizzata da un giudice;
- b) sebbene attraverso gli OIE in esame si acquisisca una prova precostituita – nella specie esiti di intercettazioni – il mero richiamo all’articolo 270 c.p.p. (utilizzabilità delle intercettazioni in un diverso procedimento sempre che siano indispensabili ai fini dell’accertamento dei reati indicati nell’art. 266 comma 2 bis c.p.p.) non esaurisce la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità della prova che la direttiva OIE riserva allo Stato di emissione. La natura del mezzo di prova (intercettazioni) attivato nel Paese richiesto impone, pertanto, che il giudice italiano (il GIP e, in mancanza, il riesame) verifichi, ai fini della utilizzabilità dei materiali informativi acquisiti, se sussistevano le condizioni per la autorizzabilità in sede giurisdizionale delle relative attività investigative oggetto dell’OIE.
In particolare, secondo tale più rigida impostazione, considerato che anche nell’ipotesi di acquisizione dei dati “esterni” del traffico telefonico o telematico verrebbe in rilievo quanto previsto dall’art. 132 D. Lgs. 196/2003 (che, oggi, prevede l’autorizzazione del Giudice), allora anche «l’acquisizione all’estero di documenti e dati informatici inerenti a corrispondenza o ad altre forme di comunicazione deve essere sempre autorizzata da un giudice: sarebbe davvero singolare ritenere che per l’acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico sia necessario un preventivo provvedimento autorizzativo del giudice, mentre per compiere il sequestro di dati informatici riguardanti il contenuto delle comunicazioni oggetto di quel traffico sia sufficiente un provvedimento del pubblico ministero».
Quindi, secondo tale tesi, se è vero che il Pubblico Ministero è sicuramente competente a richiedere tali dati tramite OIE, è altrettanto vero che tale richiesta dovrebbe essere in ogni caso preceduta da una preventiva autorizzazione del Giudice.
TERZO ORIENTAMENTO: corrispondenza telematica sequestrabile dal p.m.
Una successiva sentenza (cfr. Sez. VI, n. 46482 del 27/9/2023, dep. 17/11/2023, e simile la n. 46833 del 26/10/2023, dep. 21/11/2023) ha adottato un indirizzo ulteriormente diverso, recependo, dalle due ultime decisioni sopra richiamate, la qualificazione dei dati raccolti all’estero come corrispondenza telematica, ma traendone conclusioni diverse in ordine alla necessità o meno di autorizzazione preventiva del giudice e su altri profili.
La Corte muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170/2023, secondo cui anche la messaggistica – informatica o cartacea – conservata dopo la consegna non ha natura di generico documento, bensì mantiene il suo carattere di “corrispondenza” così permanendo l’interesse alla riservatezza «almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, trasformandosi in un mero documento storico». Osserva, dunque, la Corte che la messaggistica sulle chat criptate in esame, costituendo del pari registrazione di conversazioni già avvenute e, quindi, di dati “statici”, è assimilabile alla corrispondenza, la quale [giova qui aggiungere, allo stato della legislazione] non necessita di un provvedimento del giudice, potendo essere acquisita con decreto motivato di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero.
La Corte puntualizza che non può, invece, invocarsi l’art. 234-bis c.p.p. sui “documenti informatici”; vero è che tanto la corrispondenza quanto i documenti informatici rientrano nel fuoco dei documenti (art. 234 c.p.p.), ma l’art. 234-bis c.p.p. ai sensi del quale «è sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico», fa riferimento a una specifica e diversa gamma di documenti, appunto, che intende rendere acquisibili al di fuori di qualsiasi formalità: ovvero, qualsiasi materiale disponibile in rete, con il limite che, quando si tratti di documentazione non liberamente accessibile al pubblico (per accesso protetto), il “legittimo titolare” autorizzi l’uso.
Conclude la Corte che l’OIE con cui venga richiesto il trasferimento di intercettazioni di conversazioni già disposte dal giudice straniero può, dunque, essere emesso dal pubblico ministero, poiché gli atti di indagine richiesti nell’O.E.I. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni “in un caso interno analogo”, segnatamente nella forma del sequestro probatorio di documentazione/corrispondenza con provvedimento del pubblico ministero.
QUARTO ORIENTAMENTO: il discrimen tra dati freddi e flussi in corso. Se trattasi di messaggi conservati in server si versa nell’ipotesi di corrispondenza acquisibile ex art. 234 c.p.p., se trattasi di vera e propria attività intercettiva si applica il regime ex art. 270 c.p.p.
Infine, una terza tesi escludeva che l’acquisizione delle chat SKY ECC dovesse passare da un preventivo controllo del Giudice, tanto nel caso in cui la stessa avesse ad oggetto messaggi conservati in determinati archivi e/o server, quanto nell’ipotesi di risultanze di una vera e propria attività intercettativa.
Difatti, nel primo caso, i dati avrebbero natura documentale sub specie “corrispondenza”, certamente acquisibili ai sensi dell’art. 234 c.p.p.; nel secondo caso, invece, la norma di riferimento sarebbe l’art. 270 c.p.p., il quale parimenti consente la circolarità delle intercettazioni in diversi procedimenti.
Inoltre, pure tale ultima teoria concludeva per la piena compatibilità dell’attività di acquisizione mediante OIE con le norme nazionali e comunitarie, non soltanto in ragione dei principi di presunzione di legittimità delle operazioni eseguite dall’A.G. di esecuzione e di reciproco affidamento tra Stati membri, ma anche per il raggiungimento della prova positiva della piena legittimità di tutte le operazioni, atteso che:
- a) la disciplina francese in materia di acquisizione della messaggistica già trasmessa e conservata nei dispositivi personali mediante accesso occulto a sistemi informatici (artt. da 706-95 a 706-95-3 e da 706-102-1 a 706-102-5 del codice di procedura penale) prevede la necessità di un provvedimento motivato del giudice;
- b) la segretezza del sistema usato per “mettere in chiaro” i messaggi criptati non è in contrasto con la legge italiana, perché gli artt. 268 cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen. riconoscono il diritto di accedere al verbale delle operazioni e alle registrazioni, ma non anche ai mezzi tecnici e ai programmi utilizzati per la intrusione nelle conversazioni intercettate;
- c) la decriptazione delle conversazioni e comunicazioni è attività distinta dalla captazione, e, quindi, non implica il diritto di conoscere il programma o l’algoritmo a ciò necessario, salvo che siano allegate e provate specifiche anomalie tecniche”.
L’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE, sentenze n. 23755 e 23756 del 29.2.2024:
Alla luce di tale contrasto interpretativo sorto e riassunto nei termini che precede, la questione è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite.
Per la precisione, i quesiti sottoposti e risolti dalla sentenza a Sezioni Unite Gjuzi n. 23755/2024 del 29.2.2024 sono i seguenti:
- se l’acquisizione di messaggi su chat di gruppo scambiati con sistema cifrato attraverso un ordine europeo di indagine rivolto ad un’autorità giudiziaria straniera che ne abbia eseguito la decrittazione costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all’acquisizione di prove;
- se l’acquisizione di cui sopra debba essere oggetto, ai fini della utilizzabilità dei relativi dati, di preventiva o successiva verifica giurisdizionale della sua legittimità da parte della autorità giurisdizionale nazionale.
Queste, invece, le soluzioni adottate dalla sentenza:
- “La trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.“. E, invero, l’art. 234 bis c.p.p. “disciplina non un mezzo di prova, bensì una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all’estero, che viene attuata in via “diretta” dall’autorità giudiziaria italiana e prescinde da qualunque forma di collaborazione con le autorità dello Stato in cui tali dati sono custoditi”; invece la disciplina in tema di OIE – pur avendo ad oggetto una prova formatasi all’estero – prevede necessariamente una forma di collaborazione tra Stati, nel senso che il dato probatorio entra nel nostro ordinamento soltanto in forza di una necessaria interlocuzione con l’A.G. dello Stato estero presso cui la prova si trova.
- “In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle“.
- “L’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento”.
- “La disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, relativa all’acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli“.
- “L’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata“.
- “L’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente“.
Le questioni decise dalle Sezioni Unite con la sentenza Giorgi n. 23756/2024 del 29.2.2024 erano, invece, le seguenti:
- “Se l’acquisizione di messaggi su chat di gruppo, scambiati con sistema cifrato, attraverso un ordine europeo di indagine presso un’autorità giudiziaria straniera che ne abbia eseguito la decrittazione costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all’acquisizione di prove“;
- “Se l’acquisizione di cui sopra debba essere oggetto, ai fini della utilizzabilità dei relativi dati, di preventiva o successiva verifica giurisdizionale della sua legittimità da parte della autorità giurisdizionale nazionale“.
- “Se l’acquisizione, mediante ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera su una piattaforma informatica criptata integri l’ipotesi disciplinata nell’ordinamento interno dall’art. 270 cod. proc. pen.“;
- “Se l’acquisizione, mediante ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera attraverso l’inserimento di un captatore informatico sui server di una piattaforma criptata sia soggetta nell’ordinamento interno a un controllo giurisdizionale, preventivo o successivo, in ordine all’utilizzabilità dei dati raccolti“.
Di seguito le soluzioni adottate:
- “In materia di ordine europeo di indagine, l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un ‘autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, ma è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen.”.
- “In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle”.
- “L’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere i risultati di intercettazioni disposte da un ‘autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate attraverso l’inserimento di un captatore informatico sui server di una piattaforma criptata, è ammissibile, perché attiene ad esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l’ordinamento italiano, e non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria ex art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione non è richiesta nella disciplina nazionale“.
- “L’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un ‘autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice del procedimento nel quale dette risultanze istruttorie vengono acquisite rileva che, in relazione ad esse, si sia verificata la violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui in ferire tale violazione grava sulla parte interessata”.
- “L ‘impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente”.
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Ebbene, le decisioni sopra riportate sono state adottate dalle Sezioni Unite dopo un’attenta disamina degli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti e un confronto con la normativa di riferimento, vale a dire la Direttiva UE 2014/41 e il D. Lgs. 108/2017 in materia di Ordine Europeo di Indagine.
Le Sezioni Unite prendono le mosse dal dato certo che tanto la Direttiva 2014/41 quanto il D. Lgs. 108/2017 sono entrambi naturalmente improntati al rispetto dei diritti fondamentali nazionali e comunitari, tra cui – ovviamente – anche il diritto di difesa e quello del giusto processo.
Tuttavia, ai fini del rispetto di simili canoni non è necessario che lo Stato di esecuzione, presso cui è richiesta la prova, abbia acquisito quest’ultima nell’osservanza anche della disciplina nazionale di riferimento in tema di formazione ed acquisizione delle prove.
Anzi, secondo la Corte, l’art. 14 della Direttiva garantisce allo Stato estero di esecuzione la propria primazia nell’applicazione delle sue regole procedurali.
Per queste ragioni, la Corte ha escluso che la mancata e pedissequa osservanza all’estero dei medesimi canoni previsti dalla legislazione nazionale in tema di prove possa comportare l’inutilizzabilità degli atti acquisiti mediante OIE: “questa Corte ha altresì affermato che, in materia di rogatoria internazionale, l’atto istruttorio assunto all’estero è inutilizzabile solo quando venga prospettata l’assenza nell’ordinamento dello Stato richiesto di una normativa a tutela delle garanzie difensive, non anche quando si contesti la mera inosservanza delle regole dettate dal codice di rito dello Stato italiano richiedente (Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253797 – 01)”.
Sempre con riferimento al rispetto dei principi fondamentali, le Sezioni Unite hanno dato atto di come, in ambito di cooperazione giudiziaria europea, sussista la presunzione di legittimità dell’operato dello Stato estero in forza del principio di reciproco affidamento tra Stati membri.
Trattasi, invero, di enunciazioni espressamente previste dalla Direttiva, considerato che ogni Stato europeo è tenuto al rigoroso rispetto dei diritti elencati nella Carta di Nizza; cionondimeno trattasi di presunzione relativa, la cui prova contraria spetta alla Parte che intende denunciare una simile violazione: “l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire la violazione di diritti fondamentali grava sulla difesa, quando è questa a dedurre l’inutilizzabilità o l’invalidità di atti istruttori acquisiti dall’autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i.”.
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Entrando nel vivo dell’argomento, la Corte di Cassazione affronta poi il problema della messaggistica SKY ECC acquisita tramite OIE e della sua compatibilità con i principi ora esposti.
Nel far ciò, i giudici di legittimità hanno dovuto dirimere la questione preliminare relativa alla natura giuridica dei messaggi scambiati su tale rete di comunicazione, poiché soltanto dopo aver individuato il “tipo” di atto richiesto è possibile verificare non solo il rispetto dei diritti fondamentali, ma anche il rispetto del c.d. criterio di reciprocità stabilito dall’art. 6 Dir. 2014/41, che ammette l’OIE soltanto nel caso in cui l’atto richiesto sia ammissibile anche in un “caso analogo” nel diritto interno.
Orbene, in primo luogo la Suprema Corte ha escluso che l’acquisizione di messaggi scambiati su chat criptate possa ricondursi nell’alveo della disciplina applicabile ai documenti informatici di cui all’art. 234 bis c.p.p., trattandosi di normativa alternativa e incompatibile con quella in tema di OIE.
E, invero, l’art. 234 bis c.p.p. “disciplina non un mezzo di prova, bensì una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all’estero, che viene attuata in via “diretta” dall’autorità giudiziaria italiana e prescinde da qualunque forma di collaborazione con le autorità dello Stato in cui tali dati sono custoditi”; diversamente, la disciplina in tema di OIE – pur avendo ad oggetto una prova formatasi all’estero – postula necessariamente una forma di collaborazione tra Stati, nel senso che il dato probatorio entra nel nostro ordinamento soltanto in forza di una necessaria interlocuzione con l’A.G. dello Stato estero presso cui la prova si trova.
Tanto chiarito, le Sezioni Unite hanno preso le mosse da un dato del tutto incontrastato e cioè che i messaggi intercorsi sulle chat SKY ECC costituiscono già “prove” ottenute ed acquisite in altro procedimento penale estero.
Quindi, trattandosi di prove già a disposizione dell’A.G. estera verrebbero in rilievo tanto gli artt. 10 e 12 della Direttiva (che prevedono un meccanismo più agevole per accelerare lo scambio informativo), quanto le norme nazionali in tema di “circolazione” delle prove in altri procedimenti, vale a dire gli artt. 238 e 270 c.p.p., nonché l’art. 78 disp. att. c.p.p.
Queste ultime, in particolare, disciplinando la sola circolazione delle prove prevedono una disciplina diversa e, per certi versi, più snella rispetto a quelle disciplinanti la “formazione” delle prove stesse.
Difatti, in via generale, può dirsi che nel nostro ordinamento è certamente consentito al Pubblico Ministero o alla Parte che vi ha interesse produrre prove formatesi in altri giudizi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Giudice procedente.
Quest’ultimo, infatti, è soltanto chiamato a valutare l’ammissibilità degli atti e la loro utilizzabilità ai fini della decisione.
In particolare, si legge in sentenza: “questo assetto normativo si ricava con chiarezza dal sistema costituito dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.
L’art. 238 cod. proc. pen. detta le regole generali in tema di circolazione dei verbali di prove di altri procedimenti. La disciplina in esso contenuta, che si riferisce espressamente anche agli atti non ripetibili, non prevede, ai fini dell’acquisizione delle prove formate altrove, alcun intervento preventivo da parte del giudice del procedimento nel quale si vorrebbero utilizzarle. La norma si preoccupa unicamente di fissare condizioni per l’utilizzazione di prove provenienti da altri procedimenti; e, tra queste condizioni, si ribadisce, non è ricompresa la previa autorizzazione.
L’art. 270 cod. proc. pen., a sua volta, indica i requisiti per l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le stesse sono state disposte. Anche questa disciplina, speciale rispetto a quella di cui all’art. 238 cod. proc. pen. perché riferita ad uno specifico mezzo di ricerca della prova, non prevede alcun intervento autorizzativo preventivo del giudice del procedimento di “destinazione”, che abbia la funzione di autorizzare le parti interessate a procedere all’acquisizione di copia dei relativi atti. L’art. 270, comma 2, cod. proc. pen., infatti, stabilisce che, ai fini della utilizzazione dei risultati di intercettazioni effettuate in procedimenti diversi, le parti interessate hanno l’onere di depositare i verbali e le registrazioni a queste relativi, senza però contenere alcun riferimento ad autorizzazioni preventive del giudice del processo di “destinazione” per ottenere la disponibilità di tali atti. Inoltre, forse ancor più significativamente, l’art. 270, comma 3, cod. proc. pen., riconosce al pubblico ministero e ai difensori delle parti interessate «la facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate», sempre senza prevedere autorizzazioni preventive del giudice del processo di “destinazione”.
L’art. 78 disp. att. cod. proc. pen., rubricato «Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero», ancora, dispone, in linea generale, al comma 1, che «[l]a documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell’art. 238 del codice», e si limita ad aggiungere, al comma 2, che, per gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera, l’acquisizione nel fascicolo per il dibattimento è subordinata al previo esame in contraddittorio dell’autore degli stessi, o al consenso delle parti”.
Quindi, sulla scorta della disciplina comunitaria e di quella interna, le Sezioni Unite hanno escluso che l’acquisizione di prove di altri procedimenti debba necessariamente passare per una preventiva autorizzazione da parte del Giudice che procede, ciò non essendo richiesto da alcuna disposizione.
Inoltre, sul versante europeo, pure la Corte EDU ha escluso che l’art. 8 CEDU esiga l’autorizzazione ex ante di un giudice per la circolazione delle intercettazioni da un procedimento all’altro.
Pertanto, l’unico criterio di ammissibilità previsto ai sensi dell’art. 6 della Direttiva è che la prova possa essere legittimamente richiesta “in un caso analogo”.
Tale criterio, allora, secondo le Sezioni Unite risulta pienamente soddisfatto poiché – come si è visto – è certamente consentito al Pubblico Ministero e alle altre Parti interessate presentare prove provenienti da altri procedimenti.
Una volta, però, che le prove sono legittimamente presentate nel procedimento interno spetta sempre al Giudice il potere di valutare la loro ammissibilità e utilizzabilità ai fini della decisione.
E sarebbe proprio in questa fase, prosegue la Corte, che la Parte che denuncia eventuali vizi degli atti acquisiti tramite OIE dovrebbe espressamente impugnare tale atto, fornendo adeguata allegazione dei fatti da cui desumere una violazione dei diritti fondamentali.
Proseguendo ed entrando nel merito dei ricorsi sottoposti all’attenzione delle Sezioni Unite, esse affrontano specificamente i rilievi difensivi secondo cui i messaggi scambiati sulla piattaforma SKY ECC sarebbero inquadrabili come risultanze di un’attività di intercettazione.
Nel vagliare le argomentazioni della difesa, la Corte ravvisa nell’art. 270 c.p.p. il parametro normativo di riferimento.
Ora, la norma citata ammette la circolazione dell’attività captativa a condizione che essa “risulti rilevante ed indispensabile per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”.
Sulla scorta del dato normativo, le Sezioni Unite evidenziano in primo luogo che per la circolazione delle intercettazioni è sufficiente e necessaria una richiesta del Pubblico Ministero (o della Parte interessata) senza alcuna autorizzazione del Giudice.
In secondo luogo, precisano anche che non è causa di nullità e/o inutilizzabilità l’omesso deposito degli atti del procedimento originario: “numerose decisioni, poi, affermano che, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l’omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l’autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l’inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall’art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all’art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (così ex plurimis: Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410 – 01; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609 – 01; Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, Morabito, Rv. 240972 – 01)”.
Infine, concludono affermando che spetta sempre alla Parte interessata produrre gli atti cui le intercettazioni si riferiscono al fine di eccepire eventuali vizi.
Sul versante comunitario, invece, la disciplina di riferimento è stata individuata in quella prevista dagli artt. 30 e 31 della Direttiva 2014/41 che disciplinano proprio il caso delle intercettazioni eseguite mediante OIE.
Nello specifico, l’art. 30 stabilisce che «l’autorità di emissione può altresì richiedere, se ne ha particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l’accordo dell’autorità di esecuzione».
L’art. 31, invece, prevede una particolare forma di collaborazione tra Stati, tenuto conto che lo Stato in cui le operazioni di intercettazione sono eseguite, nel momento in cui viene a conoscenza che “l’indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell’ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro” dovrà procedere a darne pronta comunicazione a quest’ultimo.
Lo Stato interessato, allora, “può comunicare che l’intercettazione non è consentita; in questi casi, l’attività non può essere iniziata o proseguire, e gli eventuali risultati già ottenuti mentre la persona soggetta ad intercettazione si trovava sul territorio dello Stato che ha ricevuto la «notifica» non possono essere utilizzati, o possono esserlo solo alle condizioni specificate dall’autorità competente di quest’ultimo”.
Ancora, il D. lgs. 108/2017 attuativo della Direttiva medesima disciplina le operazioni di intercettazione agli artt. 43 e 44 per le procedure attive e agli artt. 23 e 24 per quelle passive.
Le prime due norme sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle comunitarie.
Al contrario, l’art. 24 prevede quale unico divieto sanzionato con l’inutilizzabilità il caso in cui “le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l’ordinamento interno, le stesse non sono consentite”.
Pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto la compatibilità delle chat acquisite mediante OIE e costituenti già prova in altro procedimento con il principio sancito dall’art. 6 Dir. 2014/41, tenuto conto che “il divieto della Direttiva 2014/41/UE di iniziare o proseguire le attività di captazione, ovvero di utilizzarne i risultati, è previsto solo «[q]ualora l’intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo». E, nella disciplina italiana di attuazione della Direttiva cit., l’art. 24 d.lgs. n. 108 del 2017 prevede un’unica ipotesi vietata: «se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l’ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite».
Può quindi concludersi che, nell’ordinamento italiano, sulla base della disciplina di cui all’art. 31 Direttiva 2014/41/UE, l’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti di persone il cui «indirizzo di comunicazione» è attivato in Italia sussiste solo se l’autorità giudiziaria italiana rileva che le captazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché disposte per un reato per il quale la legge nazionale non prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova”.
Ebbene, nel caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite le intercettazioni erano certamente consentite in un “caso analogo interno”.
Difatti, innanzi all’A.G. francese si procedeva per reati in tema di stupefacenti e, per la precisione, erano stati attenzionati soggetti facenti parte di vaste organizzazioni criminali dedite al narcotraffico.
Inoltre, la violazione del sistema di comunicazione SKY ECC costituiva metodo di indagine indispensabile per l’accertamento dei fatti, atteso che i vari indagati utilizzavano proprio le chat criptate per la perpetrazione degli illeciti.
Procedendo oltre, le Sezioni unite hanno affrontato, anche l’ulteriore questione della compatibilità con il diritto interno delle intercettazioni disposte dall’A.G. francese sui server di SKY ECC eseguite mediante l’installazione di un captatore informatico al fine di acquisire le chiavi di cifratura delle comunicazioni, custodite nei dispositivi dei singoli utenti.
Al riguardo, si legge in sentenza: “in proposito, non assume valenza dirimente il fatto che, nel codice di rito, in materia di intercettazioni, si faccia menzione della sola ipotesi dell’«inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile».
Il captatore informatico, infatti, non è un autonomo mezzo di ricerca della prova, e tanto meno un mezzo di prova, bensì uno strumento tecnico attraverso il quale esperire il mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni. Sicché non è indispensabile che il legislatore preveda dove lo stesso possa essere “inserito”.
E una conferma di questa conclusione può essere desunta dall’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni Unite, la quale, già prima che venisse previsto dalla legge l’utilizzo del captatore informatico come strumento per effettuare attività di intercettazione, ne aveva ritenuto legittimo l’impiego a tali fini, precisandone anche l’ammissibilità, nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, con riguardo a captazioni di conversazioni o comunicazioni tra presenti in luoghi di privata dimora (così, per tutte, Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905 – 01)”.
Inoltre, non è stata ravvisata alcuna incompatibilità neppure sul versante comunitario, atteso che “per un verso, sia la Direttiva 2014/41/UE, all’art. 30, paragrafo 7, sia il d.lgs. n. 108 del 2017, all’art. 43, comma 4, prevedono espressamente la possibilità per l’autorità che ha emesso un o.e.i. per l’intercettazione di telecomunicazioni di chiedere la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. E così disponendo, riconoscono che l’attività di intercettazione implica anche l’acquisizione degli strumenti necessari per procedere a decodificazione o decrittazione delle conversazioni o comunicazioni”.
In altri termini, secondo la Cassazione il c.d. trojan non sarebbe altro che uno strumento tecnico ed attuativo necessario per la corretta esecuzione dell’attività captativa.
Resta comunque fermo il fatto che – nel disporre simili operazioni dotate di intrinseca ed indiscussa intrusività – è necessario che vi sia stata una preventiva autorizzazione del Giudice del procedimento in cui la prova è stata raccolta.
Ciò, tra l’altro, è quanto richiesto anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale richiede una disciplina il più possibile chiara sui suoi presupposti applicativi e il ricorso a mezzi tanto incisivi soltanto in presenza della commissione di gravi reati e in caso di inadeguatezza di altre tecniche di indagine.
In altri termini, si assisterebbe ad una violazione dei diritti fondamentali soltanto in caso di intercettazioni disposte fuori dai casi previsti dalla legge e in assenza di un provvedimento motivato del Giudice.
Tuttavia, ciò non si sarebbe verificato nel “caso francese”, considerato che le intercettazioni dei messaggi di gruppo scambiati sulle chat SKY ECC mediante installazione di un captatore informatico sui server della società canadese sono avvenute dietro provvedimento motivato del Giudice francese e sotto il suo diretto controllo, nel pieno rispetto delle norme previste dal codice di rito francese e in conformità ai canoni comunitari in tema di giusto processo e diritto di difesa.
Quanto, poi, all’omessa conoscenza dell’algoritmo utilizzato per decrittare le conversazioni, anche in tal caso la Cassazione ha escluso che ciò possa comportare una violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa.
Difatti, le chiavi di decrittazione – oltre a riguardare aspetti meramente esecutivi e tecnici dell’attività di captazione – non comporterebbero alcuna alterazione del dato estrapolato, considerato che in presenza di una chiave errata sarebbe del tutto impossibile decifrare (anche solo parzialmente) il contenuto della chat.
Ad ogni modo, anche in questo caso, la Corte fa comunque salva la possibilità di specifiche allegazioni di segno contrario da parte della Difesa.
In particolare, si legge in sentenza: “Nemmeno l’impossibilità, per la difesa, di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per “criptare” il contenuto delle stesse determina, almeno in linea di principio, una violazione di «diritti fondamentali». Ed infatti, se è vero che la disponibilità dell’algoritmo di criptazione è funzionale al controllo dell’affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento, deve però osservarsi, in linea con quanto evidenziato da numerose decisioni, che il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente (cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, Bruzzaniti, non mass. sul punto; Sez. 6 n. 48838 dell’11/10/2023, Brunello, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto). Né la giurisprudenza sovranazionale risulta aver affermato che l’indisponibilità dell’algoritmo di decriptazione agli atti del processo costituisca, di per sé, violazione dei «diritti fondamentali». In proposito, anzi, può rilevarsi che la Corte EDU, pronunciandosi in relazione ad una vicenda in cui i dati acquisiti non erano stati messi a disposizione della difesa e la pronuncia di colpevolezza era stata fondata sul mero fatto dell’uso di un sistema di messaggistica criptata denominato ByLock, si è limitata ad affermare che dare al ricorrente l’opportunità di prendere conoscenza del materiale decriptato nei suoi confronti poteva costituire un passo importante per preservare i suoi diritti di difesa senza avere, al contempo, affermato che tale mancata messa a disposizione integrasse un vulnus dei diritti fondamentali (Corte EDU, Grande Camera, 26/09/2023, Yiiksel YalOnkaya c. Turchia, g 336; il testo originale è il seguente: «The Court is accordingly of the view that giving the applicant the opportunity to acquaint himself with the decrypted ByLock material in his regard would have constituted an important step in preserving his defence rights»).
In ogni caso, inoltre, resta fermo che l’onere dell’allegazione e della prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» grava sulla parte interessata, per le ragioni indicate in precedenza nel par. 10.6”.
Infine, occorre dare conto di quanto statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza Gjuzi, sullo specifico tema dei dati del traffico telefonico e telematico acquisiti mediante OIE (tabulati telefonici e geolocalizzazione).
Com’è noto, infatti, a seguito della riforma dell’art. 132 D. Lgs. 196/2003 anche per l’acquisizione di tali dati è, oggi, necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice, in conformità a quanto richiesto dal diritto europeo.
Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, nel momento in cui tali dati sono stati già acquisiti dall’A.G. estera (dietro provvedimento del Giudice, nel rispetto della procedura di riferimento e dei diritti fondamentali), non è prevista alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’A.G. italiana per la loro acquisizione tramite OIE ai fini dell’utilizzabilità nel procedimento interno.
Difatti, alla luce di un’interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nell’art. 132 D. Lgs. 196/2003 l’autorizzazione del Giudice si rende necessaria soltanto nel caso di “acquisizione dei dati presso il gestore dei servizi telefonici e telematici, ma non anche all’utilizzazione dei dati in un procedimento penale diverso da quello in cui sono stati già acquisiti”.
Quindi, nel caso in cui i dati del traffico telefonico e telematico siano già divenuti patrimonio probatorio di procedimento penale estero non si pone alcun problema di richiedere gli stessi al gestore delle telecomunicazioni, poiché essi sono stati già estrapolati dall’A.G. estera e messi a sua disposizione.
Pertanto, osserva la Corte, “nel sistema processuale italiano, il pubblico ministero può acquisire da altra autorità giudiziaria dati relativi al traffico o all’ubicazione, concernenti comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica, senza dover chiedere preventiva autorizzazione al giudice competente per il procedimento nel quale intende utilizzarli, in forza dei principi generali indicati in precedenza nel § 9.2, e in difetto di regole o principi di segno diverso nella specifica materia
(…)
Invero, come si è detto in precedenza al § 12.2, in questo caso l’accesso ai dati relativi al traffico e all’ubicazione, concernenti comunicazioni elettroniche, da parte dell’autorità statuale istituzionalmente preposta a dirigere le indagini, è già avvenuto in forza del preventivo controllo di un giudice a tutela dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone interessate”.
In ragione di quanto precede, così concludono le Sezioni Unite Giorgi sulla tenuta legale degli atti acquisiti tramite OIE: “Ora, secondo i principi di diritto precedentemente enunciati, anche a voler ritenere che detti atti siano qualificabili come risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la loro acquisizione può essere effettuata sulla base di o.e.i. emesso dal pubblico ministero in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, in quanto tale autorizzazione non è richiesta nell’ordinamento italiano per l’utilizzazione degli esiti di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte.
Inoltre, sempre sulla base dei principi di diritto precedentemente enunciati, deve escludersi il mancato rispetto del requisito di cui all’art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva cit. anche a voler ritenere che l’o.e.i. abbia ad oggetto l’acquisizione dei risultati di intercettazioni effettuate attraverso l’inserimento di un captatore informatico sui server di una piattaforma criptata. Si è infatti evidenziato che questa modalità investigativa è compatibile con la disciplina delle intercettazioni prevista nell’ordinamento italiano.
Né vi sono dubbi che gli atti ottenuti mediante o.e.i. siano stati richiesti in quanto ritenuti «rilevanti ed indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza»
(…)
In secondo luogo, deve ritenersi soddisfatta la condizione di ammissibilità posta dall’art. 6, paragrafo 1, lett. a), Direttiva 2014/41/UE, relativa alla necessità e proporzionalità delle attività richieste mediante o.e.i., anche in considerazione dei diritti degli indagati.
Si è detto in precedenza, al § 10.2, che l’esame di tale profilo deve essere compiuto avendo riguardo al procedimento nel cui ambito è emesso l’ordine europeo di indagine. E, nella specie, l’o.e.i. risulta formulato con espresso riferimento all’acquisizione delle comunicazioni relative a persone nominativamente indicate, tra le quali i due attuali ricorrenti, in quel momento già tutte sottoposte ad indagini per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina e di acquisto, detenzione, importazione e cessione di partite di tale sostanza stupefacente.
(…)
Né può dirsi che, nel presente procedimento, sia stata accertata la violazione di «diritti fondamentali».
18.5.1. Innanzitutto, i dati probatori trasmessi dall’autorità giudiziaria francese sono stati acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati, ed ampiamente motivati in ordine all’esistenza in concreto dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Invero, dall’esame alle ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi, allegate dalla difesa alla richiesta di riesame, e prodotte in questa sede, si evince che i reati per i quali le operazioni sono state disposte sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di traffico di sostanze stupefacenti, di fornitura di prestazioni di crittografia non autorizzate, e di fornitura e importazione di mezzi di crittografia non autorizzati.
Il ricorso al sistema Sky-Ecc, inoltre, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall’esterno, e per l’utilizzo che risulta esserne stato fatto, costituisce una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati.
(…)
Le medesime ordinanze, poi, anche facendo richiamo ad episodi specifici, rappresentano che il sistema Sky-Ecc è stato utilizzato da organizzazioni criminali operanti in Francia, in Belgio, nei Paesi Bassi e a livello internazionale, proprio in materia di traffico di sostanze stupefacenti. Espongono, ancora, che l’inserimento del captatore informatico sui server della piattaforma della società Sky-Ecc è da ritenere indispensabile perché unico mezzo per decifrare i messaggi individuali degli utilizzatori del sistema di crittografia in questione, determinare il livello di utilizzazione criminale dello stesso, identificare i dirigenti della società “Sky Global” che lo gestisce e conoscere i legami di costoro con le organizzazioni criminali.
18.5.2. Le motivazioni esposte nelle ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi escludono anche la plausibilità della prospettazione secondo cui le autorità francesi avrebbero effettuato intercettazioni generalizzate ed indiscriminate.
(…)
Deve poi escludersi che l’indisponibilità delle chiavi di cifratura necessarie per rendere le comunicazioni acquisite intelligibili costituisca una violazione dei diritti di difesa e della garanzia di un giusto processo.
(…)
Ancora, non risulta configurabile la violazione delle garanzie previste dalla Direttiva 2014/41/UE. Invero, anche a voler ritenere che gli atti ricevuti dall’autorità giudiziaria francese siano qualificabili come risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, deve escludersi, in forza di quanto osservato in precedenza al § 15.5.2, che sia configurabile l’unica fattispecie di inutilizzabilità prevista dalla legge per il caso di captazioni disposte all’estero ed effettuate nei confronti di persone il cui «indirizzo di comunicazione» è attivato in Italia. Non può sostenersi, infatti, che, nella specie, le operazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché le stesse sono state disposte in ordine a reati per i quali la legge italiana prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova, e, in particolare, per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di traffico di sostanze stupefacenti”.
(…)
Invero, anche ad accogliere la qualificazione giuridica prospettata dai ricorrenti, i dati ottenuti mediante o.e.i.: a) non possono in alcun modo ritenersi risultati di intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria francese in modo generalizzato ed indiscriminato, ovvero in difetto di indizi concreti nei confronti degli utenti del sistema Sky-Ecc o comunque in violazione di «diritti fondamentali» o di principi costituzionali dell’ordinamento nazionale, o in contrasto con le garanzie assicurate dall’art. 31 Direttiva 2014/41/UE, per le ragioni indicate nei §§ 18.5.1, 18.5.2, 18.5.3 e 18.5.4; b) sono stati acquisiti sulla base di richieste relative a persone nominativamente indicate, tra le quali i due attuali ricorrenti, in quel momento già tutte sottoposte ad indagini in Italia per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina e di acquisto, detenzione, importazione e cessione di partite di tale tipo di droga.
Di conseguenza, nella vicenda in esame, non si pongono problemi di mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, paragrafo 1, lett. a) e b), Direttiva 2014/41/UE, o di interpretazione ed applicazione dell’art. 31 Direttiva cit.”.
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Queste, invece, le conclusioni delle Sezioni Unite Gjuzi: “Ora, secondo i principi di diritto precedentemente enunciati, l’emissione, da parte del pubblico ministero, di o.e.i. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, perché tale autorizzazione non è richiesta, nell’ordinamento italiano, per l’acquisizione del contenuto di comunicazioni telefoniche già acquisite in altro procedimento, eventualmente anche se, a norma dell’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, presso i gestori di servizi telefonici o telematici.
(…)
Per le ragioni precedentemente esposte, deve escludersi anche la necessità di formulare alla Corte di giustizia dell’Unione Europea i quesiti prospettati dalla difesa, ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Invero, i dati oggetto dell’o.e.i. contestato: a) sono stati acquisiti dall’autorità francese nell’ambito di indagini concernenti un traffico internazionale di stupefacenti e sono stati successivamente trasmessi all’autorità italiana in relazione ad un procedimento concernente un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico; b) sono stati richiesti ed ottenuti mediante o.e.i. dall’autorità giudiziaria italiana competente ad acquisirli «alle stesse condizioni in un caso interno analogo», in applicazione della disciplina sulla “circolazione” delle prove.
Di conseguenza, nella vicenda in esame, non si pongono problemi né di acquisizione di dati elettronici relativi al traffico, all’ubicazione o al contenuto di comunicazioni già in possesso della autorità di esecuzione, al di fuori di procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, né di mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 Direttiva 2014/41/UE”.
Conclusioni
La stagione apertasi con le operazioni EncroChat e SkyECC ha consegnato all’ordinamento italiano un patrimonio probatorio di dimensioni senza precedenti e, insieme, un complesso di questioni giuridiche di rilievo costituzionale, che la giurisprudenza nomofilattica del 2024 ha provveduto a sistemare in una cornice oggi sostanzialmente consolidata.
Al giudice delle indagini preliminari è chiesto di esercitare la funzione di vaglio con la consapevolezza che il dato criptato non è una prova diversa dalle altre, ma una prova che esige un di più di rigore nella verifica della provenienza, della catena di custodia, della riferibilità soggettiva e del rispetto delle garanzie. Una prova, in altri termini, che richiede una particolare cura nella ricostruzione delle premesse di formazione, perché ai tradizionali problemi del giudice della cautela – quelli legati alla credibilità intrinseca delle fonti, alla coerenza dell’inferenza indiziaria, alla proporzionalità della misura – si aggiungono profili nuovi, legati all’opacità di parti significative del processo di formazione del dato, alla pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nella sua estrazione e nella sua circolazione, alla difficoltà di una verifica indipendente che le tradizionali tecniche forensi consentivano in misura più piena.
È una funzione che si esercita, oggi più che mai, in dialogo costante con le Procure Distrettuali, con le Autorità Giudiziarie Europee e con il sistema sovranazionale di tutela dei diritti fondamentali. È in questo dialogo che si misura, in ultima analisi, la tenuta dell’equilibrio fra efficacia investigativa e legalità del processo: un equilibrio che la giurisprudenza del 2024 ha disegnato in modo nitido, ma che la prassi quotidiana è chiamata a riempire di contenuto, caso per caso, procedimento per procedimento.
Lo smantellamento delle grandi piattaforme criminal by design non ha determinato la sparizione del fenomeno, ma una sua riconfigurazione. Sul mercato si affacciano nuovi servizi (con tutta probabilità destinati a una nuova generazione di operazioni transnazionali di compromissione), accanto a piattaforme generaliste a sicurezza più rigorosa (Signal, Session, Matrix) che attraggono porzioni di utenza criminale qualificata. Si moltiplicano, parallelamente, i sistemi paralleli fondati su criptovalute, mixer e dark net, che pongono problemi non tanto di acquisizione del dato comunicativo quanto di tracciamento dei flussi economici e di identificazione degli intestatari.
Sul piano normativo, il prossimo ciclo passerà verosimilmente attraverso un consolidamento del quadro europeo. Il regolamento (UE) 2023/1543 sugli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche in materia penale, e la direttiva (UE) 2023/1544 che ne completa l’architettura sotto il profilo dell’individuazione di stabilimenti e rappresentanti legali nei diversi Stati membri, costituiscono il principale strumento di una cooperazione semplificata sulla prova elettronica, con un orizzonte applicativo che riguarda direttamente i fornitori di servizi di comunicazione e di hosting. Vanno altresì segnalati gli sviluppi in materia di cooperazione su captatori informatici, le riflessioni avviate in sede UE su uno statuto armonizzato dell’utilizzabilità delle prove transnazionali, e il dibattito – tuttora aperto – sull’introduzione di forme di accesso lecito ai contenuti cifrati che concilino le esigenze investigative con la tutela della sicurezza informatica del sistema (la cosiddetta lawful access debate).
Sul piano tecnologico, lo sviluppo della crittografia post-quantum e l’impiego di intelligenza artificiale nell’analisi dei grandi compendi di chat acquisite imporranno aggiornamenti tanto agli operatori del contrasto, quanto al giudice chiamato a valutarne i risultati. Per quanto attiene alla crittografia post-quantum, la prospettiva è quella di un consolidamento di nuovi algoritmi (in particolare quelli oggetto di standardizzazione presso il NIST statunitense) che renderanno strutturalmente più impegnativa qualunque azione di compromissione futura, costringendo le autorità di contrasto a un investimento crescente nelle tecniche di accesso al dato a livello di terminale. Per quanto attiene all’intelligenza artificiale, lo sviluppo di strumenti di analisi semantica automatizzata dei grandi compendi di chat (anche multilingue) costituisce, a un tempo, un’opportunità per la gestione efficiente del materiale e una sfida sul piano della verificabilità del processo decisionale automatizzato: il giudice chiamato a valutare evidenze ottenute con il concorso di strumenti di intelligenza artificiale dovrà disporre di una documentazione sufficiente sul funzionamento dell’algoritmo, sulla qualità dei dati di addestramento e sul margine di errore del sistema.
In ogni scenario, il punto di equilibrio resterà quello fra l’effettività dell’azione di contrasto a una criminalità organizzata sempre più transnazionale e digitalmente attrezzata, da un lato, e il rispetto sostanziale dei diritti fondamentali coinvolti, dall’altro: un equilibrio che non è mai dato una volta per tutte, ma che deve essere ricostruito nella concreta dialettica processuale.
