Separazione delle carriere e nuovo Csm, cosa prevede la riforma

Carriere separate per i magistrati, sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura, istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Ruota intorno a questi tre pilastri il disegno di legge fortemente voluto dal governo Meloni e presentato dal ministro della Giustizia Nordio in Parlamento.

Contraria l’Associazione nazionale magistrati. “Una riforma che stravolgendo l’attuale assetto costituzionale e l’equilibrio tra i poteri dello Stato, sottrae spazi di indipendenza alla giurisdizione, riducendo le garanzie e i diritti di libertà per i cittadini”.

 

Separazione carriere, cosa cambia

La riforma interviene sul Titolo IV della Costituzione e fissa una distinzione tra la carriera giudicante e la carriera requirente dei magistrati ordinari.

Attualmente la carriera è unica e il passaggio tra funzioni è possibile – di fatto – solo una volta entro 10 anni dalla prima assegnazione, per effetto della riforma Cartabia del 2022. I numeri dicono che i passaggi sono sempre meno frequenti, come sottolineato dalla Prima Presidente della Corte di cassazione, Margherita Cassano, nel corso di un’audizione in commissione Affari costituzionali alla Camera: “nell’arco di cinque anni è dello 0,83% la percentuale dei pubblici ministeri con funzioni requirenti passati a funzioni giudicanti; e dello 0,21% la percentuale dei giudici divenuti pm”.

Per l’Associazione nazionale magistrati “la separazione delle carriere non risponde ad alcuna esigenza di miglioramento della giustizia, ma determina l’isolamento del pubblico ministero, mortificandone la funzione di garanzia e abbandonandolo ad una logica securitaria, nonché ponendo le premesse per il concreto rischio del suo assoggettamento al potere esecutivo”.

Il nuovo Csm

L’organo di autogoverno si sdoppia in Consiglio superiore della magistratura giudicante e requirente. Entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto rispettivamente il Primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Le novità riguardano la nomina dei componenti. Per un terzo sorteggiati da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione (entro sei mesi dall’insediamento). Per i restanti due terzi sorteggiati rispettivamente tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Ciascun consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti indicati dal Parlamento.

La distinzione dei due Csm preoccupa l’Associazione nazionale magistrati. “Emerge un disegno di indebolimento della magistratura – si legge nel documento approvato dal Comitato direttivo centrale – mediante la previsione di due diversi Csm, con un subdolo affidamento della direzione dei due organi alla componente di nomina politica, e mediante l’attribuzione della competenza disciplinare ad un’Alta Corte, che si configura come un tribunale speciale previsto solo per la magistratura ordinaria”.

Tra le prerogative del nuovo Csm restano le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati ma viene sottratta la giurisdizione disciplinare, affidata ad un’Alta Corte.

L’Alta Corte disciplinare

È una delle novità più rilevanti del progetto di riforma. Si compone di 15 giudici: tre di nomina presidenziale; tre estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento; sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte. Il presidente è eletto tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o dal Parlamento. Restano in carica 4 anni senza possibilità di rinnovo, il loro ruolo non è compatibile con quello di parlamentare o europarlamentare, membro del governo o di un consiglio regionale o con l’esercizio della professione di avvocato o altre cariche indicate dalla legge.

È prevista la possibilità di impugnare le decisioni dell’Alta Corte dinnanzi alla stessa Corte, anche per motivi di merito. Al giudizio di impugnazione non possono partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.

La riforma rinvia infine alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, e tutte le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell’Alta Corte.

Il percorso della riforma

Trattandosi di un disegno di legge costituzionale è necessaria una doppia lettura in entrambi i rami del Parlamento, con un intervallo di tempo non minore di tre mesi. Se in seconda lettura il provvedimento non ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi, potrà essere sottoposto a referendum entro tre mesi (su iniziativa di un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali).