Le motivazioni erano attese e di certo animeranno il dibattito delle prossime settimane. Parliamo della decisione della Corte costituzionale sulla disciplina dei Cpr, i centri di permanenza per i rimpatri e l’abrogazione dell’abuso di ufficio. Due temi cari al governo che dovrà tenere conto del monito della Consulta. Anche se rigettano i dubbi di incostituzionalità, i giudici lanciano un messaggio chiaro in entrambi le questioni di legittimità poste: dev’essere il legislatore a dover intervenire per colmare i vuoti normativi che si sono venuti a creare.
Prima questione, i trattenimenti nei Cpr sollevata dal giudice di pace di Roma. Per i giudici la permanenza implica un “assoggettamento fisico all’altrui potere”, che incide sulla libertà del migrante. Ma le regole attuali non rispettano la riserva di legge in materia di libertà personale né si ravvisano altre norme applicabili. Spetta dunque al legislatore doverla integrare, non ai giudici. Sottolineando un “vulnus”, la Consulta parla di una normativa del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i “modi” della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale. Si tratta quindi di una disciplina rimessa, quasi per intero, a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali.
Per ora dal ministero dell’Interno viene specificato che “la legge istitutiva dei Centri di permanenza per il rimpatrio risale al 1998 e dunque la pronuncia mette in luce una carenza risalente nel tempo senza tuttavia mettere in discussione la legittimità dell’utilizzo dei Cpr per il rimpatrio dei migranti irregolari. Sul punto gli uffici del Viminale – si fa sapere ancora – erano già impegnati nella redazione di una norma di rango primario”.
La seconda questione esaminata dai magistrati magistrati costituzionali è la cancellazione dell’abuso d’ufficio, fortemente voluta da governo e maggioranza e ritenuta della stessa Corte legittima dal punto di vista costituzionale. La questione potrebbe però essere destinata a riaprirsi dato che i giudici, nelle loro motivazioni, parlano di “indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall’abolizione di questo reato“. E anche in questo caso – specificano – si tratta di una “questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati”.
Anche in questo caso la palla passa a governo e Parlamento.
