Ufficio del Giudice Tutelare, cura dei soggetti vulnerabili e modelli organizzativi

di Silvia Rossaro, Giudice Tutelare presso il Tribunale di Vicenza

 

L’aumento esponenziale dei ricorsi per l’apertura della procedura dell’amministrazione di sostegno, a seguito dell’introduzione dell’istituto ad opera della L., 9 gennaio 2004, n. 6 ha inciso significativamente sul sistema della giustizia italiana, già chiamato a superare molteplici difficoltà per rispondere in termini di efficienza ai compiti ad esso affidati dall’ordinamento e, più di recente, dal P.N.R.R., e si è tradotto in un problema organizzativo degli uffici giudiziari che non ha ancora trovato soluzione uniforme a livello nazionale.

L’amministrazione di sostegno rappresenta un istituto di considerevole e, forse, impreveduto impatto sul sistema giudiziario e sulle risorse destinate all’amministrazione della giustizia, ed in particolare sull’ufficio del Giudice Tutelare, di cui sono già note le problematiche organizzative e le criticità in relazione alla consistente mole quotidiana di ricorsi e atti di parte, spesso urgenti.

L’affermarsi di prassi virtuose, come quelle sperimentate nella realtà vicentina che si andranno a descrivere, consente di attuare concretamente il nuovo modo di concepire la protezione dei soggetti deboli introdotto dalla L., 9 gennaio 2004, n. 6.

Il Tribunale di Vicenza ha, difatti, riservato una particolare attenzione alla funzione del Giudice Tutelare quale “giudice della persona”, al fine di garantire in tempi rapidi tutela per quei soggetti fragili che più di chiunque altro necessitano di una risposta celere ed efficace dal sistema giustizia.

Tale linea di azione si è sviluppata intorno all’idea di perseguire “politiche” di sussidiarietà ed integrazione tra organi giudiziari, enti territoriali (segnatamente, Comune e relativi servizi sociali), ASL, soggetti privati impegnati nel sociale ed Ordini professionali, in primis quelli forense e dei commercialisti ed esperti contabili.

Sono stati approntati dalla Presidenza del Tribunale, con l’ausilio del Giudice Tutelare, protocolli, convenzioni, linee guida e circolari che hanno consentito una gestione attenta ed efficiente dei procedimenti. Numerose sono state, anche, le convenzioni sottoscritte con gli istituti scolastici del capoluogo, nonché con le Università degli Studi di Verona, di Trento e con il Polo Universitario di Vicenza, al fine di coinvolgere le giovani generazioni nelle attività del Tribunale (e del Giudice Tutelare) con evidente scopo istruttivo e formativo.

La finalità è stata ed è quella di dare piena attuazione alla normativa inerente l’amministrazione di sostegno e poter così realizzare un welfare strutturato sulla base dei valori della solidarietà e della coesione sociale e promuovere un’etica della responsabilità.

I principi della Convenzione delle Nazioni Unite di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18, trovano invero piena attuazione nell’istituto dell’amministrazione di sostegno, per come interpretato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

La compressione della capacità di agire è consentita momentaneamente e proporzionalmente ed è suscettibile di verifica e modifica periodica, cosicché la persona beneficiaria della misura di protezione non viene deprivata di diritti, ma supportata nel suo progetto di vita, nel rispetto delle sue aspirazioni, mantenendo ed incoraggiando le capacità conservate. Si tratta di un progetto individuale che deve essere creato su misura e costantemente monitorato e valutato, in quanto suscettibile di modifiche nel tempo per compensare le fragilità cui va incontro la persona.

Il concetto di tutela si associa così a quello del care, assumendo un carattere relazionale, in cui il soggetto viene messo in condizione di esprimere le sue potenzialità, di “avere voce” e di trasformare la sua vulnerabilità in risorsa.

Questo processo di aiuto, rivolto a tutti coloro che si trovino ad affrontare uno stato di bisogno, per una menomazione fisica e/o psichica che può essere momentanea o di lungo periodo, necessita di una costante collaborazione con una molteplicità di soggetti istituzionali e si caratterizza come un percorso dinamico e fluido che deve dotarsi di strumenti operativi e comunicativi agili e flessibili.

La sinergia di risorse ed enti, che ora si illustrerà, ha consentito di rendere razionale ed efficiente l’attività del magistrato e della cancelleria all’interno dell’ufficio del Giudice Tutelare e della Volontaria Giurisdizione per poter fornire gli adeguati e tempestivi strumenti di assistenza e cura ai soggetti vulnerabili.

*

Convenzione per la celebrazione dell’udienza mediante videoconferenza

La protezione ad ampio spettro in favore delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana è stata assicurata attraverso una agevolazione in materia di accesso ai servizi erogati in favore dei soggetti con disabilità, garantendo loro la possibilità di venire in contatto con il Giudice con l’udienza celebrata mediante la videoconferenza, come da apposita convenzione siglata dal Tribunale berico e trentacinque enti locali.

In particolare, al fine di contenere il disagio delle persone portatrici di fragilità, è stata introdotta nel 2016 una innovativa gestione dei procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno. Circa trecento persone all’anno sono state ascoltate da remoto, senza necessità di un loro trasporto nelle aule del Tribunale.

Evidenti sono i vantaggi di tale modalità operativa che coinvolge ad oggi diversi Comuni della Provincia, soluzione che è stata peraltro valorizzata da una legge regionale (art. 4 legge Regione Veneto 5.04.2017).

Il Tribunale di Vicenza, prima ancora che la normativa atta a contenere l’emergenza pandemica da Covid-19 lo consentisse, grazie alla citata legge regionale e alla sottoscrizione di apposite convenzioni con i Comuni del territorio, ha permesso a quei soggetti particolarmente fragili, ristretti nelle strutture o al proprio domicilio ed impossibilitati di recarsi in Tribunale, di essere ivi raggiunti da un assistente sociale (che cura l’identificazione della persona e l’attivazione del collegamento da remoto) e di poter essere sentiti da parte del Giudice Tutelare tramite videoconferenza.

Inizialmente si utilizzava il programma Lync, precursore dell’odierno Skype e dell’applicativo attualmente in uso, denominato Microsoft Teams.

L’udienza celebrata mediante videoconferenza è diventata così uno strumento per il Giudice Tutelare che consente una pronta trattazione del procedimento, senza costringere il beneficiando a spostamenti e disagi.

L’ottica di razionalizzazione delle risorse e l’implementazione dei sistemi informatici hanno dunque comportato una modalità alternativa di celebrazione dell’udienza, altrettanto valida ed efficace nella cura dei soggetti vulnerabili.

Protocollo con il Garante Regionale dei diritti della persona

Si tratta di un protocollo, sottoscritto nel 2021, in virtù del quale il Garante rende disponibile al Giudice Tutelare un elenco di tutori volontari formati dal Garante medesimo. Nello specifico, ogni volta che il Giudice deve procedere alla nomina di un tutore, richiede il nominativo al Garante, il quale fornisce indicazione del soggetto adatto a ricoprire quell’incarico, anche sulla scorta dell’area geografica di riferimento.

Tale strumento consente al Giudice Tutelare di poter contare su tutori che hanno svolto una formazione iniziale specifica e che sono periodicamente aggiornati con corsi tenuti direttamente presso il Garante Regionale dei diritti della persona.

Ciò, oltre ad essere una garanzia di professionalità del tutore per il soggetto destinatario della misura di protezione, permette per il magistrato e per la cancelleria una migliore trattazione degli incombenti propri della fase gestoria della procedura e una pronta soluzione delle eventuali criticità, potendo interloquire con un soggetto qualificato.

Protocollo con l’Ordine degli Avvocati in materia di amministrazione di sostegno

Il protocollo è stato redatto nel 2017 ed è costituito da una prima parte in cui si trattano le modalità circa la c.d. fase contenziosa della procedura per l’apertura dell’amministrazione di sostegno e la c.d. fase gestoria; nonché da una seconda parte con la quale è istituito l’elenco degli avvocati disponibili ad assumere gli incarichi di amministratore di sostegno, aggiornato annualmente, ed è previsto un precipuo obbligo formativo per i medesimi.

Come da protocollo con l’Ordine degli Avvocati, il Giudice Tutelare partecipa a tre incontri formativi l’anno per gli avvocati iscritti all’elenco degli amministratoti di sostegno, di cui solitamente uno in forma di tavola rotonda per raccogliere gli spunti e trattare le problematiche riscontrante nell’espletamento degli incarichi.

È noto che, in materia di amministrazione di sostegno, l’apporto degli avvocati è fondamentale, soprattutto in quelle situazioni in cui vi è conflittualità endofamiliare e vi è quindi necessità di nominare un soggetto estraneo al nucleo. Ovvero ancora in quei casi, purtroppo ricorrenti, in cui vi è necessità di interfacciarsi con il Servizio Sociale, il Centro di Salute Mentale o il Serd e si è riscontrato come solo un professionista riesca a gestire prontamente e con cura tutte le incalzanti problematiche che si susseguono, in assenza di familiari disposti a farsi carico della gravosa situazione.

È attualmente in fase di stesura l’elaborazione di un aggiornamento del protocollo sulle liquidazioni delle eque indennità ex art. 379 c.c. in favore degli avvocati che ricoprono l’incarico di amministratore di sostegno.

Convenzione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili per l’esame dei rendiconti

Con lo scopo di gestire il carico lavorativo del Giudice Tutelare in materia di amministrazioni di sostegno e tutele, ottimizzando i tempi e risparmiando risorse, è stata stipulata una convenzione con l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza per ottenere attività di supporto e collaborazione da parte degli iscritti all’elenco dei coadiutori del magistrato, aggiornato annualmente.

Quest’attività si è concretizzata nel cooperare con il Giudice Tutelare nell’esame delle entrate e delle uscite dei rendiconti periodici e finali, depositati da amministratori di sostegno e tutori, e nella verifica della coerenza del patrimonio iniziale con quello finale. Tale collaborazione prevede una relazione, da consegnare al Giudice Tutelare, che indichi la correttezza e la coerenza del rendiconto e della documentazione analizzata o, in caso di anomalie riscontrate, descriva le problematiche da gestire e le eventuali informazioni da richiedere all’amministratore di sostegno o al tutore.

Uno degli incombenti più delicati e, ad un tempo, più complessi del Giudice Tutelare è difatti proprio il controllo sui rendiconti della gestione patrimoniale che gli amministratori di sostegno e i tutori debbono presentare annualmente, muniti della documentazione giustificativa delle singole poste inserite.

Quando l’attività di tutore o amministratore di sostegno è svolta non già da soggetti professionali (es. commercialisti o avvocati), ma da privati cittadini, spesso privi di competenze in materia giuridica e contabile, sovente anche le rendicontazioni di gestioni relativamente semplici possono risultare problematiche in sede di controllo.

La convenzione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili viene attuata soprattutto per quei casi, non infrequenti, in cui la gestione patrimoniale è lacunosa o poco trasparente, consentendo al Giudice Tutelare di richiedere l’ausilio del coadiutore e ottenere un approfondimento in tempi rapidi (30 giorni) e con costi contenuti rispetto ad una CTU contabile (con un compenso contenuto nei tariffari convenzionati).

La cancelleria predispone semestralmente per il Giudice il calendario delle udienze di giuramento, abbinando in ordine alfabetico i nominativi dei coadiutori di cui al sopra citato elenco, di modo da garantire la turnazione nel conferimento degli incarichi.

Mediante tale strumento è stato possibile far emergere fatti di reato di peculato o comunque gestioni patrimoniali poco avvedute, consentendo al Giudice Tutelare di adottare quei correttivi che permettono di garantire adeguata tutela al patrimonio dei soggetti fragili.

Sportelli di prossimità

Al fine di agevolare l’accesso alla giustizia del cittadino residente in Comuni distanti dalla sede del Tribunale, è stato realizzato il primo Sportello del Cittadino a Bassano del Grappa, sede dell’ex Tribunale soppresso e accorpato al Tribunale di Vicenza, quindi sono stati creati ulteriori Sportelli di prossimità a Thiene e Schio (dove vi erano le sedi distaccate del Tribunale berico, ora chiuse).

La soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa, in particolare, ha comportato per gli utenti non professionali l’incombenza di recarsi presso il Tribunale del capoluogo per ogni minimo adempimento. Si è così deciso, al fine di agevolarli e di preservare il rapporto con il territorio, di mantenere le strutture esistenti e di istituire all’interno uno Sportello del Cittadino e dell’impresa.

Trattasi di una struttura improntata sul modello dell’URP, con il compito precipuo di interloquire con gli utenti al fine di fornire una prima indicazione alle informazioni richieste.

L’ufficio è abilitato a ricevere istanze sia nell’ambito del settore della volontaria giurisdizione, che in altri settori quali il diritto civile ordinario e le esecuzioni. I ricorsi e le istanze pervenuti allo sportello vengono lavorate dal Tribunale di Vicenza e la copia del provvedimento può essere ritirata la settimana seguente direttamente allo sportello.

In questo modo, grazie alla collaborazione territoriale e a una maggiore diffusione dei servizi informativi via web, risulta possibile una facilitazione del rapporto tra utenza e Tribunale e una riduzione per i cittadini dei tempi e dei costi per l’accesso ai servizi della giustizia. Lo sportello comporta il duplice vantaggio di delocalizzare il front office, con conseguente alleggerimento del carico di lavoro in capo al Tribunale del capoluogo, e al contempo agevolare gli utenti.

Lo scopo, nel settore qui esaminato, è peraltro quello di sviluppare e stabilizzare la struttura di sportelli sul territorio, non solo per facilitare gli adempimenti di cancelleria, ma anche per creare uno strumento di orientamento, analisi e valutazione del bisogno dei soggetti vulnerabili. Una struttura quindi radicata e competente per la presa in carico effettiva delle persone bisognose di protezione giuridica per fragilità dovute a qualsiasi causa (non solo disabilità tout court, ma anche disagio psichico, patologie geriatriche, dipendenze) e per rendere loro il supporto nello svolgimento delle incombenze presso il Tribunale, dall’istruttoria dei ricorsi agli adempimenti gestori (istanze, inventari, rendiconti).

Piattaforma randomica per la nomina degli avvocati amministratori di sostegno

Con circolare presidenziale sono state approntate specifiche disposizioni per il conferimento degli incarichi agli avvocati disponibili a ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno al fine di rafforzare la garanzia di un’equa distribuzione.

Nell’ottica di garantire la rotazione delle nomine ed evitare le concentrazioni degli incarichi riscontrate in passato, è stato inoltre realizzato un software in uso al Giudice Tutelare togato e ai GOP che si occupano della materia, nel quale sono caricati i nominativi degli avvocati resisi disponibili ad assumere gli incarichi di amministratore di sostegno, tratti dall’elenco aggiornato trasmesso annualmente dall’Ordine degli Avvocati.

La piattaforma consente al Giudice Tutelare, individuata un’area geografica di riferimento per il beneficiario, di ricevere un nominativo di un avvocato e, una volta abbinato il numero di RG, di caricarne i dati anagrafici ed i recapiti nel proprio decreto.

L’algoritmo ideato consente di distribuire gli incarichi in modo da uniformare chi non ne ha o ne ha meno rispetto a chi ne ha già diversi, purtuttavia tenendo conto di non nominare subito colui il quale ha appena ricevuto una nomina tramite la piattaforma, evitando così che l’avvocato si trovi troppo gravato di più procedimenti in poco tempo.

Piattaforma per i privati amministratori di sostegno, tutori e curatori per l’invio dei rendiconti e degli atti di parte

Questo applicativo vuole facilitare e velocizzare un servizio che è rivolto soprattutto a persone totalmente estranee all’amministrazione giudiziaria. Spesso, infatti, gli amministratori di sostegno, i tutori e i curatori sono persone che hanno poca dimestichezza con la gestione delle attività che il loro ruolo comporta e che quindi hanno bisogno di un ausilio che li porti ad adempiere ai loro importanti obblighi in modo efficiente e puntuale, senza però rallentare il lavoro della cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Essendo, nel settore in esame, molteplici i canali di ingresso degli atti di parte, dal telematico alla cancelleria e allo Sportello del Cittadino, dalla posta e dalla email alla pec, ed essendo molto consistente la mole delle sopravvenienze cartacee, per alleggerire l’attività dell’ufficio (in cui attualmente operano 13 risorse) che gestisce allo stato oltre 7.000 fascicoli, si è pensato di dotare gli amministratori di sostegno, i curatori e i tutori privati, che quindi non hanno accesso al PCT, di uno strumento per trasmettere alla cancelleria la propria istanza ed i relativi allegati già in formato digitale.

Questo innovativo sistema supporta sia la cancelleria che gli amministratori di sostegno, i tutori e i curatori, che così possono depositare gli atti senza recarsi in Tribunale o in posta, in tutto l’iter al fine di garantire una facilitazione degli incombenti.

Tramite la piattaforma il privato, debitamente autenticato e registrato, accedendo al sistema e con un facilmente fruibile sistema di flag, può compilare l’inventario iniziale o il rendiconto periodico, nonché presentare istanze.

La cancelleria, una volta ricevuti gli atti di parte dalla piattaforma, potrà importarli a SICID già in formato pdf.

Tracking on line dei fascicoli della volontaria giurisdizione

Con questo applicativo, ad ogni procedura è associato un codice a barre che consente al cittadino o all’utente professionale di seguire lo stato del procedimento, evitando così di doversi recare in cancelleria.

Il sistema è raggiungibile direttamente dal sito del Tribunale, all’interno di specifiche aree riservate, accessibili tramite username e password.

È previsto anche un avviso via email o sms in ordine all’avvenuto deposito del provvedimento da parte del Giudice.

Progetto “TribunABILE.

Tale progetto è nato dall’intenzione congiunta del Tribunale berico e del Comune di Vicenza di formalizzare e razionalizzare una collaborazione che già, nel recente passato, li ha visti protagonisti dell’avvio di numerose iniziative con riferimento alla fruibilità dei servizi offerti dal Tribunale.

Particolare attenzione è stata rivolta alle persone bisognose di tutela e di assistenza, con lo scopo di rendere il sistema giustizia ancora più agevole, mediante, a titolo esemplificativo, la predisposizione per le persone con disabilità della cartellonistica dedicata, dei percorsi podotattili, delle pedane e facilities dedicate, nonché del totem multidimensionale per ipovedenti e disabili.

Sul tema, è stata istituita la Commissione per l’abbattimento delle barriere invisibili, creata per lo studio e la realizzazione di progetti volti ad assicurare all’utenza un pieno e utile godimento dei servizi erogati all’interno del Palazzo di Giustizia.

Linee guida in materia di Volontaria Giurisdizione e Giudice Tutelare

Adottate a maggio 2021 e aggiornate a febbraio 2022, le linee guida in materia di Volontaria Giurisdizione e Giudice Tutelare hanno consentito una razionalizzazione dell’attività dell’ufficio. Ad esse si affianca la riunione bimestrale (sino a maggio 2022 mensile) tra Giudice Tutelare togato e GOP, per affrontare criticità e confrontarsi sulle questioni giuridiche e pratiche di maggior rilievo.

Se il proposito, soprattutto nell’amministrazione di sostegno, è quello di creare un abito tailor made per il beneficiario, cucito su misura per le sue necessità, vi è al contempo l’esigenza di avere una garanzia di trattazione efficace e tempestiva del procedimento, che sia assegnato al Giudice Tutelare togato come al GOP.

Le linee guida, da un lato, indicano delle stringenti tempistiche per il Giudice Tutelare togato e i GOP per la trattazione e definizione dei procedimenti e per le fissazioni delle udienze; dall’altro, cercano di garantire uniformità di trattazione, anche in un’ottica di prevedibilità delle decisioni, richiesta a più riprese dalle Corti europee.

Ufficio per il processo

Il Tribunale di Vicenza ha istituito un ufficio per il processo in materia di famiglia e Volontaria Giurisdizione.

L’articolata disciplina prevista dall’art. 1, comma 26, legge 27 settembre 2021, n. 134 concepisce l’ufficio per il processo come una struttura organizzativa stabile e non meramente “emergenziale”, destinata a operare anche dopo il raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R. Trattasi di uno strumento originariamente previsto dall’art. 16 octies del D.L. n. 179/2012 e operativo presso il Tribunale con l’obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie.

Per quanto riguarda le materie di competenza del Giudice Tutelare, oltre al considerevole apporto dei cinque GOP facenti parte dell’ufficio per il processo che si occupano in via esclusiva delle amministrazioni di sostegno, gli addetti UPP si sono rivelati una valida ed efficace risorsa tanto per l’attività di cancelleria quanto per quella propriamente giurisdizionale.

Tali funzionari, addetti all’ufficio per il processo, si interessano dell’eliminazione delle c.d. “false pendenze” ovvero della verifica dei subprocedimenti che non risultano conclusi e di quei procedimenti aperti da diverso tempo e non più movimentati, che quindi possono essere trasmessi al Giudice per essere verosimilmente definiti (es. decesso del beneficiario/amministrato, raggiungimento della maggiore età, espiazione della pena per l’interdetto legale et similia). Si sono inoltre occupati di caricare a SICID e trasmettere al Giudice Tutelare i rendiconti cartacei per gli anni 2019 e 2020 che erano rimasti inevasi, trattandosi di arretrato proveniente dal periodo di pandemia da Covid19, in cui gli accessi in cancelleria erano ridotti e il personale di cancelleria non pienamente operativo. Collaborano, altresì, nella redazione di minute di provvedimenti e nella verbalizzazione in udienza.

Nell’ambito dell’ufficio per il processo, vengono tenuti da parte del Giudice Tutelare periodici briefing operativi con i funzionari, riunioni di cancelleria per risolvere le criticità di volta in volta riscontrate, nonché le suddette riunioni bimestrali con i GOP di confronto e aggiornamento.

*

In conclusione di questa disamina, è importante rilevare come il Giudice Tutelare, anche qualora vi sia l’unico magistrato dell’ufficio giudiziario che ricopre tali funzioni, come è a Vicenza, deve poter contare su una convergenza di risorse e apporti multidisciplinari per poter svolgere al meglio il proprio ruolo.

Recente testimonianza della cooperazione tra il sistema giustizia e i vari interessi sociali è stata proprio la risposta all’emergenza epidemiologica che, nella sua drammaticità, ha messo in luce i punti di forza della linea di collaborazione sopra illustrata, permettendo di ottenere un’ulteriore modernizzazione dell’apparato giustizia in un’ottica di maggiore prossimità del servizio al cittadino.

Anche a fronte dell’imminente riforma che entrerà in vigore a giugno 2023, con l’istituzione del Tribunale unico per la famiglia e le persone, la potenzialità degli strumenti sopra descritti si prospetta come un’opportunità da non perdere per la realizzazione di un’organizzazione efficiente e di valore dell’ufficio, che consente di garantire la salvaguardia di esigenze profondamente avvertite dalla coscienza sociale, la cui tutela è stata affidata dal legislatore alla magistratura di prossimità.

Una sinergia quella vicentina, impegnata su fronti diversi e voluta dall’allora Presidente del Tribunale e ora Capo Gabinetto del Ministero di Giustizia, dott. Alberto Rizzo, ad ampio spettro e che fornisce apprezzabili modelli organizzativi, finalizzata ad una attuazione piena e sostanziale dei principi della L. n. 6 del 2004, quali la promozione della persona ex art. 2 Cost. e la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale imposta dall’art. 3 della Costituzione.

 

Bibliografia

  • Cendon P., 2005, Un altro diritto per i soggetti deboli, l’amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni, in G. Ferrando (a cura di), L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Milano: Giuffrè
  • Baccarini P., 2006, L’amministratore di sostegno. Milano: Giuffrè Editore
  • Cendon P., (2018), I diritti dei più fragili. Storie per curare e riparare i danni esistenziali, Rizzoli, Milano
  • Cendon P. e Rossi R., 2014, Rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione, Milano; Key Editore
  • Brotto S., 2013, Etica della cura, NoceraInferiore (Sa), Orthotes, collana Ethica
  • Manzon E., 2011, Progettualità e sperimentazione nel campo dell’amministrazione di sostegno: un’esperienza innovativa, inLa Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n°3, Anno XXVII, 2011, pp. 149-154
  • Sammarco G, Caseri T. (2008), “Amministratori di sostegno nel Comune di Roma”, Prospettive Sociali e Sanitarie,n°21, 1° dicembre 2008, p.15
  • Sen A.,2005, Human rights and capabilities. Journal of human development,6(2), 151-166

 

Giurisprudenza

-Cassazione civile sez. I, 31/03/2022, n. 10483, sulla necessità che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona;

-Cassazione civile sez. I, 11/07/2022, n. 21887 e 31/12/2020, n. 29981, sulla precisazione che l’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, cosicché è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido;

-Cassazione civile sez. I, 19/02/2020, n. 4266, che rimarca come il compendio normativo concernente l’amministrazione di sostegno attribuisce ampi poteri ufficiosi in merito al contenuto del decreto di apertura al Giudice Tutelare, il quale non solo può individuare gli atti bisognosi della attività di sostegno e scegliere il regime giuridico a cui assoggettare tale attività nell’ambito dell’alternativa prevista dall’art. 405, comma 5, n. 3 e 4 c.c., ma addirittura può, ai sensi dell’art. 407, comma 4, c.c. in ogni tempo e anche d’ufficio, modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, secondo i principi di proporzionalità e flessibilità che caratterizzano la misura;

-Corte Costituzionale, 10/05/2019, n. 114, circa il fatto che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona, ma si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità, consentendo al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo. Una tale interpretazione risponde al principio personalista, affermato anzitutto dall’art. 2 Cost., a fronte del quale comprimere senza un’obiettiva necessità la libertà della persona -nella specie di donare- costituisce un ostacolo ingiustificato allo sviluppo della sua personalità e una violazione della dignità umana, e al principio di eguaglianza di cui all’art. 3, comma 1, Cost., garantito a prescindere dalle condizioni personali, e comma 2, il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, qual è appunto la condizione di disabilità, che impediscono la libertà e l’eguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona (Corte Cost, sentt. nn. 440 del 2005, 119 del 2015, 258 del 2017).

 

Foto @Tribunale di Vicenza (giustizia.it)