Parere sulla istituzione del Tribunale per le persone, minorenni e famiglie

Il 9 settembre 2021, è stata approvata dalla Commissione Giustizia del Senato una riformulazione dei subemendamenti relativi all’AS 1662, che prevede dei principi di delega relativi all’istituzione del ‘Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie’, riconducibili ai lavori della Commissione Luiso.

Si tratta di un Tribunale specializzato ed unico, composto da  sezioni distrettuali costituite presso ciascuna sede di Corte di appello o di sezione di Corte d’appello, e da sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di Tribunale ordinario collocata nel distretto di sede di Corte di appello o di sezione di Corte d’appello in cui ha sede la sezione distrettuale.

La delega prevede il trasferimento al Tribunale in sede distrettuale delle competenze civili, penali e di sorveglianza del Tribunale per i minorenni, ad eccezione delle competenze civili assegnate al Tribunale per i minorenni dall’articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall’articolo 403 c.c. e dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, invece,  saranno assegnate alle sezioni circondariali e destinate alla trattazione e decisione di un giudice monocratico.

La riforma comporta la soppressione degli attuali uffici minorili e la destinazione del relativo personale, togato onorario ed amministrativo, presso i nuovi uffici, distrettuali e circondariali.

L’ANM saluta con favore l’istituzione del Tribunale per la famiglia e per i minori con autonomo specializzato ufficio di Procura, riforma auspicata da molto tempo da tutti gli operatori del settore, in modo da porre rimedio alle rilevanti criticità nascenti dalla frammentazione delle competenze tra diverse autorità giudiziarie.

Devono però essere sottolineate alcune criticità del testo normativo.

1. In primo luogo le modifiche di competenza che vedono accentuate quelle monocratiche in sede circondariale per i delicati procedimenti ex art. 330-333 c.c. che riguardano la tutela del minore attraverso interventi limitativi, o, nei casi più gravi, ablativi della potestà genitoriale in un contesto di trascuratezza e maltrattamento che prescinde dal conflitto di coppia; o per gli ancora più incisivi provvedimenti di allontanamento urgente del minore ex art 403 c.c. a scapito delle attuali competenze collegiali e multidiscipilinari, riservate alle materie di competenza della sede distrettuale, la quale assume (anche) il ruolo di giudice del reclamo dei provvedimenti emessi in sede circondariale.

Infatti, essa priva l’organo giudicante delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, necessari per interventi in materie così delicate e che incidono in modo così profondo sulla vita sia degli adulti che dei minori coinvolti.

L’assegnazione delle delicatissime cause minorili (artt. artt. 330, 333 ss. codice civile) ad un giudice monocratico ai sensi della lett. l) del subemendamento comporterebbe, poi, un sicuro aumento delle consulenze tecniche d’ufficio i cui costi nel sistema minorile ricadono spesso sull’erario in quanto molte famiglie fragili  sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

2. Dalla lettera l) del subemendamento sembra doversi dedurre che la presenza dei Giudici onorari nei collegi delle sezioni distrettuali sia limitata ai procedimenti penali e a quelli previsti dai titoli II, III e IV della L. 4.5.1983 n. 184, mentre non farebbero parte dei collegi nei procedimenti di appello avverso i provvedimenti delle sezioni circondariali. Ciò appare irragionevole in quanto attualmente le sezioni minorili della Corte d’appello decidono i reclami contro i provvedimenti del Tribunale per i minorenni in composizione allargata con due Giudici onorari; nell’emendamento è previsto che la Corte d’appello continuerà a giudicare nella composizione allargata ai giudici onorari sui provvedimenti emessi dalla sezione distrettuale.

Secondo la lettera l) del subemendamento nelle delicate materie di cui agli artt. 330, 333 ss. codice civile, rispetto alle quali sinora era prevista la decisione da parte di un collegio estremamente qualificato composto da due giudici togati e due giudici onorari, dovrebbe decidere un solo giudice togato della sezione circondariale. La minor ponderazione delle decisioni del giudice monocratico in teoria potrebbe essere compensata dalla possibilità prevista dalla lettera o) del subemendamento di impugnare immediatamente anche i provvedimenti provvisori, ma anche in sede di appello davanti alla sezione distrettuale non è previsto l’apporto dei Giudici onorari.

Secondo le lettere h) ed i) dell’emendamento nelle sezioni circondariali il contributo dei giudici onorari viene relegato all’Ufficio per il processo, al cui interno svolgerebbero mere funzioni di ausiliari del giudice monocratico togato.

Si rischia così di non valorizzare il necessario contributo degli esperti anche in sede decisionale, con la conseguenza che rischia di perdersi il fondamentale contributo degli esperti anche in sede decisionale.

3. L’istituzione delle sezioni circondariali ai sensi della lettera a) del subemendamento presuppone un considerevole aumento di organico dei giudici e del personale amministrativo che non pare allo stato previsto.

In particolare nei Tribunali di ridotte dimensioni le sezioni circondariali dovranno essere dotate di un numero minimo di giudici che possano garantirne l’operatività. Non si potrà attingere ai giudici delle sezioni distrettuali in quanto attualmente il funzionamento di molti Tribunali per i minorenni è garantito anche dall’apporto concreto dei Giudici onorari che ai sensi delle lettere h) ed i) del subemendamenti potranno svolgere solo apporti strumentali presso le sezioni circondariali, mentre nelle sezioni distrettuali potrebbero solamente comporre i collegi penali e nelle cause di adottabilità.

Dovranno essere reperiti locali idonei nei quali si possa procedere all’ascolto dei minori distinto rispetto all’afflusso ordinario di pubblico dei Tribunali di primo grado. Nel subemendamento non ci sono cenni sui prevedibili costi né sul tempo necessario per assumere il personale amministrativo, aumentare l’organico della magistratura e reperire e allestire i nuovi uffici che devono avere un ingresso separato rispetto al tribunale ordinario.

L’istituzione dell’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai sensi della lettera r) del subemendamento presuppone un considerevole aumento di organico dei pubblici ministeri e del personale amministrativo in quanto le competenze subiscono un aumento notevole grazie all’assunzione delle funzioni civili sinora attribuite a tutte le procure presso i tribunali aventi sede nel distretto.

Infine, per favorire le competenze in materia minorile delle Procure della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie appare opportuno introdurre la figura dei Vice Procuratori onorari analogamente ai Giudici onorari, con inevitabili aumenti di spesa.