di Riccardo Pivetti, presidente della Prima Sezione Penale del Tribunale di Catania
Le categorie generali: decadenza, perenzione e prescrizione
Nel linguaggio giuridico la perenzione รจ l’estinzione del rapporto processuale per il mancato espletamento ad opera della parte e per un certo tempo, di atti processuali di sua pertinenza.
Trattasi di istituto del processo amministrativo e si configura come sanzione per le parti che non compiono alcun atto di procedura, nel corso di un anno, provocando l’estinzione del processo, ai sensi dell’artt. 81 ss. del codice del processo amministrativo.
Si distingue dalla decadenza perchรฉ questa antecede la nascita del rapporto: il rapporto processuale รจ in itinere ma non nasce perchรฉ, il mancato espletamento ad opera della parte e per un certo tempo, di atti processuali di sua pertinenza, non consentono al rapporto di instaurarsi.
Con la prescrizione, infine, il rapporto processuale nasce e va verso il suo epilogo finale che รจ la sentenza. E purtuttavia accertata la penale responsabilitร , viene meno la punibilitร perchรฉ รจ il Giudice, e non la parte, a non aver compiuto nei tempi stabiliti dalla Legge la iuris dictio, emettendo la sentenza.
Siamo dinanzi a tre istituti chiave del diritto: perenzione, decadenza e prescrizione.
La vicenda che da a qui a poco ci occuperร , seppur non puรฒ equipararsi all’istituto della perenzione, per certo ha diverse assonanze sotto il profilo delle conseguenze e degli effetti.
La costituzione di parte civile come espressione della volontร punitiva privata
Tra le questioni tecniche introdotte a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”) quella riguardante la costituzione di parte civile non revocata, per ritenere ancora procedibile il reato, รจ stata risolta dalla giurisprudenza di legittimitร : tale comportamento concludente equivale a querela ai fini della procedibilitร di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela dal 30 marzo 2023.
Il Giudice di legittimitร non ha risolto, perรฒ, altro tema che ha impegnato i Decidenti di merito ed in particolare il Tribunale di Catania Sezione Prima Penale con le sentenze meglio in nota specificate[1].
La riforma Cartabia ed i furti di energia elettrica
Il Tribunale etneo ha dovuto decidere sulla attualitร della punibilitร a querela di delitti che, nella, loro forma circostanziata, sono punibili dโufficio (furti di energia elettrica); punibilitร riviviscente grazie alla contestazione suppletiva del Pubblico Ministero, nonostante l’inattivitร della parte offesa che non si รจ costituita parte civile ma neppure ha sporto querela entro il 30 marzo 2023.
La Corte di legittimitร nulla ha riferito sino al 3 ottobre 2023, se non con un mero obiter dictum estivo[2], in contrasto col nuovissimo orientamento di questi giorni.
Al riguardo, ancora, la motivazione della citata decisione, non รจ stata deposita, ma dal dispositivo del Giudici romani, si ricava il rigetto del gravame del Pubblico Ministero nella parte in cui ritiene possibile la contestazione suppletiva, anche qualora siano coinvolti interessi e beni giuridici ritenuti non disponibili, nel senso di ritenerli afferenti a cose โฆ destinate a pubblico servizio o a pubblica utilitร โฆย come per i furti di energia elettrica.
Le decisioni del Tribunale etneo anticipano la decisone ultima citata del Giudice di legittimitร e sono in linea con la recente decisone 13 del 2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, emessa in data 28 settembre 2023, che ha sciolto un nodo noto a tutti, riguardante la contestazione suppletiva di recidiva, allo scopo di evitare la statuizione di prescrizione del delitto: con il venir meno della pretesa punitiva dello Stato, il Pubblico Ministero non puรฒ rimediare al suo ritardo con la contestazione suppletiva; e la Cassazione non ha avallato una diversa soluzione ermeneutica con cui si sarebbe mal interpretato gli artt. 99, 157 cp, 129 e 517 cpp in violazione dellโart. 111 della Costituzione perchรฉ non avrebbe garantito la โฆ condizion[e] di paritร [tra le parti], davanti a giudice terzo e imparziale โฆ e, soprattutto, non avrebbe โฆ assicura[to] la ragionevole durata โฆ del processo.
Si tratta di un tema che non poteva lasciare insensibile il Giudice di legittimitร (che proprio il 3 ottobre 2023, ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero al riguardo specifico sullโargomento) ma neanche i Decidenti di questa Sezione, che hanno interpretato ancor prima la riforma sulla procedibilitร a querela e quelle immediatamente collegate di cui allโart. 129 e 516 ss cpp, in conformitร col tema della ragionevole durata del processo ed alla paritร delle parti.
Si rileva al riguardo che la presa di posizione dei Colleghi e dello scrivente, ha anticipato la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Per avviarci alla conclusione di queste brevi riflessioni va ribadito che la riforma ha inciso profondamente su delitti perseguibili a querela perchรฉ, come รจ noto, avendo avuto la persona offesa notizia del fatto costituente reato prima del 30.12.2022, il termine di tre mesi per lโesercizio del diritto di querela (e per lโintegrazione di denunce/esposti giร depositati) รจ maturato il 30.3.2023. E venendo meno il rapporto processuale principale รจ evidente che anche l’azione penale principale viene meno, sicchรฉ รจ contro logica ritenere possibile una contestazione suppletiva su un rapporto processuale e relativa azione penale venuta meno.
Lโincidenza statistica negativa per soluzioni differenti da quella adottata
Dal potere che ha, o non ha, il Pubblico Ministero di formulare la contestazione suppletiva sarร influenzata lโincidenza statistica di questi delitti sul territorio dellโItalia del sud, la riduzione del Disposition Time, nonchรฉ lโeliminazione dellโarretrato ultra-triennale in coerenza col DOG, con quanto previsto nel PNRR e nel programma per la gestione dei procedimenti pendenti, atteso che statisticamente la categoria esaminata riguarda i furti Enel in cui non รจ contestata lโaggravante dellโart. 625 comma I, n. 7, cp., nella parte ove il furto riguarda cose โฆ destinate a pubblico servizio o a pubblica utilitร โฆ come lโenergia elettrica.
Siamo dinanzi ad un numero elevatissimo di processi che affligge la provincia etnea con tassi cosรฌ elevati da rappresentare quasi lโ80 % dei complessivi furti eseguiti in tutta la penisola.
Non puรฒ essere taciuto neppure che nel caso in cui il Tribunale etneo avesse dovuto tener conto della contestazione suppletiva, superando lโostacolo temporale dellโart. 129 cpp (invero insuperabile anche se presente la contestazione suppletiva, tipica soltanto della fase dibattimentale), avrebbe dovuto garantire i seguenti diritti:
- consentire allโimputato di chiedere un termine per la difesa ai sensi dellโart. 519 comma I e II p.p.;
- ammettere nuove prove ex 519, comma II, ultimo inciso, c.p.p.;
- riconoscere, infine, la facoltร di chiedere il rito abbreviato e, ricorrendone i presupposti, lโapplicazione della pena a norma dellโart. 444 p.p., lโoblazione e la sospensione del processo con messa alla prova.
Il tutto in linea con la Sentenza della Corte Costituzionale nยฐ 146 del 27 aprile2022, depositata il 14 giugno 2022, ma nella consapevolezza che, tale soluzione, invero, per implicito, veicolata dalla erroneamente dalla Procura, con la contestazione suppletiva in fase predibattimentale, se avallata dai Giudici catanesi, avrebbe violato due norme, una costituzionale ed altra sovranazionale.
Le ricadute economiche di soluzioni differenti
Per un delitto commesso anni or sono, seppur ancora non prescritto, lโinerzia della parte pubblica nel contestare in modo corretto il fatto, aspettando tutto questo tempo, vรฌola pesantemente lโequilibrio tra ragioni di economia processuale e di effettivitร delle pronunce giurisdizionali. E peraltro non รจ sovra abbondante evidenziare che, una diversa interpretazione, confliggerebbe con legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata comunemente legge “Pinto”; e cioรจ loa legge che ha previsto il diritto all’equa riparazione per il mancato rispetto del โtermine ragionevoleโ di durata del processo.
Le ricadute in termini di danno allโErario non sarebbero di poco momento, e, inoltre, a rischio sarebbe proprio la riduzione del Disposition Time, nonchรฉ lโeliminazione dellโarretrato ultra-triennale in coerenza col DOG, con quanto previsto nel PNRR e nel programma per la gestione dei procedimenti pendenti, per come evidenziato in premessa.
In definitiva una diversa statuizione del Tribunale violerebbe pesantemente, allora, non soltanto l’articolo 111 della Costituzione e lโart. 6 CEDU (e gli artt. 129 e 516 ss cpp), proponendo lโutilizzo di un metro diverso tra parte offesa privata e Pubblico Ministero, ma pure la ragionevole durata del processo; e tutto questo, inoltre, avrebbe anche ulteriori ricadute negative allโinterno del sistema ponendo dei costi allโErario per lโequa riparazione allโimputato, e, quel che รจ piรน doloroso, vanificherebbe gli obbiettivi sopra piรน volte menzionati fissati col PNRR.
In definitiva il Pubblico Ministero aspettando diversi anni per instaurare correttamente il contraddittorio non ha assicurato la ragionevole durata del processo e la paritร delle parti processuali; nรฉ il querelante, specie se portatore di interessi legati a cose โฆ destinate a pubblico servizio o a pubblica utilitร โฆ aspettando tanti anni per ottenere una corretta contestazione del fatto e senza aver proposto querela entro il 30 marzo 2023, nรฉ costituendosi parte civile, ha mostrato una sensibilitร diversa che adesso, in violazione delle norme citate di rango costituzionale e sovranazionale, non puรฒ essere tutelata.
Il Tribunale etneo si รจ sempre mosso in unโottica garantista, in ossequio ai precetti costituzionali, attuando la recente riforma con soluzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate, evitando di sollevare questioni di costituzionalitร delle norme applicate, anche senza la guida della Suprema Corte di Cassazione che, in questi giorni, ha premiato le nostre scelte.
Note
[1] Ci si riferisce tre decisioni: alla sentenza nยฐ2971/2023 emessa allโ udienza del 04.05.2023 di cui al n. R.G. Trib. 2555/23 e n. R.G. N.R.14035/18, depositata in udienza dalla Dott.ssa CILLA Cristina Giovanna, la sentenza nยฐ 6060/23emessa dallo scrivente emessa allโudienza del 21.09.2023 di cui al R.G. Trib.2121/21 e n. R.G. N.R. 13950/14, depositata in udienza e quella nยฐ 6579/23 emessa allโudienza del 5 ottobre 2023, anchโessa depositata in udienza dallo scrivente, di cui al R.G. Trib. 4783/23 e n. R.G. N.R. 16081/19.
[2] Cfr. Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza nยฐ 14549 del 2023, in cui non viene assolutamente sollevata tra le doglianze quella afferente alla condizione di procedibilitร ed alla presenza di una contestazione suppletiva.