Il volume La prevenzione ragionevole. Le misure di prevenzione personali tra legalità e proporzionalità affronta con rigore scientifico un tema a lungo lasciato ai margini dagli studiosi del diritto penale: le misure di prevenzione personali.
Francesco Pio Lasalvia propone uno sguardo attento e moderno verso misure che, ancora oggi, raccolgono diffidenza da parte dai giuristi, principalmente per l’origine che le caratterizza: una mera azione di polizia amministrativa, in assenza di serie garanzie, finalizzata al contenimento del disagio sociale, dei diversi e del dissenso politico.
L’Autore coglie i tratti caratteristici di queste misure e la loro problematicità: l’essere al confine tra il diritto penale e il diritto amministrativo, con una costante azione verso la piena giurisdizionalizzazione per renderle compatibili con la Costituzione e con la Cedu. Diversamente dalla gran parte della dottrina che ritiene improponibile riconoscere dignità costituzionale alle misure di prevenzione, perciò da espungersi dall’ordinamento, Lasalvia assume una posizione che definisce più realistica, alla ricerca di uno Statuto “costituzionalmente e convenzionalmente ragionevole” sul piano sostanziale e procedimentale; uno Statuto da tempo evocato dalla più attenta dottrina e oggi anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019. In questa prospettiva si compie un’opera encomiabile diretta a enucleare principi comuni, con un costante sguardo a istituti che presentano caratteri simili, come le misure di sicurezza e le misure cautelari ove assume rilievo un giudizio prognostico demandato al giudice.
La prospettiva è quella della ricerca di un accettabile equilibrio tra la funzione delle misure di prevenzione (e, dunque, efficienza nella tutela della collettività) e il rispetto dei diritti costituzionali e convenzionali dei destinatari.
Si affronta, in modo meditato, il tema della natura giuridica delle misure, preventiva o sanzionatoria, di particolare rilievo per le conseguenze che ne derivano sull’applicazione dei principi del diritto penale. Dopo un attento esame, si conclude per la natura preventiva sulla scia della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, a partire dall’ancora attuale SS.UUU del 2015, imp. Spinelli, hanno risposto ai dubbi che erano stati prospettati dalla dottrina e da una giurisprudenza minoritaria dopo l’introduzione dell’applicazione disgiunta della confisca che rendeva autonome le misure patrimoniali dalla irrogazione in concreto delle misure personali.
L’Autore compie una scelta nominalistica che coglie un dato sostanziale: parla di fattispecie e non di categorie di pericolosità. In questo modo si offre una prospettiva di avvicinamento al diritto penale che conosce le fattispecie di reato. Pur se le differenze tra le due fattispecie derivano dalla natura della materia, simile è il contenuto dell’accertamento operato da un giudice (fondato su fatti e non su sospetti) e la finalità: descrivere le condotte che se accertate comporteranno una sanzione penale, ovvero condotte che unitamente ad altri presupposti (in particolare la pericolosità sociale) imporranno una misura preventiva. Questa prospettiva è in linea con chi, condivisibilmente, classifica le misure di prevenzione come materia penale in linea anche con recenti interventi a livello sovranazionale (Regolamento UE2018/1985del 14 novembre 2018).
Nel classificare le fattispecie di pericolosità si approfondisce il tasso di tassativizzazione raggiunto dopo la recente sentenza della Corte Edu del 2017, De Tommaso c. Italia, e la successiva giurisprudenza attuativa della Corte di cassazione e della Corte costituzionale: fattispecie di pericolosità generica, indiziarie, fondate sugli atti preparatori, sul reato commesso. Per ciascuna fattispecie si offrono letture critiche, ma sempre propositive, attraverso un approfondito esame delle caratteristiche intrinseche, degli interventi giurisprudenziali e degli effetti che ne conseguono sul piano dei principi.
Particolare cura è dedicata a una delle caratteristiche fondanti delle misure di prevenzione personali, valorizzata da sempre dalla giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 2 del 1956 fino a giungere alla già citata recente sentenza n. 24 del 2019: la pericolosità sociale. Si descrive l’importanza del giudizio, momento autenticamente fondante della funzione preventiva, di cui si coglie la problematicità.
Di particolare interesse, rivelatore della volontà di contribuire non solo allo studio accademico ma anche di partecipare alla concreta evoluzione delle misure de iure condendo, la proposta di formulazione della fattispecie preventiva fondata sulla condanna per determinati delitti e sul pericolo di reiterazione. L’Autore precisa che si tratta di sovrapposizione e non di mero avvicinamento alle misure di sicurezza, in una prospettiva in cui la funzione preventiva viene perseguita attraverso due strumenti: la pena inflitta nel processo penale (e, in attesa della definitività della sentenza, dalle misure cautelari personali); la misura preventiva (unificando dunque, misure di sicurezza e misure di prevenzione), quando il procedimento penale è ormai concluso, nell’ambito di un apposito procedimento giurisdizionale svolto nel pieno rispetto delle garanzie dell’interessato.
La proposta di Lasalvia, oltre che fondata su presupposti teorici, prende spunto dalla scarsa irrogazione delle misure di sicurezza nel processo penale di cognizione e dalla constatazione della successiva applicazione di misure di prevenzione diretta a colmare questo deficit. La prospettiva corrisponde alla scarsa propensione del giudice della cognizione a porsi il tema della pericolosità sociale del condannato, limitando lo sguardo al passato, con l’accertamento del fatto reato, della commissione da parte dell’imputato e con l’irrogazione della pena); si ignora, in sostanza, il pericolo di commissione in futuro di reati da parte del condannato (salva la valutazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena), confidando nella rieducazione conseguente alla detenzione. La riflessione e la proposta dell’Autore sono indubbiamente di particolare interesse, pur se comporterebbero un cambiamento radicale dell’attuale assetto delle misure di sicurezza nel processo penale e dell’applicabilità delle misure di prevenzione anche nel corso del procedimento penale in base al noto principio di autonomia del procedimento di prevenzione. Da esplorare, inoltre, gli effetti sulle misure di prevenzione patrimoniali che hanno assunto centralità nel contrasto alle acquisizioni patrimoniali illecite.
L’Autore, poi, approfondisce il contenuto delle misure preventive in una condivisibile prospettiva di valorizzazione degli effetti limitativi della libertà personale, perciò applicabili solo se strettamente necessaria sulla base di criteri di razionalità giustificata dalla specifica pericolosità sociale accertata sulla base di delitti commessi nel passato.
In tale prospettiva l’avvicinamento con le misure cautelari personali è inevitabile e si propone di limitare il potere discrezionale del giudice della prevenzione prevedendo prescrizioni da applicare alla specifica pericolosità accertata, ferma restando la possibilità (come previsto oggi) di modificarle o revocarle attraverso una costante verifica della pericolosità esistente, eventualmente attenuata o venuta meno a seguito del percorso di risocializzazione realizzato.
L’Autore è consapevole delle radicali modifiche che propone attraverso una sostanziale riscrittura rispetto alla cornice normativa attuale, derivante dalla inevitabile area di contaminazione tra prevenzione e sanzione. D’altra parte, conclude con una riflessione che va pienamente condivisa: solo un processo penale efficiente renderebbe eccezionale l’intervento preventivo; fino ad allora occorre operare per un sistema di prevenzione applicato con ragionevolezza e proporzione.
di Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica a Tivoli
In foto la copertina del libro “La prevenzione ragionevole. Le misure di prevenzione personali tra legalità e proporzionalità” di Francesco Pio Lasalvia, Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Parma – edizioni Dike Giuridica.